Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15695 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15695 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5672-2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore dottAVV_NOTAIO COGNOME, domiciliata per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti,
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Lecce depositato in data 15.1.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Lecce ha accolto solo in parte l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, per ottenere l’ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, con collocazione ipotecaria, del credito cedutole da RAGIONE_SOCIALE di complessivi € 3.996.584,86 , preteso in forza del contratto di mutuo stipulato il 21.9.2007 fra la banca cedente e la società poi fallita; credito che il G.D. non aveva ammesso ritenendo che il mutuo, qualificato come ‘di scopo’ , fosse nullo per distrazione dell’impie go delle somme erogate.
Il tribunale, condivisa la qualificazione del contratto come mutuo di scopo, ne ha ribadito la nullità per deviazione dalla sua causa concreta, rilevando che le somme erogate, che avrebbero dovuto essere impiegate da RAGIONE_SOCIALE per l’ acquisto (avvenuto alcuni giorni prima della stipula del mutuo) del l’ azienda di RAGIONE_SOCIALE – il cui prezzo era stato invece saldato con altre modalità – erano in realtà servite quasi interamente per ripianare lo scoperto del c/c accesso dalla società poi fallita presso la banca mutuante. Ha pertanto ammesso al passivo al chirografo, e a titolo di ripetizione di indebito, il minor credito dell’opponente corr ispondente al residuo capitale mutuato e non restituito, maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda al saldo.
Il decreto, pubblicato il 15.1.2021, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE, e per essa da RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’ unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1813 cod. civ.
La ricorrente, premesso che l’art. 1, secondo cpv., del contratto di mutuo prevedeva soltanto che il finanziamento dovrà essere utilizzato dalla parte mutuataria integralmente ed esclusivamente per la realizzazione del
prospettato programma di investimenti concernente l’acquisto del ramo d’azienda della società RAGIONE_SOCIALE , sostiene che tale pattuizione non era sufficiente a qualificare il mutuo come di scopo, essendo a tal fine necessario che la clausola di destinazione a una specifica modalità di utilizzazione delle somme erogate c oinvolga, oltre all’interesse del finanziato, anche quello diretto o indiretto -del finanziatore.
Osserva ancora che, come già affermato da questa Corte, la destinazione delle somme ad un impiego di esclusivo interesse del mutuatario, non accompagnata da uno specifico programma contrattuale teso alla realizzazione di detto interesse, costituisce mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, la cui mancata attuazione non dà luogo ad alcuna nullità.
Il motivo è fondato.
2.1.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo messo a fuoco la figura giuridica del mutuo di scopo, tanto nella versione cd. legale, quanto in quella cd. convenzionale, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale.
Il mutuo di scopo, cioè, è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un’utilizzazione vincolata; sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata. (cfr. Cass. n. 25793-15, nonché le ben più risalenti Cass. nn. . 317/01, 12123/90, 2876/88).
2.2 Più di recente questa Corte ha precisato, enunciando un principio pienamente condiviso dal collegio, che il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo -diretto o indiretto -ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso (Cass. nn. 24699/2017 e 15929/RAGIONE_SOCIALE).
Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore, mentre l’indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato,, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass. 24699/2017 cit. ).
Il giudice del merito non si è attenuto a tali principi, in quanto ha ritenuto di poter qualificare come di scopo il contratto di mutuo dedotto in giudizio senza preoccuparsi minimamente di accertare se ricorresse un interesse anche della banca finanziatrice al perseguimento del l’indicata destinazione della somma erogata.
Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lecce che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l’ 11.12.2023