Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3798 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3798  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2025
Oggetto: fideiussione
Mutuo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentate e difese dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME entrambi del Foro  di  Milano, ed  elettivamente  domiciliate  presso  lo  studio  del primo in MilanoINDIRIZZO INDIRIZZO
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , e per essa quale mandataria RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME del Foro di Pavia e NOME COGNOME del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1031/2023, depositata il 24.3.2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del l’8.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Il Tribunale di Pavia ha accolto l’ opposizione a d.i. promossa da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo n. 1954/2019, ottenuto dalla società RAGIONE_SOCIALE quale mandataria RAGIONE_SOCIALE , per l’i mporto capitale di € 384.166,05 oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il credito azionato è riferito a contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 17.2.2010 tra Banco di Desio e della Brianza e la società RAGIONE_SOCIALE A garanzia del contratto in data 24.2.2010 è stata iscritta ipoteca nei confronti della società mutuataria e acceso un conto corrente di riferimento. Con contratti del 16.12.2008, si sono costituiti fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, nei limiti di € 420.000.
Il  credito  ingiunto è  stato  ceduto  dalla  banca  all’appellante RAGIONE_SOCIALE con contratto in data 12.6.2018.
─ Le attrici e opponenti avevano  chiesto revocarsi il provvedimento monitorio, deducendo:
-l’inesistenza del credito, per non esservi stata alcuna dazione di denaro;
la nullità del contratto di mutuo, poiché non era stato rispettato il  rapporto  tra  valore  del  bene  ipotecato  e  montante  del  mutuo concesso, come stabilito dalla normativa di cui all’art. 38 TUB;
la nullità dei contratti di fideiussione, in quanto predisposti sulla base dello schema contrattuale RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame dinanzi la Corte di Appello  di  Milano  che,  con  la  sentenza  qui  impugnata,  ha  accolto l’appello e  in  riforma della sentenza impugnata, ha condannato in solido  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  al  pagamento  in favore di RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 384.166,05 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
─ COGNOME  NOME  e  COGNOME  NOME  hanno  proposto ricorso  per  cassazione  con  quattro  motivi  ed  hanno  depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE  ha  notificato  un  controricorso  illustrato  da memoria.
-Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c..
Con istanza del 29.4.2024 la sola ricorrente COGNOME NOME ha chiesto la fissazione di udienza in camera di consiglio conferendo specifica procura alle liti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ Le  ricorrenti  deducono  con  il  primo  motivo  nullità  della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 99, 101, 112, 115, 329, 342 e 346 c.p.c., all’art. 2909 c.c., e agli artt. 24 e 111, comma 1 e 2, Cost. per avere la Corte di Appello posto  a  fondamento  della  propria  decisione  una  questione  e  una ricostruzione  dei  fatti  compiuta  dal  giudice  di  primo  grado  non
oggetto di censura in appello. Il giudice di seconde cure avrebbe emesso una sentenza di riforma della decisione di primo grado, affermando di non ritenere condivisibile la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Pavia in relazione all’operatività della clausola n. 7 del contratto di fideiussione (clausola a prima richiesta), malgrado tale parte della sentenza di primo grado non abbia formato oggetto di censura nell’atto d’appello da parte dell’odierna resistente, già appellante. Sulla ricostruzione del Giudice di prime cure, non censurata in appello e non oggetto di contraddittorio tra le parti, si era, infatti, formato il giudicato per acquiescenza parziale, sicché la sentenza qui impugnata risultava evidentemente nulla, per avere la Corte d’Appello statuito in aperta violazione del principio del giudicato, della domanda, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché dei canoni fondamentali del giusto processo, quali il principio del contraddittorio, il diritto di difesa e il principio dispositivo.
7. -Con  il  secondo  motivo  oppongono  violazione  e  falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 99, 101, 112, 115, 132, 329, 342 e 346 c.p.c., all’art. 2909 c.c., e agli artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte di Appello posto a fondamento della  riforma  della  sentenza  di  primo  grado  una  questione  e  una ricostruzione  dei  fatti  compiuta  dal  giudice  di  primo  grado  non oggetto di censura in appello e mai oggetto di contraddittorio tra le parti.
8. ─ Con il terzo motivo gli istanti denunciano violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 1325, 1343, 1344, 1418,  1813  e  1814  c.c.  per  avere  la  Corte  escluso  la  nullità  del contratto di mutuo per difetto di causa o comunque per l’illiceità della stessa, per essere stato stipulato in frode alla par condicio creditorum e per il difetto di traditio . Il fatto che il giudice di seconde cure  abbia  ritenuto  di  dover  escludere  la  nullità  del  contratto  di
mutuo rileva, in primo luogo, sotto il fondamentale motivo della violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento alle norme in materia difetto di causa nel contratto, di illiceità della causa e in materia di mutuo. Nel riformare la sentenza del Giudice di prime cure, pronunciando la condanna delle odierne ricorrenti al pagamento a favore della soc. RAGIONE_SOCIALE della somma di € 384.166,05, la Corte di Appello non avrebbe correttamente applicato le norme codicistiche in materia di mutuo, ritenendo sussistente e valido un contratto di mutuo privo di causa, e/o comunque avente causa illecita, atteso che lo stesso si risolveva in una mera operazione contabile finalizzata ad ottenere il soddisfo di asseriti (e non provati) crediti di RAGIONE_SOCIALE verso la Banca mutuante trasformando un (presunto) credito chirografario in un credito assistito da privilegio reale speciale in frode alla par condicio creditorum e, in ogni caso, privo del requisito essenziale della traditio rei , ciò che avrebbe implicato l’assenza di un obbligo restitutorio.
9 .-Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte territoriale completamente mancato di prendere in considerazione un fatto decisivo per la decisione e, in particolare le risultanze che attestano la nullità del contratto di mutuo, in quanto vi era già un’esposizione debitoria della soc. RAGIONE_SOCIALE : dunque, l’operazione posta in essere dalla Banca rappresent erebbero una mera operazione contabile in frode alla par condicium creditorum .
9.1. -Il  terzo  e  il  quarto  motivo  delineano  doglianze  sul  c.d. mutuo solutorio. La questione se l’accredito delle somme su un conto corrente,  utilizzato  immediatamente  per  l’estinzione  di  un  debito preesistente  del  mutuatario,  soddisfi  il  requisito  della datio  rei necessaria  per  il  perfezionamento  del  contratto  di  mutuo  è  stata devoluta alle Sezioni Unire di questa Corte (v. Cass., n. 18903/2024).
10.Per quanto esposto, deve disporsi, pertanto, il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in argomento.
P.Q.M .
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione