Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19729 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO U.P. 04/07/2024
MUTUO
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE‘), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 482/2021 (pubblicata il 31 marzo 2021);
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 4 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIOituto proc. gen. NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge;
udito l’AVV_NOTAIO, per i ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1742/2016, l’adito Tribunale di Agrigento accoglieva l’opposizione proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso l’atto di precetto con il quale era stato loro intimato -in favore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il pagamento della somma di euro 190.032,62, relativamente ad importi che il COGNOME e la COGNOME avevano ricevuto dallo stesso Istituto di credito in esecuzione di un contratto di mutuo, rispetto al quale la COGNOME aveva assunto la qualità di garante dei mutuatari.
Con la citata sentenza, il Tribunale agrigentino aveva, altresì, condannato la suddetta ‘RAGIONE_SOCIALE al versamento, a vantaggio del COGNOME e del COGNOME, della somma di euro 40.000,00 che la mutuante si era obbligata a corrispondere loro, nonché dell’importo di euro 19.318,91, a titolo di risarcimento del danno prodotto agli stessi in conseguenza dell’omesso versamento della seconda rata di mutuo (e, quindi, della necessità, per i medesimi, quali destinatari dell’erogazione, di reperire altrove le risorse finanziarie necessarie per il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali era stato fatto ricorso alla richiesta di mutuo).
Per giungere a tale conclusione l’indicato Tribunale aveva ritenuto che gli opponenti avevano legittimamente rifiutato -ai sensi dell’art. 1460 c.c. -il pagamento dell’importo oggetto di intimazione, poiché l”RAGIONE_SOCIALE aveva violato non solo i principi generali di buona fede e correttezza di cui all’art. 1375 c.c., ma soprattutto l’obbligo convenzionale di corrispondere la seconda parte del mutuo concesso.
Decidendo sull’appello formulato dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e nella costituzione di tutte e tre le parti appellate, la Corte di
appello di Palermo, con sentenza n. 482/2021 (pubblicata il 31 marzo 2021), in riforma parziale della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione a precetto formulata dal COGNOME, dalla COGNOME e dalla COGNOME, confermando, tuttavia, la condanna dell’appellante al pagamento, in favore del COGNOME e della COGNOME, della somma di euro 40.000,00 che la mutuante si era obbligata a corrispondere loro, nonché dell’importo di euro 19.318,91, a titolo di risarcimento del danno.
Stante la reciproca soccombenza, compensava le spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte palermitana osservava, in premessa ed in linea generale, che il mutuatario -proprio per la natura giuridica e la caratterizzazione delle relative obbligazioni inerenti il contratto di mutuo -non può avvalersi dell’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c., senza, in ogni caso, trascurare che tale eccezione produce effetti non liberatori, ma solo sospensivi, ragion per cui, quand’anche si ottenesse la risoluzione del contratto, comunque l’effetto della risoluzione non potrebbe travolgere gli obblighi restitutori già perfezionatisi; né, peraltro, il controverso inadempimento nell’erogazione dell’ulteriore importo di euro 40.000,00 era idoneo ad integrare gli estremi della condotta tale da giustificare il rifiuto opposto ai sensi del citato art. 1460 c.c. .
Con riferimento alla ricostruzione del complessivo rapporto contrattuale, la Corte territoriale riteneva che il contratto di mutuo si era concretizzato nella prima dazione della somma di euro 170.000,00 (per la cui erogazione i mutuatari aveva rilasciato quietanza), mentre la corresponsione successiva -in una o più soluzioni dell’ulteriore importo di euro 40.000,00 era causalmente correlata agli stati di avanzamento dei lavori di costruzione e/o ristrutturazione degli immobili, sottolineandosi, inoltre, che il versamento di questo ulteriore importo era subordinato al fatto che fosse stata comprovata la regolare costituzione dell’ipoteca prevista dall’art. 5 del contenuto contrattuale.
Così inquadrata la vicenda contrattuale, il giudice di appello riteneva che l’erogazione di questa seconda somma di euro 40.000,00 non potesse considerarsi far parte dell’operazione di mutuo, ma integrava un finanziamento autonomo sottoposto a termine (poiché l’erogazione sarebbe dovuta intervenire entro 12 mesi) e condizione (ovvero -come detto -la preventiva costituzione di ipoteca), con la derivante configurazione di due rapporti e con l’effetto che l’inadempimento della Banca rispetto alla dazione della seconda citata somma non avrebbe potuto legittimare i mutuatari ad opporre l’eccezione di inadempimento in relazione al mutuo, la cui prestazione era già stata interamente eseguita con il versamento della somma di euro 170.000,00 in favore del COGNOME e della COGNOME.
Aggiungeva, altresì, la Corte di appello che ‘anche a voler ritenere che l’erogazione dei 40.000,00 euro costituisse obbligazione dell’unico contratto di mutuo, comunque non si giustificava la scelta dei mutuanti di sospendere la restituzione delle somme già ricevute: ciò perché, a fronte dell’erogazione dei 170.000,00 euro, alla mutuante si sarebbe potuto ascrivere un inadempimento solo parziale che, per quanto supra chiarito, non legittimava la parte mutuataria a sospendere, sic et simpliciter , l’esecuzione della propria prestazione (che costituiva la mera restituzione di quanto già ottenuto e non il corrispettivo di una controprestazione futura)’.
Per tali complessive ragioni, la Corte di appello -in accoglimento del motivo principale dell’appellante Banca -rilevava l’infondatezza dell’opposizione a precetto avanzata dai mutuatari, ma rigettava gli altri motivi, confermando perciò la pronuncia di primo grado, riguardante la condanna della Banca al versamento della predetta somma di euro 40.000,00 per il diverso titolo dedotto, oltre che di quella riconosciuta a titolo risarcitorio.
Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, il COGNOME NOME, la COGNOME NOME e la COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE‘).
Il P.M., in persona del AVV_NOTAIO. PG NOME COGNOME, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa degli art.112 e 329, comma 2, c.p.c., nonché dei principi in materia di giudicato interno e, infine, dell’art. 1460 c.c., per avere la Corte di appello pronunciato ultrapetita e in presenza del giudicato interno relativo alla qualificazione -da parte del Tribunale -di mutuo con scopo convenzionale del rapporto tra le parti, ritenendo che tale rapporto andasse, invece, suddistinto in due contratti, di mutuo e di finanziamento.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono -con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813, 1815 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1460 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., unitamente all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata valutazione della causa in concreto del contratto di mutuo, con esclusione dell’applicabilità allo stesso dell’art. 1460 c.c.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., asserendo la manifesta illegittimità della sentenza impugnata anche per omessa o insufficiente motivazione, nella parte in cui la Corte di appello, dopo aver inopinatamente scisso il regolamento negoziale in due distinti contratti (mutuo e finanziamento), ha laconicamente, affermato come ‘ proprio la duplicità di rapporto (mutuo e finanziamento) impone dunque di ritenere che l'(eventuale) inadempimento, da parte della Banca, della seconda
obbligazione (quella relativa al finanziamento sottoposto a termine e condizione) non poteva legittimare i mutuatari a opporre l’eccezione di inadempimento rispetto a una prestazione, quella relativa al mutuo, viceversa già interamente adempiuta con il versamento della somma messa a disposizione dei beneficiari ‘ (pag. 9 della sentenza).
Con il quarto motivo, i ricorrenti prospettano -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., nonché dei principi in materia di collegamento negoziale, deducendo che, anche a voler ritenere che le parti, col medesimo atto, avessero concluso due distinti contratti (mutuo e finanziamento), gli stessi avrebbero dovuto essere considerati unitariamente, giacché funzionalmente concepiti per disciplinare un unico regolamento di interessi voluto da entrambe le parti negoziali. Del resto -si aggiunge -non può dubitarsi della circostanza che tra i due negozi configurati dal giudice di appello sussistesse uno stringente nesso teleologico, essendo ambedue preordinati a consentire il conseguimento del medesimo scopo, ovvero garantire ai mutuatari il reperimento delle risorse economiche necessarie a provvedere all’acquisto ed alla ristrutturazione dei beni immobili dai medesimi acquistati.
Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 329, comma 2, c.p.c., nonché dei principi in materia di giudicato interno e, infine, dell’art. 1460 c.c., oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di appello valutato come l’inadempimento della Banca frustrasse la causa in concreto del contratto di mutuo.
Si confuta in proposito quanto ritenuto dalla Corte di appello, secondo la quale, persino inquadrando l’intero contratto in termini di mutuo, la scelta del mutuatari di astenersi dal pagare i ratei sarebbe risultata illegittima, posto che gli stessi non avrebbero potuto sospendere l’integrale adempimento della loro prestazione, a fronte di un inadempimento, in tesi solo parziale, dell’Istituto mutuante, che aveva
erogato per intero la prima tranche di finanziamento, rifiutando unicamente la dazione della seconda.
Con il sesto motivo, i ricorrenti censurano -ai sensi dell’art. 260, comma 1, n. 4, c.p.c. -la sentenza impugnata, deducendo la nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’omessa pronuncia sulle eccezioni svolte in ordine alla violazione degli obblighi di protezione e buona fede gravanti sulla Banca in ordine alla mancata erogazione della seconda tranche di euro 40.000,00.
Con il settimo motivo, i ricorrenti denunciano -ancora con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza di appello, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo per violazione degli obblighi di buona fede e protezione in capo alla banca.
Con l’ottavo ed ultimo motivo, i ricorrenti richiedono, ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.., la correzione e/o integrazione delle motivazioni articolate nei capi della sentenza impugnata relativi alla domanda di adempimento ed alla richiesta risarcitoria dai medesimi formulate.
Rileva il collegio che il primo motivo è infondato.
Diversamente da quanto con esso prospettato, non può dirsi che si sia venuto a configurare l’eccepito giudicato sulla qualificazione dell’intera operazione come mutuo di scopo, poiché -in base al contenuto dell’atto di appello della banca mutuante – la Corte di appello, proprio al fine di valutare l’esercitabilità e la (eventuale) legittimità dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. e, quindi, sulla base degli elementi fattuali sottoposti al suo esame, ha ritenuto, in base al principio iura novit curia , che il rapporto intercorso tra i ricorrenti e la banca fosse scomponibile in due distinti contratti, ovvero quello principale di mutuo (relativo alla dazione della somma di euro 170.000,00) e quello correlato di finanziamento a termine avente ad oggetto l’erogazione della somma di euro 40.000,00 per l’esecuzione ed ultimazione di opere edili programmate dai ricorrenti.
Oltretutto (v. pagg. 9 e 10 della motivazione della sentenza impugnata), la Corte di appello non ha escluso in radice di poter ritenere che l’erogazione dei 40.000,00 euro costituisce obbligazione dell’unico contratto di mutuo, rilevando, tuttavia, che comunque non si giustificava la scelta dei mutuanti di sospendere la restituzione delle somme già ricevute; ciò perché, a fronte dell’erogazione dell’importo di 170.000,00 euro, alla mutuante si sarebbe potuto ascrivere un inadempimento solo parziale che, però, non legittimava i mutuatari a sospendere sic ed simpliciter l’esecuzione della propria prestazione, insita -ribadisce la Corte di appello -nella mera restituzione di quanto già ottenuto e non il corrispettivo di una controprestazione futura.
In ogni caso, non è rimasto accertato che il giudice di primo grado avesse qualificato propriamente ed espressamente il mutuo oggetto di causa come ‘mutuo di scopo’ (e del resto gli stessi ricorrenti v. pag. 17 del ricorso -allegano che tale qualificazione si potesse evincere come fatta dal Tribunale solo ‘implicitamente’, quindi in base ad una supposta ricostruzione in tal senso, da parte dei ricorrenti stessi, del rapporto contrattuale e non sulla scorta di un esplicito ed univoco accertamento in fatto ed argomentato, conseguentemente, in diritto ad opera del giudice di prime cure).
Prima di passare all’esame del secondo motivo, è preliminare valutare il terzo con il quale si deduce – in radice – l’assunta nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. a causa della sua omessa o insufficiente motivazione.
Sul piano generale è risaputo che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza si configura allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr., tra le tante, Cass. n. 9105/2017 e Cass. n. 13248/2020).
Sulla base di questa premessa il motivo risulta privo di fondamento avendo la Corte di appello sviluppato un percorso logico-giuridico in termini certamente sufficienti, valutato le risultanze fattuali acquisite e inquadrato -secondo la sua prospettiva – la fattispecie sul piano giuridico sulla base di una impostazione interpretativa poggiante su un vasto impianto motivazionale logico-argomentativo, restando, ovviamente, impregiudicata la sua condivisibilità o meno in punto di diritto.
Ma questi aspetti costituiscono oggetto delle altre censure, a cominciare dalla seconda e dalla quarta, le quali possono essere esaminate congiuntamente, in quanto obiettivamente connesse.
Queste due censure sono fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
Con il secondo motivo vengono, in particolare, dedotte le violazioni degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1460 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., unitamente all’asserito omesso esame di fatto decisivo avuto riguardo alla mancata valutazione in concreto della causa del contratto di mutuo, da cui sarebbe dovuto derivare l’inquadramento del rapporto concluso tra le parti in un unico contratto inscindibile, rispetto al quale essi ricorrenti avrebbero potuto far valere l’eccezione di inadempimento interrompendo la restituzione rateizzata del mutuo erogato per mancata corresponsione dell’ulteriore tranche di euro 40.000,00, da correlare, in proporzione, al valore dei singoli stati di avanzamento lavori, entro il periodo di preammortamento di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo, periodo entro il quale i mutuatari erano tenuti ad ultimare le opere edili in programma e la banca obbligata ad erogare l’ulteriore somma oggetto di mutuo.
Come si è già evidenziato, la Corte di appello di Palermo ha accolto parzialmente l’appello formulato dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e, in riforma della pronuncia di prime cure, ha escluso che gli odierni ricorrenti potessero avvalersi dell’eccezione di inadempimento
di cui all ‘art. 1460 c.c., al fine di paralizzare le pretese ex adverso avanzate con l’atto di precetto opposto, considerando:
a) la natura reale ed unilaterale del contratto e l’avvenuto adempimento della Banca alla propria obbligazione di dazione della prima tranche di euro 170.000,00 del mutuo; b) la natura di finanziamento e non di mutuo dell’ulteriore pattuizione contenuta nel medesimo atto afferente alla seconda tranche di euro 40.000,00, il cui mancato versamento era conseguente all’inadempimento dei ricorrenti alle condizioni previste per tale ulteriore liquidazione.
Sulla base di tale inquadramento, la Corte territoriale ha ritenuto che i mutuatari non potessero sospendere la restituzione del prestito relativo alla già avvenuta dazione dell’importo di euro 170.000,00, eccependo l’inadempimento circa l’erogazione della ulteriore citata somma di euro 40.000,00 alla quale la banca non aveva proceduto, non essendosi concretizzate le suddette condizioni a cui il finanziamento era finalizzato.
Solo in via ipotetica, la Corte palermitana ha, poi, considerato che l’erogazione del suddetto importo di 40.000,00 euro potesse costituire un’obbligazione riconducibile ad un unico rapporto di mutuo, ma, ciò nonostante, non si sarebbe potuto ritenere giustificata la condotta inadempiente dei mutuatari, che avevano già ricevuto la somma iniziale di 170.000,00 euro.
E’ importante rilevare che la Corte di merito ha inteso escludere, sul piano generale, che i mutuatari potessero avvalersi dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum , in tal senso richiamando un remoto precedente di questa Corte (sent. Cass. n. 1358/1971, così massimata: il contratto di mutuo in senso proprio è un contratto essenzialmente reale ed unilaterale, con obbligazioni di una sola parte, nascendo da esso, dopo la consegna della somma mutuata, solo l’obbligo del mutuatario di restituire nei termini convenuti la somma stessa, con l’aggiunta degli interessi ove siano convenuti. Di conseguenza il mutuo non è soggetto a risoluzione per inadempimento
del mutuante, ne può il mutuatario valersi della exceptio inadimpleti contractus anche se a carico del mutuante si sia convenuto l’obbligo di accordare, se richiesto, una proroga alla scadenza o se tale obbligo sia imposto al mutuante da una sopravvenuta norma di legge ).
Con il quarto motivo hanno specificamente denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., nonché dei principi in materia di collegamento negoziale, rappresentando che i due negozi configurati dal giudice di appello si sarebbero dovuti considerare avvinti da un nesso teleologico, profilandosi entrambi preordinati a consentire il conseguimento della medesima finalità, ovvero garantire ai mutuatari il reperimento delle risorse economiche necessarie a provvedere all’acquisto ed alla ristrutturazione dei beni immobili dai medesimi acquistati.
Così delineato il nucleo delle argomentazioni poste con il secondo e quarto motivo, ritiene il collegio che – sulla base della complessiva regolamentazione negoziale, dei patti conclusi circa l’erogazione del mutuo e delle modalità rateali della sua estinzione, nonché della finalità perseguita – effettivamente il contratto dedotto in controversia debba considerarsi nella sua unitarietà come mutuo ordinario (rientrante nell’alveo dei contratti di natura reale e con effetti traslativi; cfr. Cass. n. 17211/2004 e Cass. n. 14/2011).
Al riguardo è importante riepilogare quali siano state le cadenze temporali, le concrete pattuizioni concordate e le modalità esecutive della complessa operazione negoziale.
Ebbene, è pacifico che il 9 maggio 2008, le parti stipularono un contratto di mutuo con il quale la banca si era impegnata a corrispondere ai due ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME (garante l’altra ricorrente COGNOME NOME) la somma complessiva di euro 210.000,00 (da estinguersi in 360 rate mensili), che i mutuatari avrebbero dovuto impiegare per la costruzione e/o ristrutturazione di vari immobili oggetto di relativa ipoteca. Le parti stabilirono che una prima dazione di euro 170.000,00 sarebbe
avvenuta con la sottoscrizione dell’accordo, una seconda di euro 40.000,00, « successivamente in una o più soluzioni, in relazione ed in proporzione al valore dei singoli stati di avanzamento lavori, comunque entro il periodo di preammortamento di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto di accettazione e sempre che sia comprovata la regolare costituzione di ipoteca di cui all’art.5 » (art. 2, secondo periodo), con la precisazione inoltre che « entro il periodo di preammortamento il Mutuatario è tenuto ad ultimare le opere edili in programma e la Banca, conseguentemente, è tenuta ad erogare la somma mutuata » e che « qualora entro il suddetto periodo di preammortamento il mutuo non venisse erogato totalmente, l’importo originario dello stesso si considererà definitivamente ridotto all’ammontare erogato (5° periodo )».
Orbene, dalla lettura complessiva e dall’analisi ermeneutica delle condizioni pattuite, si può, effettivamente, evincere (possibilità, oltretutto, non esclusa -ancorché in via solo ipotetica – dalla Corte di appello, la quale ha, invece, privilegiato la costruzione del complesso negozio in termini di scissione tra un contrato di mutuo in senso proprio, relativamente alla dazione dell’importo di euro 170.000,00, e un accessorio e conseguente contratto di finanziamento per la restante somma di euro 40.000,00) che nella fattispecie si era in presenza di un unico accordo -ancorché complesso ma pur sempre unitario – che si configurava come mutuo ordinario.
A tal proposito, è rilevante osservare che la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario avrebbe utilizzato la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non era di per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, occorrendo, infatti, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito fossero nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio del mutuante, nella specie non sussistente, tale da vincolare l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione.
A conforto di questa puntualizzazione è opportuno evidenziare come nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 25180/2007 e Cass. n. 24699/2017) – sia stato sufficientemente chiarito che, ai fini della configurazione di un mutuo di scopo convenzionale, è sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata incida sulla causa del contratto, finendo per coinvolgere direttamente anche l’interesse del mutuante.
Ed è per questo che si afferma che il mutuo di scopo – a differenza di quello ordinario – è un contratto consensuale (e non reale), oneroso ed atipico in cui la consegna attiene alla fase esecutiva del rapporto e che assolve, in modo analogo all’apertura di credito, una funzione creditizia, specificandosi che, all’interno di esso, a differenza del mutuo tradizionale, la consegna della somma costituisce l’oggetto dell’obbligazione a carico del finanziatore, e non l’elemento costitutivo del contratto (v., anche, Cass. n. 7773/2003 e Cass. n. 10569/2007).
Pertanto, qualora venga, invece, prevista nel contratto una destinazione delle somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si realizza semplicemente una manifestazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale ordinario codicistico, evenienza che si è venuta a verificare nel caso di specie, laddove la previsione della destinazione della intera somma oggetto di prestito era da ricondursi al soddisfacimento di uno specifico ed esclusivo interesse dei due mutuatari, senza che fosse stato concluso alcun accordo – perciò di natura necessariamente bilaterale – tra questi ultimi e l’istituto mutuante per la realizzazione di un programma comune.
Pertanto, mediante uno scrutinio degli interessi concretamente trasfusi nel regolamento contrattuale, non era possibile rilevare la sussistenza del mutuo di scopo, poiché, oltre al vincolo di destinazione delle somme erogate, sarebbe stato necessario che coesistesse – e restasse vivo per l’intera durata del rapporto – un interesse, mediato o immediato, del finanziatore-mutuante alla specifica utilizzazione delle
somme per quel dato scopo. In difetto di tale conformazione, non si è venuta a determinare una fuoriuscita dall’alveo del mutuo codicistico (e l’inosservanza del vincolo finalistico impresso dai mutuatari non avrebbe nemmeno inciso sulla validità o meno del mutuo).
Ritornando alla valutazione dell’operazione negoziale oggetto di causa, può perciò pervenirsi alla conclusione di non poter condividere l’interpretazione offerta in via principale dalla Corte di merito -con riferimento alla natura di finanziamento relativa alla ulteriore dazione di euro 40.000,00, dovendosi anche valorizzare il dato che l’art. 5 del contratto -pur sempre unico – prevedeva la concessione di una ipoteca a favore della banca per l’intero importo di euro 210.000,00.
Così inquadrato -in termini di unitarietà ed inscindibilità – il rapporto intervenuto tra le parti, si pone la conseguente questione sul se e -in caso positivo – in che termini i rimedi sinallagmatici siano applicabili al mutuo oneroso (quale contratto reale, soggetto ad interessi e con la iscrizione di ipoteca a garanzia) corrispondente al modello negoziale oggetto di controversia e se, in particolare, il mutuatario possa opporre l’eccezione di inadempimento, essendo stata esclusa dalla Corte di appello la riconoscibilità di tale diritto in capo ai due mutuatari nella vicenda dedotta in giudizio (pur avendo, oltretutto, la stessa Corte territoriale accertato che alla banca mutuante si sarebbe potuto ascrivere un inadempimento solo parziale che, comunque, non legittimava la parte mutuataria a sospendere sic et simpliciter l’esecuzione della propria prestazione: v. pag. 10 della motivazione).
A tal proposito, questo collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (riconducibile soprattutto a Cass. n. 1861/1995) che fa rientrare il contratto di mutuo oneroso (artt. 1813 e 1815 c.c.) nell’ambito dei contratti reali con prestazioni corrispettive, con la conseguenza che non v’è incompatibilità tra la struttura del mutuo oneroso e l’applicabilità del rimedio della risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss. c.c.).
Nel precedente appena richiamato è stato puntualmente affermato (e a tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) che ‘ la struttura reale del contratto di mutuo (art. 1813 c.c.) e la circostanza che da tale contratto derivino obbligazioni solo per il mutuatario, non impediscono di ricondurre il mutuo oneroso alla categoria sopra indicata. Il tratto che la contraddistingue non è la bilateralità delle obbligazioni, ma la causa di scambio, la interdipendenza tra le attribuzioni patrimoniali, il trovare l’una attribuzione giustificazione nell’altra secondo un dato rapporto di equilibrio economico: equilibrio composto dalle parti al momento della conclusione del contratto, assoggettato dall’ordinamento in certi limiti ad una valutazione di congruità (art. 1448 c.c.) e la cui alterazione durante l’esecuzione del rapporto costituisce il presupposto della applicazione di vari rimedi (artt. 1453, 1460, 1463, 1467 c.c.)’ e, quindi, anche per la formulazione dell’eccezione di inadempimento .
Tutto ciò, quindi, in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata che ha qualificato il contratto di mutuo in senso proprio come un contratto essenzialmente reale ed unilaterale, con obbligazioni di una sola parte, insorgendo da esso, dopo la consegna della somma mutuata, solo l’obbligo del mutuatario di restituire nei termini convenuti la somma stessa (con l’aggiunta degli interessi, ove siano stati convenuti), con la conseguenza che tale contratto non può essere soggetto a risoluzione per inadempimento del mutuante, né può il mutuatario avvalersi dell’ exceptio inadimplenti contractus.
12. Si impone, dunque, in accoglimento del secondo e del quarto motivo del ricorso (al quale consegue -fatto salvo il rigetto del primo e del terzo l’assorbimento dei restanti motivi), la cassazione della sentenza impugnata, con il rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che nel riportarsi all’inquadramento del contratto dedotto in giudizio come operato da questa Corte (ovvero come unico contratto di mutuo) e nel considerare applicabili i rimedi
dei contratti sinallagmatici, dovrà ritenere che, nella fattispecie, fosse ammissibile la proposizione dell’eccezione prevista dall’art. 1460 c.c. da parte dei mutuatari, restando demandata alla sede di rinvio il riesame di merito sulla sussistenza o meno delle condizioni per ravvisarne la legittimità del suo esercizio, con riguardo, per l’appunto, alla ricostruzione sistematica e complessiva dell’assetto negoziale unitario compiuta con la presente sentenza.
Il giudice di rinvio si uniformerà, in proposito, al su enunciato principio di diritto e provvederà a regolare anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e quarto motivo del ricorso, rigetta il primo e il terzo e dichiara assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della