Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29821-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale avverso il DECRETO N. 7440/2022 del TRIBUNALE DI BARI, depositato il 17/11/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio dell ‘ 11/9/2024.
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 23/9/2019, tra l ‘ altro, per il credito di €. 10.714.832,62, oltre interessi ai sensi dell ‘ art. 2855 c.c., in collocazione ipotecaria,
quali somme dovute al momento della dichiarazione di fallimento in ragione del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria n. 06/018/79163299, concesso alla società poi fallita, per la somma di €. 10.000.000,00, con atto del 16/2/2017.
1.2. Il curatore del Fallimento ha, sul punto, dedotto ‘ la revocabilità e dunque l ‘ inefficacia e l ‘ inopponibilità dell ‘ iscrizione ipotecaria di primo grado iscritta in data 17.2.2017 al n. 6413 NUMERO_DOCUMENTO sul complesso alberghiero di proprietà della RAGIONE_SOCIALE … ‘ sul rilievo che ‘il mutuo oggetto della domanda risulta … concesso ed utilizzato al fine di ridurre l ‘ esposizione chirografaria preesistente maturata in capo a RAGIONE_SOCIALE nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE sul conto corrente di corrispondenza n. 1028641-7, sicché l ‘ ipoteca accessoria non può considerarsi contestuale al sorgere del credito garantito, è insensibile agli effetti del consolidamento di cui all ‘ art. 39 T.U.B. e, in quanto lesiva della par condicio creditorum, è revocabile ed inopponibile al Fallimento ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c. ‘.
1.3. Il giudice delegato ha ammesso l ‘ RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, come da proposta del curatore, vale a dire, per quel che riguarda l ‘ indicato contratto di mutuo, per la minor somma di € . 10.590.124,80 ed in collocazione chirografaria.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE, nell ‘ indicata qualità, ha proposto opposizione allo stato passivo deducendo, per quanto ancora rileva, l ‘ infondatezza dell ‘ eccezione di revocabilità dell ‘ iscrizione ipotecaria, sollevata in relazione al finanziamento rinveniente dal dedotto contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 16/2/2017, ed, in ogni caso, l ‘ ininfluenza dell ‘ utilizzo delle somme erogate per l ‘ estinzione di passività pregresse e la carenza di prova del collegamento negoziale tra le due operazioni.
1.5. La società opponente ha, quindi, chiesto l ‘ ammissione al passivo , ‘ in via ipotecaria ‘, del credito conseguente all ‘ indicato contratto di mutuo ipotecario del 16/2/2017 per la somma complessiva di ‘Euro 10.714.832,62, alla data di dichiarazione del fallimento … , oltre interessi ex art. 2855 cod.civ. ‘ , così composta: ‘1. quanto ad Euro 1.421.490,52, relativi a numero 3 rate semestrali scadute dal 30/06/2018 al 30/06/2019 e rimaste insolute; 2. quanto ad Euro 39.967,61, per interessi moratori maturati sulle rate insolute sino alla data dell ‘ intervenuto fallimento … al tasso di mora del 4,80% contrattualmente pattuito; 3. quanto ad Euro 9.168.634,29 quale residuo debito capitale risultante dopo l ‘ ultima rata scaduta e non pagata del 30/06/2019; 4. quanto ad Euro 84.710,20 per interessi corrispettivi maturati sul capitale residuo sino alla data del fallimento … ; 5. Quanto ad Euro 30,00 per oneri insoluti ‘.
1.6. Il Fallimento ha resistito all ‘ opposizione, chiedendone il rigetto, sulla base dei rilievi in fatto ed in diritto già esposti nelle conclusioni recepite dal giudice delegato, e cioè, in sostanza, con eccezione ‘ finalizzata alla conferma dell ‘ avvenuta esclusione del privilegio ‘, che ‘ la degradazione al rango chirografario … si fonda sul rilievo che il mutuo, in quanto funzionale all ‘ estinzione di alcune linee di credito chirografarie regolate sul conto corrente di corrispondenza n. 1028641-7 e già utilizzate, non avrebbe assicurato alla RAGIONE_SOCIALE alcuna nuova effettiva disponibilità finanziaria, consentendo perciò alla RAGIONE_SOCIALE di lucrare illegittimamente un ‘ iscrizione ipotecaria, solo apparentemente contestuale all ‘ erogazione del credito, in violazione della par condicio creditorum (artt. 66 l.f. e 2901 c.c.) ‘.
1.7. Il tribunale, con il decreto impugnato, ha respinto l ‘ opposizione proposta.
1.8. Il tribunale, in particolare, dopo aver, tra l ‘ altro, evidenziato che: ‘la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d ‘ ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest ‘ ultimo un ‘ effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta … a costituire una garanzia per il debito preesistente ‘; -‘ la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l ‘ esclusione dall ‘ ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l ‘ ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell ‘ intera operazione -e, quindi, anche del mutuo -comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all ‘ inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare ‘ ; ha ritenuto: -a) innanzitutto, che , ‘ indipendentemente dalle dichiarazioni della mutuataria di voler conseguire l ‘ erogazione per ragioni di liquidità ‘, era emersa la prova che l ‘ operazione di mutuo non aveva comportato un ‘ effettiva disponibilità finanziaria per la società RAGIONE_SOCIALE, come risulta dagli ‘ estratti conto ‘ prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE in sede di insinuazione al passivo, dai quali, infatti, emerge che, ‘ con l ‘ accredito della somma mutuata di € 9.875.000,00 in data 23.2.2017, il saldo passivo del conto n. 10286417 diminuì da € 25.897.174,12 ad € 16.024.932,31 ‘, e, dunque, ‘ la riduzione della pregressa esposizione debitoria alla data di accredito della somma mutuata
per importo sostanzialmente corrispondente ‘, e dal ‘ documento BPB denominato PEF (Pratica Elettronica di Fido) del 9.2.2017 ‘, recante ‘ i pareri dei funzionari preposti alla valutazione di merito creditizio preli nare alla concessione del mutuo in esame ‘ alla RAGIONE_SOCIALE, ‘ ove si dà atto del consolidamento di tutte le esposizioni vigenti, ivi dettagliatamente elencate ‘ ; – b) in secondo luogo, che, a fronte della ‘ destinazione dell ‘ erogazione all ‘ estinzione di passività pregresse, di natura chirografaria ‘, l’ operazione compiuta era suscettibile di revoca a norma degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., sussistendone tutti i presupposti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari.
1.9. Il tribunale, in effetti, ha, sul punto, accertato: – a) l ‘ esistenza, alla data di stipula del mutuo in questione, di debiti, a carico della società mutuataria (di natura chirografaria o di rango potiore ), per ‘ decine di milioni di euro ‘ , come documentato (e non smentito da ‘ contrarie emergenze documentali ‘) dallo stato passivo formatosi in ordine alle sole domande tempestive, reso esecutivo in data 29/9/2020, dal quale, in particolare, emerge che, tra i ‘ crediti ammessi al passivo per complessivi € 77.536.716,73 (€ 238.084,00 in prededuzione; € 26.509.449,70 in via privilegiata; € 50.788.183,03 in chirografo), le voci debitorie nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per oltre € 47 mln … e di RAGIONE_SOCIALE per € 25 mln …, gravavano il passivo di RAGIONE_SOCIALE già all ‘ epoca del compimento del negozio in esame, restando immutate negli esercizi successivi fino alla dichiarazione di insolvenza. (settembre 2019) ‘; – b) l ‘ esistenza, all ‘ epoca di sottoscrizione del mutuo ipotecario, di una ‘ situazione patrimoniale rischiosa per la realizzazione dei crediti ‘ verso la societa mutuataria, quale emerge, come dedotto dal Fallimento opposto, tanto dai dati del bilancio d ‘ esercizio al 31/12/2017, corredato da nota integrativa,
‘ evidenziante l ‘ assenza dei presupposti per la continuità aziendale ‘, quanto dalle circostanze esposte nel ricorso depositato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell ‘ art. 161, comma 6°, l.fall., ‘ ove è segnalata l ‘ impossibilità della società di pagare le cedole del prestito obbligazionario sin dall ‘ agosto 2016 ed in generale delineata una situazione di crisi aziendale, tale da indurre alla proposizione di domanda prenotativa ‘, e dalla ‘ documentazione contrattuale relativa all ‘ emissione dei due prestiti obbligazionari dell ‘importo complessivo di € 25.000.0000,00 ‘, nonché, in termini di ulteriori indizi convergenti, dalle relazioni dei consulenti del pubblico ministero, ‘ che evidenziano l ‘ insostenibilità della leva finanziaria applicata all ‘ aspettativa di realizzo degli asset patrimoniali già acquisiti a debito (in particolare ‘RAGIONE_SOCIALE Trevi’), aggravata dall’ incapacità della RAGIONE_SOCIALE di produrre ricavi caratteristici anche solo lontanamente sufficienti a ripagare i finanziamenti accordati con i relativi oneri finanziari ‘; – c) la sussistenza dell ‘ eventus damni , non potendosi dubitare ‘ del mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall ‘ atto dispositivo, ove si consideri che l ‘ iscrizione ipotecaria servì in concreto allo scopo di munire di privilegio i crediti chirografari preesistenti della mutuante e la concessione dell ‘ ipoteca iscritta sul complesso alberghiero … sottrasse dunque al legittimo concorso dei creditori un bene di valore primario ‘ ; – d) la conoscenza da parte della societa mutuataria e della banca mutuante del pregiudizio arrecato dall ‘ atto alle ragioni creditorie, sul rilievo che, da un lato, ‘ i dati economico-finanziari innanzi richiamati, noti all ‘ organo amministrativo della società, offrivano un quadro inequivoco della lesività dell ‘ atto per le ragioni degli altri creditori; d ‘ altra parte, le dichiarazioni rese dal legale
rappresentante, … , in sede penale, confermano che questi, già a metà 2016 fosse pienamente consapevole della risalente insostenibilità della esposizione finanziaria e dei rischi di insolvenza connessi all ‘ incapienza patrimoniale della societa ‘ , mentre, dall ‘ altro, ‘ la conoscenza del pregiudizio da parte della RAGIONE_SOCIALE discende dall ‘ istruttoria che ha preceduto l ‘ erogazione del mutuo, che ha offerto piena cognizione delle posizioni debitorie della società ed in generale della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria, elementi evidenzianti il pregiudizio per il ceto creditorio, dell ‘ operazione finalizzata alla costituzione di garanzia ipotecaria per debiti pregressi di natura chirografaria ‘ .
1.10. Il tribunale, in definitiva, ha ritenuto che l ‘ eccezione di revoca sollevata dal fallimento doveva ritenersi fondata ed ha, quindi, rigettato il motivo d ‘ opposizione avente ad oggetto il riconoscimento del privilegio ipotecario e, per l ‘ effetto, degli interessi previsti dall ‘ art. 2855 c.c..
1.11. RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 16/12/2022, ha chiesto, per quattro motivi, poi illustrati da memoria, la cassazione del decreto pronunciato dal tribunale.
1.12. Il Fallimento ha resistito con controricorso notificato il 24/1/2023, con il quale ha proposto, per un motivo, ricorso incidentale, cui la ricorrente ha replicato con controricorso, ed ha, infine, depositato breve memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1842, 1843 e 1852 c.c. e dell ‘ art. 39 del d.lgs. n. 385/1993, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, limitandosi a dare atto della diminuzione del saldo passivo del conto n. 1028641-7 da
€. 25.897.174,2 ad €. 16.024,932,31, ha ritenuto che ‘ l ‘ operazione di mutuo non aveva comportato un ‘ effettiva disponibilità finanziaria per la società RAGIONE_SOCIALE essendo stato, piuttosto, funzionale alla ‘ riduzione della pregressa esposizione debitoria alla data di accredito della somma mutuata per importo sostanzialmente corrispondente ‘.
2.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, il tribunale ha dato per presupposto che il conto corrente sul quale tale somma era stata accreditata fosse scoperto, senza, tuttavia, compiere alcuna verifica sulla consistenza degli affidamenti concessi dalla banca alla società poi fallita onde stabilire, in particolare, se la relativa esposizione era in tutto o in parte esigibile alla data dell ‘ erogazione del mutuo e, dunque, se l ‘ accredito del relativo netto ricavo aveva avuto natura solutoria ovvero meramente ripristinatoria.
2.3. La natura solutoria dell ‘ operazione di finanziamento, infatti, ‘ può essere affermata solo in presenza di conto scoperto (e quindi il relativo saldo apparente sia liquido ed esigibile) ‘, dovendo essere, per contro, ‘ esclusa quando, non essendo il conto scoperto ma solo passivo, la nuova erogazione assolve, effettivamente, ad una funzione finanziaria, in quanto la somma erogata rimane nella piena disponibilità del cliente ‘.
2.4. Con il secondo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2901, 2704 e 2855 c.c. e dell ‘ art. 66 l.fall., nonché dell ‘ art. 115 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., e l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che ‘ l ‘ operazione di mutuo ‘ era ‘ stata posta in essere
al fine di estinguere l ‘ esposizione debitoria, costituendo surrettiziamente garanzie ipotecaria ‘.
2.5. Il tribunale, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che, come emerge dalla documentazione versata in atti ed in particolare dall ‘ estratto conto, il saldo debitorio dello stesso, immediatamente dopo l ‘ accredito del netto ricavo del mutuo, si sia enormemente incrementato e che, dunque, la finalità perseguita dalle parti era di munire la società mutuataria di liquidità finanziarie e non, come erroneamente ritenuto dal tribunale, di costituire surrettiziamente garanzie ipotecarie in danno degli altri creditori.
2.6. L ‘estratto del conto corrente, infatti, dimostra che ‘ il giorno successive all ‘ accredito (e cioè il 24.2.2017) il saldo debitore di RAGIONE_SOCIALE si era già accre sciuto fino ad € 20.856.615,00 e che il 28.2.2017 era ulteriormente salito ad € 21.119.608,91, a dimostrazione dell ‘ utilizzazione da parte della società debitrice della provvista messa a disposizione con l ‘ accredito del netto ricavo del mutuo ‘ .
2.7. Le annotazioni dei giorni immediatamente successivi , in effetti, ‘ davano conto della disponibilità finanziaria concessa dalla RAGIONE_SOCIALE alla cliente e del progressivo utilizzo da parte di quest ‘ ultima di detta disponibilità nei giorni immediatamente successivi alla concessione del mutuo ipotecario (24, 27 e 28.2.17), con incremento del saldo debitore per ingenti somm e’.
2.8. Il tribunale, pertanto, ha proseguito la ricorrente, travisando le prove e valorizzando unicamente l ‘ effetto dell ‘ accredito sul conto corrente del netto ricavo del mutuo, non ha tenuto conto del fatto, emergente dalle ulteriori informazioni desumibili dal documento de quo riguardanti i comportamenti
assunti dalle parti dopo l ‘ erogazione del mutuo, che l ‘ operazione di finanziamento era, in realtà, rivolta a dotare RAGIONE_SOCIALE di ‘ nuova finanza ‘, come dimostrato dall” impiego della provvista nei giorni successivi all ‘ accredito ‘.
2.9. Ed infatti, ha aggiunto la ricorrente, come già dedotto nel giudizio d ‘opposizione, ‘ la circostanza che il saldo debitorio del conto corrente, immediatamente dopo l ‘ accredito del netto ricavo del mutuo, si fosse enormemente incrementato ‘ rende ‘ evidente la finalità perseguita dalle parti consistente nel munire l ‘ imprenditore di liquidità finanziaria ‘, come del resto dichiarato dalla stessa mutuataria, ‘ e non, come erroneamente, ritenuto di costituire surrettiziamente garanzie ipotecarie in danno degli altri creditori ‘.
2.10. Infine, ha concluso la ricorrente, la lettura del PEF, ‘completamente omessa o, quantomeno, eseguita in modo parziale dal Tribunale’, induce a ritenere che ‘una cospicua parte della somma mutuata (3,5 mln di euro) veniva destinata alla finalità di consentire il pagamento di diritti rivenienti da contratti di leasing (aventi ad oggetto il riscatto dei beni immobili concessi in leasing … ), onde è arbitrario ritenere che la somma erogata a mutuo fosse destinata ad estinguere debiti pregressi ‘ .
2.11. Con il terzo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 115 c.p.c., degli artt. 2901 e 2697 c.c. e dell ‘ art. 66 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., nonché l ‘ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver affermato che il nuovo finanziamento era unicamente rivolto a far acquisire alla RAGIONE_SOCIALE la garanzia ipotecaria su esposizioni chirografaria già esistenti, ha ritenuto provata la
sussistenza del presupposto oggettivo della revocatoria ordinaria, ai sensi dell ‘ art. 2901 c.c. e dell ‘ art. 66 l.fall..
2.12. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che, come già dedotto dall ‘ opponente nel corso del giudizio d ‘ opposizione, il materiale probatorio versato in atti dal Fallimento, del quale ha travisato il contenuto informativo, non era affatto idoneo a dimostrare, al momento della stipulazione del contratto di mutuo: – né l ‘ esistenza di una situazione debitoria nei confronti dei terzi di valore esorbitante rispetto al patrimonio di RAGIONE_SOCIALE, posto che l ‘ accertamento svolto dal tribunale si è in realtà riferito esclusivamente allo stato passivo depositato e reso esecutivo il 29/9/2020 , il quale, però, ‘ non dava conto in alcun modo dell ‘ epoca in cui i vari crediti ammessi erano sorti ‘ e ‘ men che meno dimostrava che uno o più creditori vantassero crediti di importo così ingente da esorbitare il patrimonio di RAGIONE_SOCIALE alla data dell ‘ atto impugnato ‘; -né l ‘ effettiva consistenza del patrimonio della stessa nel mese di febbraio del 2017, avendo rilevato l ‘ esistenza di un patrimonio residuo inidoneo a soddisfare le ragioni dei creditori dal bilancio 2017, il quale, però, ‘ fotografa le condizioni economico-finanziarie della società al 31.12.17 e, dunque, ad un momento che è di 10 mesi successivo a quello della concessione del mutuo ‘ , al pari della ‘ segnalata l ‘ impossibilità della società di pagare le cedole del prestito obbligazionario sin dall ‘ agosto 2016 ‘, nello stesso modo in cui il mancato pagamento delle cedole per gli interessi del prestito obbligazionario sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE risale al mese di maggio 2017 e, dunque, non rileva in quanto successivo alla data di concessione del mutuo.
2.13. Il tribunale, pertanto, ha concluso la ricorrente, ha omesso di compiere gli accertamenti necessari ai fini della
verifica della sussistenza dei presupposti per la revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. in merito all ‘ entità del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, costituito da immobili destinati o da destinarsi ad attività alberghiera, tanto al fine di stabilire se la variazione qualitativa del patrimonio RAGIONE_SOCIALE determinata dall ‘ iscrizione ipotecaria asseritamente eseguita a garanzia di debiti pregressi avesse realmente pregiudicato le ragioni degli altri creditori esistenti a quell ‘ epoca, quanto allo scopo di accertare se, all ‘ esito di quell ‘ atto, sussistesse un patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni dei creditori.
2.14. Con il quarto motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2901 c.c., dell ‘ art. 66 l.fall. e degli artt. 115 e 132 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., nonché l ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto provata la sussistenza del presupposto soggettivo della revocatoria ordinaria, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., e cioè la conoscenza del pregiudizio arrecato dall ‘ atto impugnato alle ragioni degli altri creditori sia da parte della società debitrice sia da parte della banca.
2.15. Il tribunale, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, non ha considerato che gli elementi probatori indiziari a tal fine utilizzati, come le generiche e vaghe dichiarazioni rese dall ‘ amministratore della RAGIONE_SOCIALE al pubblico ministero in sede di indagini preliminari, oltre che inopponibili all ‘ opponente, che non ha partecipato alla relativa formazione, e privi dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, sono, in realtà, di formazione successiva rispetto alla stipula del mutuo ed alla concessione dell ‘ ipoteca e, comunque, inidonei a dimostrare ‘ l ‘ entità
dell ‘ ipotetica debitoria di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di terzi creditori ‘ al momento del compimento dell ‘ atto pregiudizievole, non emergendo, per contro, alcun accertamento da parte del tribunale né della conoscenza degli stessi da parte della banca, né della effettiva consapevolezza di quest ‘ ultima di pregiudicare in qualche modo la loro soddisfazione.
3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
3.2. La società ricorrente, in effetti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha, in sostanza, censurato la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle emergenze asseritamente contrarie delle stesse, hanno, tra l ‘ altro, ritenuto che: – a) l ‘ ipoteca concessa dalla società poi fallita a garanzia della restituzione delle somme erogate per effetto del contatto di mutuo dedotto a fondamento della domanda di ammissione al passivo proposta (a suo tempo) dalla banca, era stata, in realtà, volta non ad attribuire alla società poi fallita l ‘ effettiva disponibilità delle somme erogate, ma solo a garantire, pur a fronte dell ‘ esistenza, alla data di stipula del mutuo, di altri debiti della società mutuataria (successivamente ammessi al passivo), di natura chirografaria o di rango potiore , per decine di milioni di euro, il preesistente debito chirografario della stessa società mutuataria, in corrispondenza del ‘ saldo passivo del conto n. 10286417’, verso quest ‘ ultima, che, ‘ con l ‘ accredito della somma mutuata di € 9.875.000,00 in data 23.2.2017 ‘, si è, per l ‘ effetto, ridotto ‘per importo sostanzialmente corrispondente ‘ ; – b) tale iscrizione ipotecaria, a fronte di una situazione patrimoniale che non assicurava la realizzazione dei crediti verso la societa mutuataria, aveva, per l ‘ effetto, sottratto, in ragione
del ‘ mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall ‘atto dispositivo’ ‘ un bene di valore primario ‘ , come il ‘complesso alberghiero di Cala Ponte Marina’, ‘al legittimo concorso dei (residui) creditori’ ; -c) la società debitrice, poi fallita, come emergeva dai ‘ dati economicofinanziari ‘ ad essa relativi e ‘ noti all ‘ organo amministrativo ‘, e dalle ‘ dichiarazioni rese dal legale rappresentante … in sede penale ‘, era ‘ pienamente consapevole della risalente insostenibilità della esposizione finanziaria e dei rischi di insolvenza connessi all ‘ incapienza patrimoniale della societa ‘ , e, dunque, del pregiudizio che l ‘ atto impugnato avrebbe arrecato agli altri creditori.
3.3. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce, al pari del giudizio relativo all ‘ effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall ‘ art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all ‘ idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell ‘ id quod plerumque accidit , i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni circa la ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio consistito, come stabilito dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., nell ‘ avere quest ‘ ultimo, in sede di accertamento della fattispecie concreta: – a) omesso del tutto l ‘ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti,
avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell ‘ eccezione dalla stessa proposta; – b) supposto l ‘ esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell ‘ eccezione dalla stessa proposta.
3.4. L ‘ omesso esame degli elementi istruttori forniti o invocati non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda (o l ‘ eccezione) proposta (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
3.5. Nello stesso modo, il travisamento della prova (ove non si traduca in un errore di percezione del dato probatorio nella sua oggettività che, come tale, ove il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata, ‘ è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione ‘ prevista dall’ art. 395 n. 4 c.p.c.), vale a dire (il diverso) errore in cui il giudice di merito sia, in ipotesi, caduto nell ” individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato
nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi ‘, è sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del ‘ minimo costituzionale’ .
3.6. Una volta, infatti, che ‘ il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, … ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell ‘ esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile ‘ (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.11).
3.7. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un ‘ esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).
3.8. Il giudice di legittimità, per contro, ha soltanto la facoltà del controllare, sotto il profilo della coerenza logicoformale, le argomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta dal giudice di merito, così come esposte nella pronuncia impugnata, cui spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l ‘ attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi
sottesi, dando così liberamente prevalenza all ‘ uno o all ‘ altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Cass. n. 40872 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21098 del 2016; Cass. n. 27197 del 2011).
3.9. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall ‘ art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all ‘ accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20871 del 2024, in motiv.).
3.10. Il decreto impugnato, in effetti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dall ‘ opponente, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio e prendendo a
tal fine in esame tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione sull’eccezione di revoca proposta dal curatore , che: a) l ‘ ipoteca concessa dalla società poi fallita a garanzia della restituzione delle somme erogate per effetto del contratto di mutuo dedotto a fondamento della domanda di ammissione al passivo proposta (a suo tempo) dalla banca, era, in realtà, volta (esclusivamente) a garantire, pur a fronte dell ‘ esistenza, alla data di stipula del mutuo, di altri debiti della società mutuataria, successivamente ammessi al passivo (di natura chirografaria o di rango potiore ) per decine di milioni di euro, il preesistente debito chirografario della stessa società mutuataria, in corrispondenza del ‘ saldo passivo del conto n. 10286417’, verso quest ‘ ultima , che ‘ con l ‘accredito della somma mutuata di € 9.875.000,00 in data 23.2.2017, il saldo passivo del conto n. 10286417 diminuì da € 25.897.174,12 ad € 16.024.932,31 ‘ ; -b) tale iscrizione ipotecaria, a fronte di una situazione patrimoniale che non assicurava la realizzazione dei crediti verso la societa mutuataria, aveva, per l ‘ effetto, sottratto, in ragione del ‘ mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall ‘atto dispositivo’ , ‘ un bene di valore primario ‘ , come un ‘complesso alberghiero’, ‘al legittimo concorso dei creditori ‘ (preesistenti alla stessa e, come tali, ammessi poi al passivo); – c) la società debitrice, poi fallita, come emergeva dai ‘ dati economico-finanziari ‘ ad essa relativi e ‘ noti all ‘ organo amministrativo ‘, e dalle ‘ dichiarazioni rese dal legale rappresentante … in sede penale ‘, era ‘ pienamente consapevole della risalente insostenibilità della esposizione finanziaria e dei rischi di insolvenza connessi all ‘ incapienza patrimoniale della societa ‘ , e, dunque, del pregiudizio che l ‘ atto impugnato avrebbe arrecato agli altri creditori.
3.11. Tale apprezzamento, peraltro, non è stato utilmente censurato dalla ricorrente (nell’unico modo possibile , e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ) con la precisa esposizione e la tempestiva allegazione, nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., dei fatti storici, principali o secondari, controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come doverosamente esposto in ricorso) dal testo della sentenza stessa o (più probabilmente) dagli atti del processo, dei quali, però, il tribunale ha del tutto omesso l’esame nonostante il loro carattere decisivo, nel senso che, ove percepiti o, rispettivamente, esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da integrare il fondamento della domanda proposta o dell’eccezione invocata nel giudizio di merito dalla parte poi ricorrente.
3.12. Per il resto, non può che ribadirsi come: – il curatore, a norma dell’art. 66 l.fall., può domandare che siano dichiarati inefficaci (o eccepire l ‘ inefficacia, anche quando si è prescritta la relativa azione: art. 95, comma 1°, in fine, l.fall.), nei confronti dei creditori, (de)gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore poi fallito abbia arrecato, in conseguenza della modifica così provocata al suo patrimonio (Cass. n. 1414 del 2020, in motiv.), un ‘ pregiudizio alle sue ragioni ‘ (cd. eventus damni ): ivi comprese, come si evince dall ‘ art. 2901, comma 2°, c.c., ‘ le prestazioni di garanzia ‘ (come l ‘ ipoteca), le quali, peraltro, ‘ agli effetti ‘ di tale norma, sono considerate come atti a titolo oneroso solo se contestuali al credito garantito, essendo, altrimenti (e cioè se successive al credito garantito), atti a titolo gratuito (a meno che, ‘ ad onta della non contestualità ‘, non emerga, in relazione alla situazione concreta, il loro carattere oneroso: Cass. n. 14376 del 2005, in motiv.); – la costituzione
d ‘ ipoteca non contestuale ma successiva al sorgere del credito garantito ha, dunque, almeno in linea di principio, (ove, cioè, non risulti, in fatto, il contrario, con la previsione, quale corrispettivo, di una prestazione a carico del creditore), la natura di atto a titolo gratuito, come accade nel caso in cui la stipulazione di un contratto di mutuo (anche se fondiario: Cass. n. 22563 del 2023), con la contestuale concessione d’ipoteca sui beni del mutuatario, non risulti, in realtà, destinata a procurare a quest’ultimo l’effettiva disponibilità delle relative somme, essendo, piuttosto, destinata a costituire un diritto di prelazione a garanzia del pagamento di una preesistente esposizione debitoria, non assistita da garanzia reale, che grava sullo stesso nei confronti del mutuante.
3.13. Il curatore che domandi (o, come nel caso in esame, eccepisca) la revoca(bilità) dell ‘ iscrizione ipotecaria (quale concessione di una garanzia per un debito preesistente e, come tale, in difetto di emergenze fattuali diverse, atto a titolo gratuito) deve, tuttavia, dimostrare in giudizio tanto il pregiudizio alle ragioni degli altri creditori ( eventus damni ), quanto la consapevolezza dello stesso da parte del debitore poi fallito ( scientia damni ), rimanendo, per contro, irrilevante, secondo quanto si desume dall’art. 2901, comma 1°, n. 2, c.c., la scientia damni in capo al terzo contraente (Cass. n. 9987 del 2014, in motiv.; Cass. n. 21535 del 2018, in motiv.): – il primo presupposto (oggettivo) è costituito dal pregiudizio che l ‘ atto impugnato abbia arrecato alle (altre) pretese vantate da uno o più creditori nei confronti del debitore che ha compiuto l ‘ atto dispositivo, che si verifica quando, a seguito del compimento dello stesso (e salvo il caso, nella specie neppure prospettato, della dolosa preordinazione dell ‘ atto a danneggiare i crediti non ancora sorti nei confronti del suo autore), il patrimonio del
debitore sia diventato, sul piano quantitativo e/o qualitativo, tale da rendere impossibile ovvero più incerta o difficile l ‘ integrale soddisfazione dei diritti di credito già vantati nei confronti del suo titolare e, come tali, in quanto insoddisfatti, ammessi poi al passivo del fallimento del debitore che ne è stato l ‘ autore (cfr. Cass. n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019; Cass. n. 524 del 2023, in motiv.; Cass. n. 7201 del 2024); – il secondo presupposto (soggettivo) consiste, a norma dell ‘ art. 2901, comma 1°, n. 1, c.c., nella scientia damni del debitore e si risolve, in sostanza, nella conoscenza del danno che il compimento dell ‘ atto può arrecare alle ragioni dei suoi creditori (Cass. n. 9192 del 2021), sicché, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente la prova (che può essere fornita anche tramite presunzioni) che il debitore, a seconda dei casi, era consapevole di arrecare con l ‘ atto impugnato un pregiudizio agli interessi dei creditori ovvero poteva ragionevolmente prevedere che gli stessi dal compimento dell’atto in questione potevano subire un danno, nei termini in precedenza illustrati, alle rispettive ragioni (Cass. n. 13343 del 2015; Cass. n. 966 del 2007; Cass. n. 15310 del 2007).
3.14. A tali principi si è, con ogni evidenza, attenuto il decreto impugnato. Il tribunale, infatti, dopo aver accertato, in fatto, che: – l ‘ ipoteca concessa dalla società poi fallita a garanzia della restituzione delle somme erogate per effetto del contatto di mutuo dedotto a fondamento della domanda di ammissione al passivo proposta (a suo tempo) dalla banca non era stata, in realtà, volta ad assicurare alla RAGIONE_SOCIALE l ‘ effettiva disponibilità delle relative somme (del cui utilizzo da parte di quest ‘ ultima per l ‘ esercizio dell ‘ attività d ‘ impresa non è, del resto, emersa in giudizio alcuna evidenza probatoria che non fosse quella, a tal fine irrilevante in mancanza delle relative causali, delle
successive annotazioni sul conto corrente: v. il decreto, a p. 15, e il ricorso, a p. 18) ma solo a garantire l ‘ adempimento del preesistente debito chirografario della stessa mutuataria, in corrispondenza del ‘ saldo passivo del conto n. 10286417’, verso la banca mutuante; – tale iscrizione ipotecaria, avendo avuto ‘ in concreto ‘ lo ‘ scopo di munire di privilegio i crediti chirografari preesistenti della mutuante’, aveva, per l ‘ effetto, sottratto ‘al legittimo concorso dei creditori’ in quel momento esistenti (e, come tali, ammessi poi al passivo per decine di milioni di euro) e nella consapevolezza in capo alla debitrice del danno che gli stessi avrebbero potuto subirne, ‘ un bene di valore primario ‘ , come il ‘complesso alberghiero’ sul quale è stata iscritta; ha, sul fondamento dei fatti così accertati, correttamente ritenuto, in diritto, che l ‘ iscrizione ipotecaria censurata dal curatore era, come tale, suscettibile di revoca a norma degli artt. 66 e 95, comma 1°, l.fall. e dell ‘ art. 2901 c.c., e che il credito della banca doveva essere, di conseguenza, ammesso al passivo in collocazione chirografaria.
4.1. Con l ‘ unico motivo di ricorso incidentale, il Fallimento controricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2967 c.c., 66 l.fall. e 2901 c.c., in relazione all ‘ art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, ritenendola assorbito dalle residue ragioni di accoglimento nel merito dell ‘ eccezione revocatoria della curatela, non si è pronunciato sull ‘ eccezione con la quale la stessa aveva dedotto la gratuità intrinseca al mutuo fondiario n. NUMERO_TELEFONO/018/79163299 perché interamente utilizzato ad estinzione delle linee chirografarie pregresse regolate sul medesimo conto.
4.2. Il motivo è assorbito.
Il ricorso principale, per l ‘ inammissibilità dei suoi motivi, è, dunque, inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarato.
Il ricorso incidentale è, invece, assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00 per compenso, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima