Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5  Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26690/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente- contro
Banca Monte dei Paschi di Siena spa, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO  (CODICE_FISCALE)  rappresentato  e  difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE,
-intimati-
avverso  il  decreto  del  Tribunale  Vicenza  n.  cron.  8513/2020 depositato il 22/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Nell’ambito delle operazioni di accertamento dello stato passivo della procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, ammesso al passivo per il suo credito di regresso ex art 2871 c.c., proponeva opposizione ex art 98 l.fall. alle ammissioni al passivo dei crediti in via chirografaria di CRA di Dredola -Banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Campiglia dei Berici e di Banca MPS, ex Antonveneta, lamentando la nullità, sotto plurimi profili, dei mutui fondiari che costituivano i titoli dai quali traevano fondamento i crediti degli istituti bancari.
Il Tribunale di Vicenza rigettava l’impugnazione , rilevando che le contestazioni  svolte  dal  ricorrente  incidevano  sui  caratteri  della natura  fondiaria  del  mutuo,  ma  non  determinavano  la  nullità  per simulazione o altra causa dei contratti di finanziamento contestati.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione sulla base di tre  motivi;  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  spa  ha  svolto  difese con  controricorso,  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il  primo motivo denuncia omesso esame di fatti storici decisivi per  il  giudizio  la  cui  esistenza  risulta  dagli  atti  processuali  e  che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) costituiti: i) dalle perdite risultanti dal bilancio del debitore principale  COGNOME  al  momento  della  stipula  dei  mutui  fondiari,  ii) dall’utilizzo della provvista derivante dai finanziamenti per ripianare lo  scoperto  dei  conti  correnti  e  sostituire  quindi  un  debito  non
garantito con altri  garantiti  da ipoteca ed in assenza di traditio del denaro; iii) dalla erogazione della provvista da parte di Monte dei Paschi di Siena sotto forma di acquisto di titoli di investimento.
1.1. Il secondo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt.  1813,  1814  c.c.,  38,  14  bis  e  41  d.lgs.  n.  385/1993,  1418, 1419,  1345  c.c.:  si  sostiene  che  il  Tribunale  abbia  erroneamente negato l’invalidità dei contratti di mutuo fondiario per utilizzazione delle  somme  erogate  per  estinguere  passività  pregresse,  per l’scrizione  di  ipoteca  di  secondo  grado  e  per  il  superamento  del limite di finanziabilità.
1.2. Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 99 l.fall., 1418, 1419, 1424 e 2697 c.c. e 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art . 360 n. 3 e 4 c.p.c.: si imputa al Tribunale di aver trattenuto la causa in decisione senza ammettere le istanze istruttorie richieste. Il decreto avrebbe, inoltre, avallato la decisione del G.D. di conversione dei contratti nulli in assenza di istanza di conversione, omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità per violazione tra il chiesto e il pronunciato.
Questa  Corte  con  ordinanza  interlocutoria  n.  18903  del  10  luglio 2024 ha rimesso al Primo AVV_NOTAIO la questione della qualificazione del c.d. mutuo solutorio, consistente nell’accredito su un conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito  del  correntista  nei  confronti  della  banca  mutuante,  che  è oggetto del secondo motivo.
Si  impone,  pertanto,  rimettere  la  causa  sul  ruolo  in  attesa  della decisione delle Sezioni Unite.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 27 novembre 2024.
il AVV_NOTAIO NOME COGNOME