Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34763 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34763 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27932/2022 R.G. proposto da Banco Fiorentino -Mugello Impruneta Signa -Credito Cooperativo -Società cooperativa , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
– intimato – avverso il decreto n. rep. 6169/2022 del Tribunale di Firenze, depositato il 27.10.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Banco Fiorentino RAGIONE_SOCIALEMugello Impruneta Signa RAGIONE_SOCIALECredito Cooperativo RAGIONE_SOCIALESocietà cooperativa (d’ora innanzi anche, più brevemente, «Banco RAGIONE_SOCIALE») chiese l’ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione del credito pari a € 1.354.716,19, in via privilegiata ipotecaria, o ltre a € 279.480,74 in chirografo, derivante da un mutuo ipotecario fondiario stipulato il 2.4.2010 dall’allora Banca di Credito Cooperativo di Signa RAGIONE_SOCIALE (istituto bancario poi incorporato da «Banco RAGIONE_SOCIALE»).
Il giudice delegato ammise al passivo la ricorrente per il minore importo di € 1.215.610,39, tutto in chirografo, condividendo i rilievi del curatore fallimentare in merito alla revocabilità e alla nullità del mutuo.
L’opposizione di «RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del giudice delegato venne respinta dal Tribunale di Firenze, sulla base della ritenuta nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità dettato dall’art. 38 del T.U.B. (Testo Unico delle disposizioni in materia bancaria, d.lgs. n. 385 del 1993) e dalle relative norme attuative. Inoltre, il Tribunale ha negato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1424 c.c. per la conversione del mutuo fondiario nullo in ordinario contratto di mutuo ipotecario.
Contro il decreto del Tribunale «Banco Fiorentino RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasto intimato.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il ricorso è tempestivo, in quanto notificato a mezzo PEC il 28.11.2022, mentre il decreto impugnato era stato depositato e comunicato il 27.10.2022. Il termine di 30 giorni di cui all’art. 99, ultimo comma, legge fall. sarebbe dunque scaduto il 26.11.2022, che però era un sabato, sicché il termine sarebbe effettivamente scaduto proprio il 28.11.2022, ai sensi dell’art. 15 5, commi 4 e 5, c.p.c. (per l’applicabilità di tale proroga anche alle notificazioni e, in particolare, a quelle telematiche, v. Cass. nn. 19758/2024; 740/2024; 8496/2023).
C on l’unico motivo di ricorso «RAGIONE_SOCIALE denuncia, in rapporto all’art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione degli artt. 38 e ss. d.lgs. n. 385 del 1993».
La ricorrente ravvisa un errore di diritto nel decreto impugnato, per avere la Corte affermato che alla accertata violazione del limite di finanziabilità prescritto per il mutuo fondiario dalla Banca d’Italia in attuazione di quanto previsto da ll’art. 38 T.U.B. consegue la nullità del contratto.
Il ricorso è fondato, perché la decisione impugnata non è conforme al sopravvenuto orientamento interpretativo fissato nella sentenza n. 33719/2022 delle Sezioni Unite di questa Corte.
3.1. La sentenza citata (relativamente vincolante per le singole sezioni, ai sensi dell’art. 374, comma 3, c.p.c.) ha affermato il seguente principio di diritto: « In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma
determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione -qual è quella con la quale il legis latore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) -la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito ».
3.2. La validità del mutuo ipotecario fondiario eccedente il limite di finanziabilità rende irrilevante la tematica relativa alla conversione del contratto nullo, trattata nel ricorso «per mero scrupolo».
3.3. Ogni ulteriore aspetto riguardante l’accoglimento della domanda di ammissione al passivo è stato dichiarato dal Tribunale irrilevante « attraverso l’esame della ragione più liquida» e dovrà quindi essere esaminato in sede di rinvio.
In definitiva, accolto il ricorso, il decreto impugnato viene cassato con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, attenendosi al principio di diritto sancito nella citata sentenza delle Sezioni Unite.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del