Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3859 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3859  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
Oggetto: Mutuo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da
COGNOME  NOME ,  rappresentato  e  difeso  dagli  AVV_NOTAIO.ti  NOME AVV_NOTAIO  (EMAIL)  e  NOME COGNOME (EMAIL)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE  (già  RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Reggio Emilia
-controricorrente –
Avverso  la  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Bologna  n. 1595/2023 pubblicata il 19.7.2023, notificata il 21.8.2023.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del l’8.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-COGNOME  NOME  proponeva  opposizione  avverso  il  decreto ingiuntivo n. 2961/2018, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, con cui  gli  veniva  intimato  di  pagare  la  somma  di  € 155.363,38, maggiorata degli interessi convenzionali dalla domanda sino all’effettivo  soddisfo  e  degli  oneri  del  procedimento  monitorio  in relazione alla morosità nel pagamento di rate di un mutuo concesso dalla creditrice.
Chiedeva che il Tribunale, in via preliminare dichiarasse l’improcedibilità dell’azione monitoria per violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla l.n. 98/2013; in via principale e nel merito, previo l’ accertamento della nullità del contratto di mutuo stipulato  il  5.7.2013,  dichiarasse  nullo,  invalido,  illegittimamente emesso e di nessun effetto l’opposto decreto ingiuntivo, conseguentemente revocandolo.
A sostegno della domanda affermava la nullità del contratto di mutuo  ipotecario  con  la  Banca  di  Cavola  e  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quindi l’insussistenza del credito asseritamente  vantato  dalla società convenuta.
La causa d’invalidità sarebbe derivata dalla generica indicazione (esigenze di liquidità) della finalità del contratto che, in realtà, rappresentava il risultato della frammentazione in due distinti atti di un contratto originario di mutuo concesso alla società RAGIONE_SOCIALE (la cui compagine societaria era riferibile per il 50% a COGNOME NOME e per il 50% a COGNOME NOME) in modo che, trasformato il contratto medesimo in mutui personali, la Banca si sarebbe potuta procurare, oltre all’ipoteca sugli immobili intestati alla società RAGIONE_SOCIALE, anche
le garanzie personali dei due soci, ottenendo altresì l’estinzione del debito derivante dalle rate residue del mutuo acceso a nome della società e dallo scoperto del conto corrente acceso sempre a nome della società.
─ il Tribunale adito rigettava l’opposizione .
─ COGNOME  NOME  ha  proposto  gravame  dinanzi  la  Corte  di Appello di Bologna che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello .
─ COGNOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
5.Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. per inammissibilità del ricorso.
Con istanza del 5.4.2023 i ricorrenti hanno chiesto la fissazione di udienza in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ Il ricorrente deduce con il primo motivo la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 1813  e  2697  c.c.:  nel  caso  di  specie  non  si  sarebbe  avuta  una modifica  della  consistenza  patrimoniale  del  mutuatario  sicché  non potrebbe ritenersi perfezionata la fattispecie di cui all’art. 1813 c.c. con conseguente diritto della Banca a chiedere la restituzione delle somme asseritamente erogate in favore del mutuatario.
─ Con  il  secondo  motivo  si  oppone  la  violazione  e  falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 1418 e 1325 c.c. Si assume: qualunque sia la finalità perseguita dal mutuo (anche se non di scopo), perché il contratto non sia privo di causa occorrerebbe che lo stesso assolva comunque alla funzione di finanziamento  (funzione  che  nel  caso  di  specie  non  si  sarebbe attuata).
7.1. -I  motivi  delineano  doglianze sul c.d. mutuo solutorio e devono essere trattati preliminarmente. La questione se l’accredito delle somme su un conto corrente, utilizzato immediatamente per l’estinzione  di  un  debito  preesistente  del  mutuatario  soddisfi  il requisito  della datio  rei necessaria  per  il  perfezionamento  del contratto di mutuo è stata devoluta alle Sezioni Unire di questa Corte (v. Cass., n. 18903/2024).
8.─ Per quanto esposto, deve disporsi, pertanto, il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in argomento.
P.Q.M .
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione