Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26690/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
Banca Monte dei Paschi di Siena spa, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso il decreto del Tribunale Vicenza n. cron. 8513/2020 depositato il 22/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Nell’ambito delle operazioni di accertamento dello stato passivo della procedura fallimentare della soc. RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, ammesso al passivo per il suo credito di regresso ex art 2871 c.c., proponeva opposizione ex art 98 l.fall. alle ammissioni al passivo dei crediti in via chirografaria di CRA di Dredola -Banca di Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici e di Banca MPS, ex Antonveneta, lamentando la nullità, sotto plurimi profili, dei mutui fondiari che costituivano i titoli dai quali traevano fondamento i crediti degli istituti bancari.
Il Tribunale di Vicenza rigettava l’impugnazione , rilevando che le contestazioni svolte dal ricorrente incidevano sui caratteri della natura fondiaria del mutuo, ma non determinavano la nullità per simulazione o altra causa dei contratti di finanziamento contestati.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha svolto difese con controricorso, Cassa Rurale ed Artigiana Brendola Credito Cooperativo, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo denuncia omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio la cui esistenza risulta dagli atti processuali e che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) costituiti: i) dalle perdite risultanti dal bilancio del debitore principale Verlato al momento della stipula dei mutui fondiari, ii) dall’utilizzo della provvista derivante dai finanziamenti per ripianare lo scoperto dei conti correnti e sostituire quindi un debito non
garantito con altri garantiti da ipoteca ed in assenza di traditio del denaro; iii) dalla erogazione della provvista da parte di Monte dei Paschi di Siena sotto forma di acquisto di titoli di investimento.
1.1. Il secondo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 1813, 1814 c.c., 38, 14 bis e 41 d.lgs. n. 385/1993, 1418, 1419, 1345 c.c.: si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente negato l’invalidità dei contratti di mutuo fondiario per utilizzazione delle somme erogate per estinguere passività pregresse, per l’scrizione di ipoteca di secondo grado e per il superamento del limite di finanziabilità.
1.2. Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 99 l.fall., 1418, 1419, 1424 e 2697 c.c. e 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art . 360 n. 3 e 4 c.p.c.: si imputa al Tribunale di aver trattenuto la causa in decisione senza ammettere le istanze istruttorie richieste. Il decreto avrebbe, inoltre, avallato la decisione del G.D. di conversione dei contratti nulli in assenza di istanza di conversione, omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità per violazione tra il chiesto e il pronunciato.
Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024 ha rimesso al Primo Presidente la questione della qualificazione del c.d. mutuo solutorio, consistente nell’accredito su un conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito del correntista nei confronti della banca mutuante, che è oggetto del secondo motivo.
Si impone, pertanto, rimettere la causa sul ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 27 novembre 2024.
il Presidente NOME COGNOME