Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28075/2020, proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , elettivamente domiciliatisi in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura in atti
-ricorrenti-
contro
Barclays Bank RAGIONE_SOCIALE, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore ,
Oggetto: Mutuo.
Ad. 11.1.2024
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (a seguito della rinuncia al mandato dell’AVV_NOTAIO), elettivamente domiciliatosi presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza nr. 621/2020 della Corte d’appello di Milano, depositata in data 21/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
–NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME (di seguito indicati per brevità «i mutuatari») convennero in giudizio plc Barclays Bank chiedendo: a) che fosse accertata e dichiarata l’invalidità delle clausole contenute nei contratti di mutuo che prevedevano l’indicizzazione al NOME Svizzero (CHF) e, precisamente, che disciplinavano « l’estinzione anticipata e la conversione dei contratti di mutuo de quibus, per vizio di trasparenza bancaria e/o per vizio del consenso dei mutuatari »; b) che il contratto fosse ricondotto alle previsioni di legge, con conseguente rideterminazione degli interessi e con condanna della Banca a restituire o a riaccreditare le somme percette in eccesso e a risarcire i danni;
il Tribunale di Milano respinse la domanda e la locale corte d’appello ha rigettato l’appello successivamente proposto;
a sostegno della decisione la corte territoriale ha osservato che: a) il foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari riportava in modo chiaro e trasparente le variabili che incidevano sull’assetto economico del mutuo (« tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero ») e, inoltre, il riferimento all’euro era sempre accompagnato dalla dizione « indicizzato al franco svizzero »; b) tale meccanismo di indicizzazione, chiaro ed intellegibile, non presentava i caratteri dell’illiceità, né determinava una situazione di apprezzabile squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti; c) in ogni caso, l’eventuale scarsa chiarezza delle clausole contrattuali non poteva determinare la richiesta di declaratoria di nullità, in quanto l’art. 35 1 comma del d.lgs. n. 206/2005 non prevede tale effetto; d) il meccanismo di calcolo del tasso variabile ancorato nella valuta estera, in particolare in franchi svizzeri, non snaturava lo schema del mutuo in un implicito strumento finanziario di tipo derivato;
contro
questa sentenza i mutuatari hanno proposto ricorso per ottenerne la cassazione, che hanno affidato a quattro motivi e illustrato con memoria, cui plc Barclays Bank ha replicato con controricorso, pure corredato di memoria;
-questa Corte ha poi accolto l’istanza di riunione proposta dai ricorrenti con altro giudizio, promosso da NOME COGNOME, concernente sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano ha rigettato la domanda di revocazione della medesima sentenza impugnata nell’odierno giudizio;
fissata nuova adunanza camerale, in prossimità della quale i ricorrenti hanno proposto istanza al AVV_NOTAIO Presidente ex art. 376 c.p.c. per l’assegnazione del giudizio alle sezioni unite e sono state depositate da entrambe le parti ulteriori memorie, NOME COGNOME ha rinunciato ai giudizi da lui intrapresi.
Considerato che:
la questione posta dal ricorso si rivela di particolare rilevanza, sussistendo dubbi sulla tenuta dell’indirizzo espresso da questa Corte (con la sentenza n. 23655/2021) nel giudizio concernente la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 459/2019, le argomentazioni della quale sono state recepite dalla sentenza impugnata nell’odierno giudizio , secondo cui « In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorché si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell’accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto determina a carico del consumatore opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement , che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell’art. 37 bis , comma 4 Codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto dal provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall’RAGIONE_SOCIALE », al cospetto del più recente orientamento di Cass. n. 30556/23;
questa Corte, con la pronuncia da ultimo citata, ha preso atto dell’accertamento della corte territoriale, simile a quello contenuto nella sentenza impugnata nel giudizio odierno, col quale si dissentiva motivatamente dal provvedimento dell’AGCM , e si acclarava che le clausole in discorso non difettavano di chiarezza e comprensibilità e che comunque non avevano carattere vessatorio, e ha stabilito che la gravosità dell’obbligazione dei mutuatari -denunciata sotto i profili dell’eccessivo squilibrio, della violazione degli obblighi di diligenza professionale, buona fede, correttezza, trasparenza e chiarezza e del connesso divieto di abuso nei contratti e nei rapporti tra professionisti e consumatori, nonché
della nullità per difetto di meritevolezza e di causa in concreto o per illiceità della stessa- è derivata non già dall’atteggiarsi delle clausole contrattuali in sé stesse considerate, bensì dal non preventivamente apprezzabile andamento del cambio, virato al contrario del passato in senso sfavorevole ai mutuatari;
emergono, inoltre, profili di perplessità anche in relazione alla configurabilità, affermata da Cass. n. 23655/21, di una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement , che comporterebbe il dovere di motivazione rafforzata ivi stabilito;
gli aspetti in questione non sembrano configurare, peraltro, questioni di massima di particolare importanza, in considerazione dei profili in diritto coinvolti, la soluzione dei quali si può giovare dell’ampio approfondimento di temi similari ritraibile dalla giurisprudenza di questa sezione; né la distonia tra le indicate pronunce n. 23655/21 e 30556/23 pare tradursi in un contrasto bisognoso dell’intervento delle sezioni unite, posto che l’impianto di diritto della seconda si pone in linea di continuità con la prima (cfr. i punti 4.1. e 4.2. di Cass. n. 30556/23), di modo che la distonia è confinata alla diversa rilevanza assegnata all’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito in rapporto al dovere di motivazione rafforzata con riguardo alla decisione dell’AGCM;
occorre quindi rinviare il giudizio per la trattazione in pubblica udienza.
Per questi motivi
rinvia il giudizio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, l’11 gennaio 2024.