Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3859 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3859 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
Oggetto: Mutuo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da
COGNOME , rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME (EMAIL e NOME COGNOME (EMAIL
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA (già Banco RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Reggio Emilia
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1595/2023 pubblicata il 19.7.2023, notificata il 21.8.2023.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del l’8.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-COGNOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2961/2018, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, con cui gli veniva intimato di pagare la somma di € 155.363,38, maggiorata degli interessi convenzionali dalla domanda sino all’effettivo soddisfo e degli oneri del procedimento monitorio in relazione alla morosità nel pagamento di rate di un mutuo concesso dalla creditrice.
Chiedeva che il Tribunale, in via preliminare dichiarasse l’improcedibilità dell’azione monitoria per violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla l.n. 98/2013; in via principale e nel merito, previo l’ accertamento della nullità del contratto di mutuo stipulato il 5.7.2013, dichiarasse nullo, invalido, illegittimamente emesso e di nessun effetto l’opposto decreto ingiuntivo, conseguentemente revocandolo.
A sostegno della domanda affermava la nullità del contratto di mutuo ipotecario con la Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo, poi Emilbanca Credito Cooperativo, quindi l’insussistenza del credito asseritamente vantato dalla società convenuta.
La causa d’invalidità sarebbe derivata dalla generica indicazione (esigenze di liquidità) della finalità del contratto che, in realtà, rappresentava il risultato della frammentazione in due distinti atti di un contratto originario di mutuo concesso alla società RAGIONE_SOCIALE (la cui compagine societaria era riferibile per il 50% a COGNOME e per il 50% a COGNOME RAGIONE_SOCIALE) in modo che, trasformato il contratto medesimo in mutui personali, la Banca si sarebbe potuta procurare, oltre all’ipoteca sugli immobili intestati alla società RAGIONE_SOCIALE, anche
le garanzie personali dei due soci, ottenendo altresì l’estinzione del debito derivante dalle rate residue del mutuo acceso a nome della società e dallo scoperto del conto corrente acceso sempre a nome della società.
─ il Tribunale adito rigettava l’opposizione .
─ COGNOME ha proposto gravame dinanzi la Corte di Appello di Bologna che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello .
─ COGNOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
5.Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. per inammissibilità del ricorso.
Con istanza del 5.4.2023 i ricorrenti hanno chiesto la fissazione di udienza in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ Il ricorrente deduce con il primo motivo la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 1813 e 2697 c.c.: nel caso di specie non si sarebbe avuta una modifica della consistenza patrimoniale del mutuatario sicché non potrebbe ritenersi perfezionata la fattispecie di cui all’art. 1813 c.c. con conseguente diritto della Banca a chiedere la restituzione delle somme asseritamente erogate in favore del mutuatario.
─ Con il secondo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 1418 e 1325 c.c. Si assume: qualunque sia la finalità perseguita dal mutuo (anche se non di scopo), perché il contratto non sia privo di causa occorrerebbe che lo stesso assolva comunque alla funzione di finanziamento (funzione che nel caso di specie non si sarebbe attuata).
7.1. -I motivi delineano doglianze sul c.d. mutuo solutorio e devono essere trattati preliminarmente. La questione se l’accredito delle somme su un conto corrente, utilizzato immediatamente per l’estinzione di un debito preesistente del mutuatario soddisfi il requisito della datio rei necessaria per il perfezionamento del contratto di mutuo è stata devoluta alle Sezioni Unire di questa Corte (v. Cass., n. 18903/2024).
8.─ Per quanto esposto, deve disporsi, pertanto, il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in argomento.
P.Q.M .
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione