Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15172 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
Oggetto: contratti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15693/2020 R.G. proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME tutti rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1855/2019, depositata il 14 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila , depositata il 14 novembre 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva respinto le loro domande di accertamento del l’inefficacia o della nullità del contratto di mutuo concluso con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (nei cui rapporti è poi subentrata la RAGIONE_SOCIALE Popolare dell’Emilia Romagna s.p.a., oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.) dai fratelli NOME, NOME e NOME COGNOME -garantito da ipoteca e da fideiussione rilasciata dai genitori NOME COGNOME e NOME COGNOME -rispettivamente per mancata consegna della somma mutuata (pari a euro 600,000,00) e per difetto di causa, atteso che l’operazione era caratterizzata dall’ assolvimento della funzione di garanzia e non da quella di finanziamento, in quanto la relativa somma era stata destinata all’acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla banca mutuante e, in minima parte, al rientro di esposizione della RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando che il contratto di mutuo si era perfezionato con l’uscita del denaro dal patrimonio della banca mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, anche se parte di tale denaro era stata poi versata su altro conto e che il mutuo fondiario contratto, benché stipulato per ripianare l’esposizione bancaria del mutuatario, non era nullo, non essendo configurabile quale mutuo di scopo;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano l ‘omesso esame di fatt i decisivi e controversi del giudizio, individuati nelle circostanze che la
quietanza alla banca mutuante era stata rilasciata dalla ricorrente NOME COGNOME solo dopo aver sottoscritto titoli obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE e il relativo contratto di deposito e che le operazioni di trasferimento dei fondi dal conto corrente intestato ai mutuatari a quello intestato alla RAGIONE_SOCIALE non erano avvenute tramite bonifico;
il motivo è inammissibile;
una siffatta censura non è, infatti, proponibile in sede di legittimità stante l’operatività della preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, non avendo la ricorrente assolto all’onere di indicare che le ragioni di fatto su cui si fondano la pronuncia di primo grado e quella di appello sono diverse (cfr. Cass. 29 gennaio 2024, n. 2630; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934);
con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1292 e 1813 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto perfezionato il contratto di mutuo a seguito dell’accertata messa a disposizione dei mutuatari della relativa somma, pur mancando una «destinazione convenzionale delle somme mutuate» e il potere esclusivo dei mutuatari sulla somma mutuata;
contestano, in particolare, la decisione di appello nella parte in cui ha ritenuto che l’importo mutuato era stato inizialmente accreditato sul conto corrente dei mutuatari e, dunque, messo nella loro disponibilità e che questi avevano poi provveduto all’utilizzo dello stesso per l’acquisto di titoli obbligazionari e per un trasferimento al conto intestato alla società di famiglia;
il motivo è inammissibile;
come accennato in precedenza, la Corte di appello ha accertato che « l’importo mutuato è stato inizialmente accreditato sul conto corrente degli odierni appellanti e, dunque, come rilevato in prime cure, attraverso la contabilizzazione in conto corrente la somma mutuata, è stata messa nella disponibilità dei mutuatari … Questi, quindi, hanno
utilizzato gran parte della stessa per acquistare obbligazioni, sia pure della RAGIONE_SOCIALE, mentre un’altra parte, di molto inferiore … è stata accreditata sul conto corrente della società di famiglia a mezzo due bonifici … »;
orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitare poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
la doglianza non rispetta tale condizione, risolvendosi in una critica alla valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito, non consentita in questa sede;
con l’ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, secondo comma, 1418, 2808, primo comma, 2809, primo comma, e 2878, n. 3, cod. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto che con la conclusione del contratto di mutuo le parti si erano prefisse lo scopo di utilizzare la somma mutuata per sanare debiti pregressi -in quanto tale meritevole di tutela -, mentre, invece, con tale contratto le parti avevano inteso perseguire il diverso scopo di precostituire una garanzia reale per tutelare la banca degli effetti del possibile dissesto della RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è inammissibile;
anche con riferimento a questa doglianza i ricorrenti articolano un vizio di violazione o falsa applicazione di legge ponendo a base dello stesso un presupposto fattuale di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata e, dunque, prospettando una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro nell’accertamento operato dal giudice di merito;
analogamente, dunque, tale doglianza non può essere esaminata in questa sede, sollecitando una diversa valutazione dei fatti accertati dal la Corte territoriale che è a quest’ultima riservata ;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024.