Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34760 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34760 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
NOME COGNOME
– intimato – avverso il decreto n. cron. 13349/2021 del Tribunale di Livorno, depositato il 17.12.2022;
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3598/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore, elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
e contro
– controricorrente –
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito già di Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., chiese l’ammissione al passivo del fallimento Ponte di Marmo RAGIONE_SOCIALE del credito pari a complessivi € 3.778.965,05, vantato con il privilegio ipotecario derivante dalla natura fondiaria del finanziamento ovvero, in subordine, con il privilegio dei mutui ipotecari ordinari.
Il giudice delegato ammise al passivo la ricorrente in via chirografaria per il minore importo di € 2.434.758,75, condividendo i rilievi del curatore fallimentare in merito alla nullità del mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità dettato dall’art. 38 del T.U.B. (Testo Unico delle disposizioni in materia bancaria, d.lgs. n. 385 del 1993) e dalle relative norme attuative.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione contro il decreto del giudice delegato, che venne accolta dal Tribunale di Livorno, sulla base della ritenuta validità del mutuo fondiario nonostante il superamento del limite di finanziabilità dell’80% del valore dei beni ipotecati.
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo era intervenuto volontariamente, ad adiuvandum della posizione del fallimento, NOME COGNOME, creditore insinuato per un credito da prestazioni professionali di avvocato.
Contro il decreto del Tribunale il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE denuncia «violazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 38 TUB, integrato dalla normativa regolamentare di riferimento, Del. CICR del 22 aprile 1995 e Circolare di Banca d ‘ Italia n. 229 del 21 aprile 1999, all ‘ art. 1418 c.c., e vizio di sussunzione, per avere il Tribunale escluso che la violazione del limite di finanziabilità comporti la nullità del mutuo fondiario e ricondotto la fattispecie alla disciplina del mutuo ipotecario ordinario».
La ricorrente ravvisa un errore di diritto nel decreto impugnato, per avere la Corte affermato che alla accertata violazione del limite di finanziabilità prescritto per il mutuo fondiario dalla Banca d’Italia in attuazione di quanto previsto da ll’art. 38 T.U.B. non consegue la nullità del contratto, bensì la riqualificazione del mutuo dichiarato dalle parti come fondiario in ordinario mutuo ipotecario, con esclusione soltanto della disciplina speciale fondiaria e dei relativi privilegi.
Il motivo è infondato, perché la decisione impugnata è -nella parte che conta -in linea con il sopravvenuto orientamento interpretativo fissato nella sentenza n. 33719/2022 delle Sezioni Unite di questa Corte.
La sentenza citata (successivamente seguita da altre decisioni conformi e relativamente vincolante per le singole sezioni, ai sensi dell’art. 374, comma 3, c.p.c.) ha affermato il seguente principio di diritto: « In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del
contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione -qual è quella con la quale il legislatore ha demandat o all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) -la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito ».
Il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite è decisivo nel caso in esame, non potendosi attribuire alcuna sostanza al tentativo di distinguere le fattispecie concrete abbozzato nella memoria illustrativa del fallimento.
Il secondo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1424, c.c. e 38 TUB, nonché degli artt. 99, 112, e 132, comma 4, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente interpretato il presupposto della conoscenza della nullità, nonché, in ogni caso, per aver ritenuto applicabile la conversione del contratto nullo nonostante la carenza di allegazione dei relativi fatti costitutivi da parte della banca».
Il motivo è inammissibile, perché la validità del mutuo ipotecario fondiario eccedente il limite di finanziabilità rende
irrilevante la tematica relativa alla conversione del contratto nullo, trattata nel decreto impugnato soltanto «per completezza motivazionale».
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, in considerazione del fatto che la citata sentenza delle Sezioni Unite è intervenuta solo successivamente alla presentazione del ricorso.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità;
dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del