Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32467/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE DEI MONTI DI PASCHI DI SIENA SPA, RAGIONE_SOCIALE VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 992/2019 depositata il 23/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Banca nazionale del lavoro ( breviter Bnl) promosse un’esecuzione immobiliare contro NOME COGNOME, stante la morosità di alcune rate di un mutuo agrario dal medesimo ottenuto nel marzo 2003.
All’esito della vendita dell’azienda agricola si tenne dinanzi al giudice dell’esecuzione del tribunale di Siena l’udienza di approvazione del piano di riparto.
L’esecutato propose opposizione avverso il piano di riparto parziale, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. , sul rilievo che alla banca non potesse e ssere assegnata l’intera somma ricavata dalla vendita , comprensiva della maggiorazione a titolo di interessi. Difatti il contratto di mutuo, essendo un mutuo di scopo, si era perfezionato non con l’erogazione dell’importo mutuato ma con lo scambio dei consensi , e all’atto della sottoscrizione non era stata convenuta la determinazione del tasso d’interesse preteso dall’esecutante . Donde le clausole relative al tasso, contenute nel successivo atto di erogazione, dovevano
considerarsi radicalmente nulle a fronte della previsione di cui all’art. 117, quarto e quinto comma, del T.u.b.
L’adito tribunale di Siena ha accolto l’opposizione dopo averla qualificata come opposizione all’esecuzione e ha ordinato alla Bnl di restituire l’eccedenza incamerata .
La Bnl ha proposto impugnazione lamentando l’erroneità della sentenza in ordine alla affermata invalidità della pattuizione sul tasso di interessi.
La corte d’appello di Firenze, con sentenza resa ai sensi dell’art. 281sexies cod. proc. civ., ha accolto l’impugnazione e ha respinto, di conseguenza, l’opposizione all’esecuzione.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, ai quali la banca ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. -Col primo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., stante l’omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello motivata con l’essere, quella in esame , un’ opposizione agli atti esecutivi e non all’esecuzione.
Il motivo è manifestamente infondato.
La corte territoriale ha affermato la correttezza della qualificazione dell’opposizione operata dal tribunale come opposizione all’esecuzione, e questa cosa implica anche la pronuncia sulla ritualità dell’impugnazione proposta mediante appello.
II. -Col secondo motivo, in subordine, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 512, 617 e 618 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello qualificato l’opposizione come opposizione all’esecuzione anziché agli atti esecutivi, senza tener conto che essa era stata svolta nell’ambito del piano di riparto , secondo il regime processuale di cui al citato art. 512; con la conseguenza che la sentenza
ivi pronunciata non avrebbe potuto dirsi soggetta ad appello ma solo a ricorso per cassazione.
Il motivo è inammissibile perché, in disparte ogni distinto profilo, non tiene conto di quanto affermato nell’ incipit della sentenza impugnata, laddove si dice che anche il tribunale aveva qualificato l’opposizione come opposizione all’esecuzione.
Questo aspetto è decisivo perché l’ impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve in ogni caso essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata (v. Cass. Sez. U n. 4617-11).
Ciò si è detto costituire un precipitato del principio per cui l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito.
Questa spiegazione va riconsiderata, perché la riserva assoluta della potestà del giudice di merito di interpretare la domanda è divenuta inattuale in base alle più recenti acquisizioni giurisprudenziali (cfr. in particolare Cass. Sez. U n. 8077-12).
La ragione vera che sostiene l’insegnamento e lo rende condivisibile è piuttosto quella incentrata sul legame corrente coi diversi principi dell’apparenza e dell’affidamento.
La combinata rilevanza di codesti principi induce a dire che l’impugnazione deve essere proposta in coerenza con la qualificazione formale operata dal giudice che ha emesso la decisione.
In particolare, il principio dell’apparenza richiede che, a tutela dell’affidamento della parte, l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale debba essere operata con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o errata che sia) effettuata dal giudice
(v. Cass. Sez. 3 n. 23390-20, Cass. Sez. 1 n. 17646-21, e v. pure Cass. Sez. 1 n. 29336-20).
III. -Col terzo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la corte territoriale accolto l’appello sul rilievo che la pattuizione scritta relativa al tasso d’interesse dovesse essere basata sul contenuto dell’atto di erogazione quale forma di determinazione del tasso per relationem , quando invece un simile argomento non era stato devoluto alla corte d’appello.
Il motivo è manifestamente infondato.
Dalla sentenza risulta che la Bnl aveva prospettato l’erroneità della decisione di primo grado per aver ritenuto ‘che la pattuizione degli interessi non avvenisse al momento della erogazione del mutuo, ma al momento della stipula del contratto (..) con necessità di sostituzione del tasso con gli interessi calcolati ai sensi dell’art. 117 T.u.b.’.
Tenuto conto della natura giuridica dell’appello , mezzo rescissorio totalmente sostitutivo, l ‘ambito della devoluzione comprendeva il riesame integrale della sottostante questione -che è questione mista, di fatto e di diritto -anche alla luce del nesso intercorrente tra i due atti.
Difatti il giudice dell’ appello è in generale investito, sia pure nell’ambito del capo di decisione oggetto di censura, del riesame di tutte le questioni da questo stesso capo implicate.
IV. -Col quarto mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 117 del T.u.b. giacché la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto la natura del mutuo agrario in questione come mutuo di scopo, e quindi come mutuo consensuale perfezionato al momento (marzo 2003) della sottoscrizione dell’atto, e pur avendo registrato che a quel momento non v’era stata una pattuizione sul tasso d’interesse, ha ritenuto valida la pattuizione siccome contenuta nel successivo atto (aprile 2003) di erogazione della somma mutuata.
Il motivo è inammissibile.
La corte d’appello ha ribadito che tra le parti era intercorso un contratto di mutuo agrario non previdente la misura degli interessi da corrispondere sul capitale, ma ha aggiunto che lo stesso atto aveva rimandato ‘espressamente’ la determinazione del tasso all’atto di erogazione, tanto che poi detti interessi erano stati specificati in questo atto (dell’aprile 2003) all’art. 3 , punto c).
In tal richiamo al successivo atto e nella afferente pattuizione scritta la corte d’appello ha ritenuto integrata la forma scritta richiesta ai fini della determinazione del tasso d’interesse.
Così decidendo, la corte del merito ha fatto applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto (quel requisito) attraverso il richiamo per iscritto a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio (cfr. Cass. Sez. 1 n. 3480-16 citata dalla corte medesima, alla quale adde Cass. Sez. 2 n. 20555-20).
Il ricorrente censura la sentenza perché assume che questo profilo non poteva essere esaminato per le ragioni indicate nel terzo motivo.
NOME l’ affermazione è errata per quanto già detto.
Dopodiché persevera nel dire che il contratto di mutuo non conteneva il saggio d’interesse ed era qualificabile come mutuo di scopo, e quindi come contratto consensuale; e quale contratto perfezionatosi con la sottoscrizione doveva contenere -esso in quanto tale -la pattuizione sul tasso.
Sulla qualificazione del contratto come mutuo di scopo le parti mostrano di convenire anche in questa sede.
Il mutuo di scopo notoriamente si configura come una fattispecie negoziale consensuale, onerosa e atipica, nella quale sono già individuati i soggetti erogatori e i soggetti che possono beneficiare del
finanziamento, sicché la consegna della somma da corrispondere rappresenta semplicemente l’esecuzione dell’obbligazione a carico del finanziatore (cfr. Cass. Sez. 3 n. 10569-07, Cass. Sez. 1 n. 25793-15, Cass. Sez. 1 n. 24699-17).
Sennonché giova dire che una simile previa ricostruzione la corte d’appello non ha messo in discussione affatto .
La corte d’appello ha però anche affermato che il contratto di mutuo aveva fatto rinvio, per la determinazione del tasso, al successivo atto di erogazione; il quale dunque aveva integrato la pattuizione per iscritto in base a codesto esplicito riferimento.
È decisivo constatare che quella appena detta è una questione di fatto, perché involge l’interpretazione del contratto secondo la specificità delle sue clausole. E non è incompatibile con la ripetuta natura giuridica del mutuo quale mutuo di scopo.
Questa Corte va ripetendo che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto si traduce in una indagine di fatto che è interamente affidata al giudice del merito: essa è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ. o per vizio di motivazione (nei limiti in cui un tale vizio è ancora deducibile in sede di legittimità: Cass. Sez. U n. 8053-14).
Un vizio di tal genere non risulta dedotto.
V. -Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 15.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione