Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30556 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30556 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3890/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1547/2020 depositata il 25/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. – COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME e COGNOME NOME ricorrono per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di Barclays Bank Plc, contro la sentenza del 25 giugno 2020, con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato il loro appello avverso sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda da essi proposta, diretta alla ripetizione di somme dagli stessi versate alla banca a titolo di interessi passivi su contratti di mutuo per effetto del meccanismo di collegamento al tasso di cambio franco svizzero-euro del saggio d’interesse, denunciato come illecito.
– Barclays Bank Plc resiste con controricorso e deposita memoria.
CONSIDERATO CHE
3. – Il primo mezzo denuncia, ai sensi dei numeri 3 e 4 dell’articolo 360 c.p.c., violazione e falsa od omessa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 1421 c.c., 33 e seguenti del codice del consumo, 3, 4, 5 e 6 della direttiva 1993/13/CEE, 1175, 1176, secondo comma, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., 117 del testo unico bancario nonché delle connesse Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia: mancato rilievo d’ufficio della nullità delle clausole 4, 4 bis , 7 e 7 bis dei contratti di mutuo prima casa stipulati con mutuatari consumatori per difetto di chiarezza e di comprensibilità, per vessatorietà ed eccessivo squilibrio, in ossequio alle norme e alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia UE; violazione altresì degli obblighi di diligenza professionale, buona fede, correttezza, trasparenza e chiarezza e del connesso divieto di abuso nei contratti e nei rapporti tra professionisti e consumatori; nullità delle clausole altresì per difetto di meritevolezza e di causa in concreto o per illiceità della stessa; conseguente necessità di ricalcolare gli interessi sulla somma concessa a mutuo e gli importi per l’estinzione anticipata di esso, eliminando dal sistema di calcolo il differenziale cambio CHF/Euro e rideterminando il piano di ammortamento e/o gli importi dovuti in sede di estinzione del mutuo in base al tasso BOT di cui all’articolo 117 del testo unico bancario, con restituzione e/o riaccredito degli importi illegittimamente addebitati e risarcimento dei danni patiti. Il secondo mezzo (che nell’intestazione è indicato come numero 3) denuncia, ai sensi dei numeri 3 e 4 dell’articolo 360 c.p.c., violazione e falsa od omessa applicazione degli articoli 112, 132, numero 4, c.p.c., 61 e 191 c.p.c., 1421 c.c., 1175, 1176, secondo comma, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., degli articoli 33 e seguenti del codice del consumo e degli articoli 23 e 30 del testo unico della finanza e dei pertinenti Regolamenti Consob: il mutuo fondiario prima casa con base in euro indicizzato al franco
svizzero contiene un derivato finanziario implicito; nullità per difetto o illiceità della causa e per violazione delle norme europee, civilistiche, consumeristiche e del testo unico della finanza posti a tutela del consumatore-mutuatario-risparmiatore in materia di trasparenza, correttezza, completezza, diligenza e accuratezza dell’informazione nell’attività di intermediazione finanziaria.
Il terzo mezzo (che nell’intestazione è indicato come numero 4) denuncia, ai sensi del numero 4 dell’articolo 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 158 c.p.c., 25, primo comma, 106, secondo comma e 111 della Costituzione: nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudic, richiamando una questione di costituzionalità sollevata da questa Corte sulla composizione dei collegi di Corte d’appello.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso va respinto.
4.1. – Va respinto il primo mezzo.
Il motivo, pur protratto da pagina 46 a pagina 69 del ricorso legittimamente, beninteso, trattandosi di ricorso antecedente ai chiarimenti apportati in materia dalle decisioni di cui subito si dirà -, merita una risposta sintetica, tenuto conto che, nella sostanza, le censure ivi prospettate sono state già esaminate da Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, concernente analogo contratto di mutuo, e, più in generale, che la questione della validità del finanziamento indicizzato al franco svizzero è stata scrutinata, sia pure con riguardo al leasing , che è tuttavia pure esso un contratto di finanziamento, da Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657.
Ora, questa Corte, nella decisione del 2021 – resa nella approfondita considerazione degli standard di garanzia del consumatore richiesti dal diritto eurounitario, ampiamente richiamati dai ricorrenti nella memoria illustrativa del 27 luglio
2023, ma già ben tenuti in considerazione alle pagine 13 e seguenti della citata pronuncia, ove è tra le altre richiamata CGUE 3 marzo 2020, in causa 125/18 – ha già evidenziato che:
compete al giudice di merito, salvo il controllo motivazionale, stabilire se le clausole contrattuali in discorso siano carenti in punto di chiarezza e comprensibilità, con la precisazione che la motivazione ha da essere rafforzata laddove il giudice di merito dissenta dalla valutazione compiuta in proposito dall’RAGIONE_SOCIALE (« Alla valutazione di non chiarezza e comprensibilità della clausole del testo contrattuale emessa dal RAGIONE_SOCIALE deve perciò essere attribuito un valore privilegiato nel giudizio civile fra il privato e il professionista relativo alle stesse clausole; tale valutazione, cioè, deve essere ritenuta presuntivamente corretta nel giudizio civile, in difetto di una specifica confutazione da parte del giudice »;
ii) l’eventuale difetto di chiarezza e comprensibilità non invalida automaticamente la clausola che ne sia affetta, salvo che il difetto di chiarezza e comprensibilità non determini a carico del consumatorie un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (« le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile », così al foglio 13).
Nel caso di specie è dunque agevole osservare che:
-) per un verso, la Corte territoriale ha non solo ampiamente motivato in ordine al requisito della chiarezza e comprensibilità
delle clausole oggetto del contendere, osservando « che il meccanismo di regolazione del mutuo fosse sufficientemente chiaro all’interno del complessivo impianto contrattuale, alla luce del quale devono essere interpretate anche le singole clausole, il cui contenuto letterale di per sé, singolarmente considerato, avrebbe in ipotesi potuto dare luogo ad equivoci », ma ha altresì dato atto del provvedimento dell’AGCM, invocato dai mutuatari, e, dopo aver evidenziato che la stessa RAGIONE_SOCIALE, pur ritenendo non sufficientemente chiari gli articoli 4, 4 bis , 7 e 7 bis del contratto di mutuo, non aveva affermato che essi recassero clausole vessatorie, ha ulteriormente ribadito, a confutazione di quanto ritenuto dall’AGCM, essere « evidente che le variabili previste nei mutui in esame sono costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse, sia dalla variazione dei tassi di cambio fra valute. In particolare, l’art. 4 … riguarda testualmente un ‘mutuo in euro, indicizzato al franco svizzero’, facendo ben intendere, con tale espressione, che il meccanismo di indicizzazione valutaria operava a livello generale, quindi su qualsiasi componente (capitale e interessi) e in qualsiasi fase del rapporto. La stessa clausola, inoltre, nella parte in cui disciplina il meccanismo dei conguagli semestrali, precisa, per ben due volte, che la differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio effettivo si applicava sulle somme corrisposte dal mutuatario nel semestre precedente, sia a titolo di capitale, sia a titolo di interessi. Tale meccanismo si rivela, da un lato, sufficientemente chiaro nella sua formulazione letterale, dall’altro esplicita in maniera precisa il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero di tali mutui sia con riferimento al capitale, sia agli interessi »;
-) per altro verso, la sentenza impugnata ha spiegato che le clausole in discorso non avevano carattere vessatorio, o comunque lesive dei diritti dei consumatori, giacché la particolare onerosità dell’obbligazione di rimborso della somma mutuata non dipendeva
dalla conformazione della clausola, ma conseguiva all’apprezzamento del franco svizzero rispetto all’euro, circostanza, questa, nient’affatto « prevedibile, posto che per anni il trend era sempre stato favorevole alla Lira, e successivamente all’Euro ».
In breve, la Corte territoriale ha: a) escluso che le clausole in discorso difettassero di chiarezza e comprensibilità, avendo presente il provvedimento menzionato dell’AGCM e motivatamente dissentendo da esso; b) escluso, in ogni caso, la qual cosa è in definitiva assorbente della stessa questione della chiarezza e comprensibilità, che le clausole in discorso avessero carattere vessatorio.
Non resta dunque se non prendere atto dell’accertamento di merito effettuato dalla Corte d’appello, sia con riguardo al profilo della chiarezza e comprensibilità delle clausole, sia con riguardo al carattere non vessatorio di esse, essendo derivata la gravosità dell’obbligazione dei mutuatari – denunciata sotto gli indicati profili dell’eccessivo squilibrio, della violazione degli obblighi di diligenza professionale, buona fede, correttezza, trasparenza e chiarezza e del connesso divieto di abuso nei contratti e nei rapporti tra professionisti e consumatori, nonché della nullità per difetto di meritevolezza e di causa in concreto o per illiceità della stessa non già dall’atteggiarsi delle clausole contrattuali in se stesse considerate, bensì da nient’altro che un non preventivamente apprezzabile andamento, virato al contrario del passato in senso sfavorevole ai mutuatari, del cambio.
4.2. – Va respinto anche il secondo mezzo.
Questa Corte, nella già citata decisione del 2021, che qui si richiama ed a cui si dà continuità, ha avuto modo di escludere che la previsione di doppia indicizzazione, e dunque la variabilità collegata sia alla mutevolezza del tasso di interesse, sia all’evoluzione del rapporto di cambio, dia luogo alla figura, di
elaborazione dottrinale, del derivato implicito, al che resta soltanto da aggiungere che Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso in radice la configurabilità di derivati così congegnati non per l’atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole.
4.3. – Infine è infondato il terzo mezzo.
Con esso le ricorrenti ipotizzano che la sentenza impugnata possa essere nulla « per vizio della costituzione del giudice » essendo stata pronunciata « da un Collegio tra i cui componenti compare un Giudice ausiliario di corte d’appello con funzione di relatore della causa ed estensore del provvedimento ». In particolare il motivo richiama le ordinanze numeri 32032 e 32033 del 2019 di questa Corte che hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione della presenza dei giudici onorari con funzioni giudicanti presso le Corti di appello.
È però cosa nota che il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa censurata « nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal citato art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017, così riconoscendo ad essa -per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale -una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto all’evocato parametro dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost. » (Corte cost. n. 41/2021).
Di guisa che, fino al consumarsi di detta scadenza, la partecipazione dei giudici onorari ai collegi di appello è legittima.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquiate in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 7 settembre 2023.