Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1443 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1443 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1034-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che unitamente all’avvocato NOME COGNOME lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3136/2021 della CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie del controricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto rogato dal AVV_NOTAIO in Lodi, datato 19 settembre 2012 (cd. contratto prelimin are’), NOME COGNOME stipulava con NOME COGNOME un contratto preliminare di vendita, con il quale si impegnava a trasferire per il corrispettivo di Euro 350.000,00 un immobile sito in Lodi, INDIRIZZO, dei quali Euro 50.000,00 da versarsi in seguito alla stipula del preliminare suddetto (Euro 20.000,00 all’atto della sottoscrizione e i restanti ratealmente) a titolo di caparra confirmatoria.
L’immobile era stato edificato in forza di convenzione in regime di edilizia economica popolare -ai sensi dell’art. 35 della l. 865/1071) stipulata il 13 luglio 2000 tra il Comune di Lodi e la RAGIONE_SOCIALE, che lo aveva poi venduto al COGNOME.
Tuttavia, il COGNOME versava soltanto parzialmente la caparra concordata, corrispondendo soltanto Euro 44.000,00 anziché Euro 50.000,00. A giustificazione della propria condotta, affermava che il prezzo convenuto fosse superiore a quanto previsto dalla disciplina applicabile in materia di edilizia popolare.
Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 2014 COGNOME NOME
conveniva innanzi al Tribunale di Lodi il COGNOME, domandando l’accertamento e la dichiarazione della nullità del contratto preliminare, chiedendo altresì di dichiararlo risolto per esclusiva responsabilità del convenuto e quindi inefficace, richieste cui si opponeva il convenuto che a sua volta deduceva l’inadempimento della controparte.
Successivamente -una volta iniziato il giudizio -il COGNOME vendeva l’immobile a terzi, e tratteneva per sé la caparra ricevuta dal COGNOME.
Sulla controversia si pronunciava il Tribunale di Lodi con sentenza n. 66/2018, con la quale rigettava le domande attoree in applicazione della più recente giurisprudenza di cassazione in materia di edilizia popolare e, segnatamente, con riferimento alla l. 179/1992. In particolare, il giudice non riteneva applicabile il dictum enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18135/2015, quanto al vincolo del prezzo per gli atti di cessione degli immobili.
Avverso tale sentenza spiegava appello innanzi alla Corte d’Appello di Milano il COGNOME, lamentando, da un lato, la violazione della normativa in materia di edilizia popolare -stigmatizzando l’errata interpretazione della menzionata decisione di legittimità -e dall’altro, lamentan do la violazione della disciplina rilevante ai fini di causa.
La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 3136/2021, dopo una disamina della disciplina, letta alla luce della sopravvenuta sentenza n. 28949/2017 della Corte di Cassazione, dichiarava parzi almente nullo, ai sensi dell’art. 1419 c.c., il preliminare, in
quanto il prezzo convenuto era stato determinato in violazione della disciplina applicabile, ed accertava la sostituzione automatica di tale clausola con le previsioni legali ai sensi dell’art . 1339 del codice civile.
Nondimeno, il giudice d’appello rilevava che i contegni inadempienti tenuti dalle parti in seguito all’insorgere della controversia -segnatamente, la mancata corresponsione della caparra e la vendita a terzi dell’immobile costituissero chiara manifestazione di mutuo dissenso.
Conseguentemente la Corte ne ha inferito lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso, concludendo per l’accoglimento del gravame.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano proponeva ricorso per cassazione il COGNOME, composto di cinque motivi di ricorso.
Il COGNOME svolgeva difese mediante controricorso, depositando memorie in prossimità dell’adunanza.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., dell’articolo 112 del codice di rito. Evidenzia il ricorrente come il giudice del gravame abbia dichiarato l’avvenuto sciogli mento del contratto per recesso consensuale delle parti in assenza di domanda di alcuna di esse.
Il secondo motivo di ricorso censura la dichiarazione di recesso in parola sotto il diverso profilo del difetto di forma dell’atto. Con il motivo -spiegato a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1350 e 1351 c.c. -il COGNOME
deduce che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente dichiarato il mutuo recesso, sebbene esso non abbia rivestito la forma solenne per esso prescritta, esse ndosi tutt’al più manifestato per facta concludentia .
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1385, co. 2 e 1362 c.c., della decisione impugnata, in quanto avrebbe erroneamente qualificato come inadempiente la propria condotta, motivando vieppiù in modo insufficiente sul punto.
Con il quarto motivo di ricorso, spiegato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., in relazione agli artt.1418, 1419 e 1372 c.c., il ricorrente lamenta che il Giudice del gravame sarebbe caduto in contraddizione, affermando da un lato la nullità della clausola sul prezzo del contratto preliminare, precisando che essa non avrebbe travolto l’intero accordo siccome non essenziale, per poi affermare che tale nullità avrebbe inciso sulla volontà delle parti inficiando un elemento essenziale del contratto futuro.
Infine, con il quinto motivo di ricorso il COGNOME denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, rinvenuto nella circostanza che il COGNOME non avesse mai allegato né provato alcun inadempimento della controparte.
Nel proprio controricorso il COGNOMECOGNOME in ordine ai primi due motivi di ricorso, difende la decisione della Corte milanese, sostenendo che essa non abbia pronunziato ultra petita , e che, inoltre, abbia correttamente dedotto dai fatti concludenti l’intervenut o scioglimento del preliminare. In ordine al terzo e quarto motivo di ricorso, invece, contesta gli argomenti del COGNOMECOGNOME in ordine
alla legittimità del proprio comportamento, al contrario ritenendo che questi abbia palesemente non adempiuto ai propri o bblighi contrattuali. Infine, anche l’ultimo motivo di ricorso è contestato, poiché consisterebbe nella mera reiterazione di un ragionamento già ritenuto viziato.
Per ragioni non soltanto di ordine espositivo, ma anche e soprattutto di priorità logico-giuridica della questione, è necessario procedere alla trattazione prioritaria del primo motivo di ricorso, che ad avviso del Collegio è fondato.
Il giudice di appello chiamato, infatti, a decidere su una domanda di nullità negoziale e di conseguente condanna alla restituzione delle somme in forza di esso negozio percepite, e comunque sollecitato a pronunciarsi su reciproche domande di risoluzione per inadempimento, ha rilevato e dichiarato lo scioglimento del negozio medesimo, inferendolo dai comportamenti ritenuti concludenti delle parti che, lamentando l’inadempimento ognuno della controparte, avrebbero manifestato la inequivoca volontà di sciogliersi dal vincolo sinallagmatico.
Una decisione di tale tenore si pone in aperta contraddizione con la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte che, da lungo tempo (almeno a partire da Cass., n. 4600/1983), è costante nell’orientamento secondo cui la mera contrapposizione di domande di risoluzione per inadempimento di un contratto non permette al giudice di inferire la volontà delle parti di scioglierlo per mutuo dissenso.
In una delle più recenti iterazioni di tale orientamento questa Corte ha affermato che « ‘nel caso di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, il giudice può accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando ciò una violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti” (Cass. n. 4493/2014; Cass. 329/1983; cfr. pure n.5865/1981)’ » (Cass., ord. n. 14314/2018).
È di tutta evidenza come il giudice di appello non si sia conformato a tale orientamento, desumendo invece dalle contrapposte domande delle parti l’implicita volontà di sciogliersi dal preliminare.
Pertanto, la Corte d’Appello di Milano ha pronunziato su una domanda, non soltanto non proposta, ma che non poteva neanche rilevare implicitamente, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
Il motivo, dunque, deve essere accolto.
Tutti i rimanenti motivi ne rimangono assorbiti, essendo le varie questioni sollevate con gli stessi, rimaste assorbite dalla pronuncia risolutoria assunta nella decisione gravata.
Il secondo motivo di ricorso, infatti, nel censurare il ricorrere dei presupposti per l’accertamento dell’avvenuto recesso, postula a monte che sia riconosciuto il potere del giudice di pronunciarsi
su di esso, potere che come detto non gli competeva, in assenza di una domanda in tal senso delle parti.
Anche il terzo motivo è pregiudicato dalle statuizioni che precedono, giacché discorre in ordine alle condotte del COGNOME che avrebbero manifestato la volontà di sciogliersi dal contratto preliminare e che, congiunta con quella del COGNOME, avrebbe costituito fatto concludente determinante lo scioglimento del vincolo contrattuale. Essendo tali valutazioni esclusivamente volte a costituire il fondamento logico-giuridico di una pronuncia viziata da ultrapetizione, il motivo che le riguarda deve ritenersi assorbito.
Analoga conclusione deve essere raggiunta per il quarto motivo di ricorso, che si pronunzia su una nullità la cui rilevanza è stata obliterata per effetto del recesso erroneamente dichiarato. La corte territoriale, infatti, pur affermando la sua adesione alla tesi della nullità parziale del preliminare, ha però reputato che la questione fosse assorbita in ragione del fatto che lo stesso contratto doveva comunque ritenersi sciolto per mutuo consenso.
Con riguardo al quinto motivo di ricorso, del pari assorbito, deve rilevarsi che esso sarebbe comunque risultato inammissibile, non soltanto perché totalmente generico e aspecifico, ma anche perché complessivamente volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti dedotti in giudizio, in contrasto con quanto accertato dal giudice di merito, risolvendosi nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento,
cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
Per l’effetto ed in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022