Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4208 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4208 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Oggetto: mutuo solutorio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20396/2023 R.G. proposto da COGNOME Fabrizio e COGNOME rappresentati e difesi dall’ avv. NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
Banco BPM s.p.a.RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’avv . NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 603/2023, depositata il 16 giugno 2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino,
depositata il 16 giugno 2023, di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva respinto l’opposizione al precetto loro notificata su istanza della Banco BPM s.p.a. per la somma di euro 516.659,14, fondato su un mutuo fondiario;
-la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, in particolare, la l iceità dell’ accordo con cui le parti prevedono la stipula di un mutuo di carattere solutorio e, in generale, l’assenza di vizi sotto il profilo causale, nonché l’assenza d ella pattuizione di interessi usurari;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resiste con controricorso la Banco BPM s.p.a.;
a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la «Nullità del contratto di mutuo ipotecario solutorio imposto dall’istituto bancario per difetto di causa. Violazione degli artt. 1325 c.c., 1418, co. 2, c.c., 1813 c.c., 1814 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1376 c.c. e 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.», in relazione al fatto che gli stessi non erano stati immessi nella libera disposizione delle somme date a mutuo, immediatamente apprese dall’Istituto di credito a proprio esclusivo beneficio, con conseguente operazione economica -giuridica acausale e nulla per difetto di causa in concreto;
inoltre, lamentano che la Corte territoriale ha ritenuto validi i giroconti effettuati dall’ i stituto bancario, contestualmente all’erogazione delle somme mutuate, nonostante la mancata dimostrazione del consenso a tali giroconti;
con il secondo motivo deducono la «Nullità del contatto di mutuo per violazione del divieto di patto commissorio. Violazione dell’art. 2744 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. », in relazione al fatto che l’operazione imposta dell’ istituto di credito intimato celava in realtà una violazione del divieto di patto commissorio in quanto, a seguito della
stipulazione del contratto di mutuo in oggetto, essi hanno subito l’assoggettamento a garanzia reale dei propri immobili personali, a fronte di una sicura insolvenza da parte delle società terze esposte nei confronti dell’ istituto di credito e già ampiamente segnalate a sofferenza;
con il terzo motivo si dolgono della «Nullità del contratto di mutuo per violazione dei principi in materia di tutela del consumatore. Violazione dell’art. 24 D.Lgs. 206/2005 e della Direttiva n. 93/13/CEE ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. », evidenziando che il contratto di mutuo e le sue concrete modalità di esecuzione sono in contrasto con i principi in materia di tutela del consumatore ed in particolare che l’operazione in concreto posta in essere costituisca una pratica commerciale aggressiva ai sensi dell’art. 24 cod. cons.;
– con il quarto motivo lamentano la «Nullità del mutuo ipotecario per debiti estranei a COGNOME e COGNOME e riferibili a la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE Nullità derivata per collegamento contrattuale. Violazione dell’art. 1325 c.c., 1418, co. 2, c.c. e dei principi in materia di collegamento negoziale ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. », esponendo che la sentenza di secondo grado è viziata per il fatto che essa non ha tenuto in debita considerazione il fatto (incontestato) che il mutuo di specie è stato sottoscritto per estinguere sia debiti di natura personale (peraltro di limitata entità), sia debiti riferibili a terzi e su cui i ricorrenti non avevano alcun interesse patrimoniale diretto, e, dunque, fosse privo di una valida funzione economica -sociale del contratto così (imposto e) sottoscritto tra le parti;
-con l’ultimo motivo criticano la sentenza impugnata per «Nullità parziale del contratto di mutuo in relazione a debiti inesistenti oggetto di ripianamento. Violazione dell’art. 1418 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.», nella parte in cui non ha considerato che nel (lecito) mutuo solutorio stipulato dalle parti sono confluiti anche debiti assolutamente
inesistenti, frutto dell’applicazione di illeciti interessi usurari, di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrali degli interessi, come risulta allegato e documentato dalle perizie depositate in atti su cui è stata richiesta apposita convalida da parte di CTU e di mezzi istruttori non ammessi;
la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile;
poiché la questione della validità del cd. mutuo solutorio, investita dal primo motivo di ricorso, è stata rimessa alle Sezioni Unite in quanto ritenuta di particolare importanza (cfr. Cass. 10 luglio 2024, n. 18903), appare opportuno differire la trattazione del presente ricorso all’esito della decisione da parte delle predette Sezioni Unite
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2025.