Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4212 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4212 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16585/2023 R.G. proposto
da
NOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , domicilio digitale presso PEC EMAIL rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato
Oggetto:
Contratti
bancari –
– Mutuo – Mutuo
di scopo – Difetto di causa
R.G.N. 16585/2023
Ud. 08/01/2025 CC
COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa,
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore qui rappresentata da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 401/2023 depositata il 31/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 401/2023, pubblicata in data 31 gennaio 2023, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione di RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di BPER BANCA S.P.RAGIONE_SOCIALE e con l’intervento di RAGIONE_SOCIALE e, per essa, della RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE -ha respinto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE -debitore principale -e da NOMECOGNOME NOME e NOME -fideiussori -avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1753/2017, pubblicata il 5 ottobre 2017.
Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto l’opposizione proposta dagli appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 1363/2013 col quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di Banca della Campania S.p.A. (successivamente BPER BANCA S.P.A.) del l’importo di € 323.460,82, oltre interessi, quale debito residuo in relazione ad un contratto di mutuo chirografario per l’importo di € 380.000,00.
Gli opponenti avevano dedotto che il mutuo era stato contratto per procedere al consolidamento di passività derivanti dallo scoperto di due conti correnti della società, dovendosi quindi dichiarare la nullità del contratto medesimo per mancanza di causa, oltre a lamentare sia la illegittima capitalizzazione degli interessi sia l’applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia antiusura.
Respinta in primo grado l’opposizione, la Corte d’appello di Napoli ha disatteso il gravame
-escludendo -sulla scorta di precedente di questa Corte -la nullità del c.d. mutuo solutorio e quindi escludendo sia la natura simulata del contratto sia la sua nullità per mancanza di causa;
-disattendendo le deduzioni concernenti la illegittima capitalizzazione degli interessi, rilevando che la stessa era avvenuta in conformità all’art. 25, TUB ed alla delibera del CICR del 2 settembre 2000;
-escludendo la sussistenza di una ipotesi di nullità per superamento del tasso soglia di legge, rilevando che dalla
stessa perizia di parte emergeva che il tasso soglia era stato superato solo nel corso del rapporto di conto;
-disattendendo, infine, le deduzioni concernenti la illegittimità dell’applicazione della commissione di massimo scoperto, in quanto inidonee ad escludere la sussistenza di un saldo passivo dei conti correnti e quindi l’assenza di causa del mutuo.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono ora NOME COGNOME quale titolare della ditta individuale derivante dalla trasformazione della società RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE -nonché NOMECOGNOME NOME e NOME.
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE.P.A. RAGIONE_SOCIALE e BPER BANCA S.P.A.
In data 23 febbraio 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso.
A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Vi sono memorie dei ricorrenti e di BPER BANCA RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione e falsa interpretazione’ degli artt. 1283 c.c.; 25, D. Lgs. 342/1999; 120, TUB.
I ricorrenti censurano la decisione impugnata, nella parte in cui quest’ultima ha disatteso le deduzioni concernenti l’applicazione di una illegittima capitalizzazione sulla scorta del richiamo al la deroga all’art. 1283 c.c. contemplata dall’art. 25, D. Lgs. n. 342/1999 e la delibera del CICR del 2 settembre 2000.
Argomentano, in contrario, i ricorrenti che quest’ultima, in assenza di alcuna abrogazione dell’art. 1283 del c.c., ‘non può ex se prevedere meccanismi, di fatto derogatori e/o contrari, a precise disposizioni contenute in una norma di rango primario, come certamente è per l’art. 1283 del c.c.’ .
Nel testo dell’art. 120 TUB, prosegue il ricorso, non sarebbe contemplata alcuna deroga o possibilità di deroga al divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c., ‘né può ritenersi che la predetta norma potesse delegare ‘i n bianco ‘ il potere di derogare alle previsioni dell’art. 1283 del c.c. ad un organo di natura amministrativa; ragion per cui si dovrà ritenere vigente ed applicabile alla ipotesi in esame la regola posta dall’art. 1283 del c.c., comportante il divieto di stipulare convenzioni che in via preventiva prevedano il maturare di interessi sugli interessi’ .
La delibera del CICR del 2 settembre 2000, a propria volta, in quanto atto di normazione secondaria o regolamentare, non potrebbe apportare deroghe all’art. 1283 c.c. quale norma primaria, perché, diversamente, si verrebbe ad integrare una violazione dell’art. 76 Cost.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.
I ricorrenti censurano la decisione impugnata per non aver rilevato la nullità del mutuo, dedotta sotto un duplice profilo.
In primo luogo, si deduce che il mutuo, in quanto utilizzato per il ripianamento di passività pregresse derivanti da scoperti di conto corrente, risulterebbe privo di idonea causa.
In secondo luogo, si deduce che, in ogni caso, il mutuo sarebbe nullo in quanto, al momento della sua conclusione, non vi erano passività pregresse da ripianare.
In via preliminare, deve prendersi atto dell’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024 della sezione Seconda Civile, la quale, rilevato il registrarsi, nella giurisprudenza di questa Corte, di soluzioni non uniformi in ordine alla qualificazione del cosiddetto ‘mutuo solutorio’ , ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, per valutare l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, sollevando in particolare la questione se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività del mutuatario eseguito dalla Banca immediatamente con operazione di giroconto della somma mutuata, soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell’importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario
A seguito di detta ordinanza interlocutoria, il procedimento è stato assegnato alle Sezioni Unite Civili ed è chiamato all’udienza del 18 febbraio 2025.
In attesa della pubblicazione della sentenza resa sulla suddetta questione – che è sottesa al secondo dei motivi di ricorso come sopra esposti – la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite sulla questione indicata in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima