Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7120 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7120 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27933/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME -controricorrente- nonché contro RAGIONE_SOCIALE” in persona del curatore
-intimato-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Potenza n. 534/2021 depositata il 10/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Considerato che:
Con atto AVV_NOTAIOile del 26.06.1991 la RAGIONE_SOCIALE stipulava con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un contratto di finanziamento di L.1.070.000.000 ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 64/86, per la realizzazione di un programma di ammodernamento RAGIONE_SOCIALE propria struttura produttiva.
Con atto di citazione del 09 settembre 2002, notificato l’11 settembre 2002 (doc.1 fasc. RAGIONE_SOCIALE) la RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a, (originario RAGIONE_SOCIALE) contestando la richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 14.06.2002 di € 261.695,41 quale sorte capitale ed interessi (Doc n.12, fasc. di RAGIONE_SOCIALE), il mancato storno dei titoli posti a garanzia del fin.to de quo, il calcolo dello spread tra tasso avere e dare, il comportamento RAGIONE_SOCIALE mutuante in violazione dei precetti di correttezza e buona fede, gli interessi moratori del 18%.
La causa così promossa veniva iscritta al n.NUMERO_DOCUMENTO R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzi del 10.11.2002, depositata il 13.11.2002,RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, si costituiva in giudizio, e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa dei fideiussori germani NOME e
NOME COGNOME, contestava le deduzioni RAGIONE_SOCIALE società attrice, chiedendone il rigetto.
Esteso il contraddittorio nei confronti dei due fideiussori, con comparsa depositata il 12.3.2003 si costituivano in giudizio i sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali richiamavano le difese articolate dalla società attrice e aderivano alle conclusioni dalla stessa società rassegnate. Con un distinto atto di citazione notificato in data 21-23 dicembre 2001 la ‘RAGIONE_SOCIALEp.a.’, in qualità di procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE‘, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza il sig. COGNOME NOME, quale fideiussore, affinché fosse condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 269.824,13, oltre interessi moratori dall’1.10.2002 e fino al soddisfo, a titolo di saldo negativo del predetto contratto di finanziamento perfezionato dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con atto pubblico del 25.6.1991.
La causa così promossa veniva iscritta al n.2654/02 R.G.
Si costituiva in tale distinto giudizio il sig. COGNOME NOME, il quale ribadiva le difese già svolte nel precedente giudizio con la comparsa depositata il 12.3.2003.
All’udienza del 9.5.2003 la causa iscritta al n.2654/02 R.G. veniva riunita a quella iscritta al n.1679/02 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.03.2003 si costituivano i germani COGNOME NOME e NOME, contestavano tutte le deduzioni, eccezioni e documentazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza non definitiva n.1001/07 emessa il 16.11.2007 e pubblicata il 21.11.2007 il Tribunale di Potenza dichiarava l’inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionale nella causa iscritta al n. rg 1679/02 da COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti
RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘; – rigettava le domande proposte dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed aventi ad oggetto l’accertamento dell’usurarietà degli interessi moratori e la condanna dell’istituto bancario al risarcimento dei danni sofferti per il mancato storno dei titoli concessi in pegno in riferimento al finanziamento di cui all’atto pubblico del 25.6.1991.
Quindi, con separata ordinanza il Tribunale di Potenza rimetteva la causa sul ruolo istruttorio disponendo l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.
Con sentenza definitiva n.748/2014, il Tribunale di Potenza condannava COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 192.668,91in favore di RAGIONE_SOCIALE , oltre interessi moratori nella misura del 18% con decorrenza dal 1 ottobre 2002(nella causa iscritta al n. 2654/2002 R.G.); compensando le spese.
Con atto di appello RAGIONE_SOCIALE, in proprio per aver incorporato RAGIONE_SOCIALE e quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE, impugnava la sentenza n.748/2014 dolendosi RAGIONE_SOCIALE mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale richiesta da RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio n.1679/2002 R.G. nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE mancata condanna alle spese del giudizio delle parti risultate soccombenti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, contestando le doglianze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mutuataria; in via di appello incidentale contestavano la decisione parziale e quella definitiva nelle parti che li avevano visti soccombenti.
Nel corso del giudizio di impugnazione con sentenza n.19/2015 depositata l’8.10.2015 il Tribunale di Lagonegro dichiarava il fallimento RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
La Corte di Appello di Potenza, con sentenza nr 534 del 10.8.2021 dichiarava inammissibile l’appello incidentale avverso alla sentenza non definitiva n.1001/07 emessa dal Tribunale di Potenza, proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e dai sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME; rigettava integralmente l’appello incidentale avverso la sentenza definitiva n.748/14 emessa dal Tribunale di Potenza il 12.6.2014; accoglieva l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto , in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza definitiva n.748/14 condannava in solido(unitamente al sig. COGNOME NOME, già destinatario RAGIONE_SOCIALE condanna contenuta nella sentenza definitiva n.748/14) il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, debitrice principale ed il sig. COGNOME NOME, in veste di fideiussore, al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, in qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE divenuta cessionaria del RAGIONE_SOCIALE azionato nel presente giudizio, RAGIONE_SOCIALE somma di € 192.668,91, oltre interessi moratori nella misura del 18% con decorrenza dall’01.10.2002 e sino all’effettivo soddisfo.
La Corte distrettuale per ragioni di priorità logico- giuridiche iniziava quindi l’esame dei motivi da quelli introdotti in via incidentale ed osservava con riguardo alla dedotta nullità del contratto di finanziamento del 25.6.1991l che lo specifico profilo di nullità del contratto di finanziamento del 25.6.1991 non era stato allegato negli scarni contenuti RAGIONE_SOCIALE citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Rilevava comunque che il contratto in discorso era stato concluso ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n.64/86 per la realizzazione di un programma di ammodernamento RAGIONE_SOCIALE struttura produttiva RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (all’epoca avente la ragione sociale di ‘RAGIONE_SOCIALE‘), e che nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento e che la somma mutuata sia stata direttamente consegnata al mutuatario o, invece, a terzi a cui sia stato dal mutuatario affidato l’intervento di realizzazione dell’attività programmata.
Sottolineava che parte appellante incidentale non aveva allegato, né dimostrato che la destinazione delle somme erogate dall’RAGIONE_SOCIALE bancario fosse stata in concreto diversa da quella considerata nel contratto di finanziamento ed integrante il regolamento di interessi voluto dai contraenti.
Osservava poi che con la sentenza non definitiva n.1001/07 emessa il 16.11.2007 il Tribunale di Potenza aveva scrutinato e deciso le dedotte questioni RAGIONE_SOCIALE nullità degli interessi corrispettivi o moratori pattuiti perché di natura usuraria ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n.108/96 e quella relativa all’ inosservanza, ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE bancario convenuto in giudizio, dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e delle prescrizioni degli artt.6 e 8 delle pattuizioni relative alla costituzione in pegno ritenendole infondate alla stregua delle risultanze di causa.
Con la stessa pronuncia il primo giudice aveva dichiarato l’inammissibilità delle stesse domande proposte in via riconvenzionale nella causa iscritta al
n.1679/02 R.G. da COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘. E ciò in ragione RAGIONE_SOCIALE tardiva costituzione in giudizio dei sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME, con conseguente decadenza ex art.167 co.2 c.p.c. dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
Ne conseguiva che i motivi articolati dagli appellanti incidentali relativi alla mancata considerazione del principio di proporzionalità e del conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento dei danni sofferti dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e alla contestata natura usuraria degli interessi applicati, investivano la decisione assunta dal primo giudice con la sentenza non definitiva n.1001/07 sicchè avrebbero dovuto formare oggetto di impugnativa .
Osservava la Corte distrettuale che nessuna specifica contestazione era stata svolta su tali aspetti nella comparsa di costituzione depositata l’1.4.2015 e pertanto la statuizione doveva ritenersi coperta da giudicato e, di conseguenza, l’appello proposto dai sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza non definitiva n.1001/07 emessa il 16.11.2007 doveva considerarsi inammissibile.
Con riguardo invece alla richiesta di acRAGIONE_SOCIALE di una parte dell’importo dei titoli la riteneva infondata.
Osservava al riguardo che secondo le pattuizioni contenute nell’atto di costituzione in pegno dei titoli ( art 7), l’eventuale inadempienza RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ al pagamento delle rate del mutuo non comportasse in via automatica l’insorgenza, in capo alla RAGIONE_SOCIALE mutuante, di un obbligo giuridico, ma soltanto la facoltà di vendere in tutto o in parte i titoli dati in pegno e di portarne il ricavato netto in detrazione del debito
principale contratto dalla predetta società con l’atto pubblico del 25.6.1991.
Peraltro, l’esercizio di tale facoltà da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe implicato che la stessa comunicasse formalmente per iscritto ai costituenti il pegno, almeno un giorno prima RAGIONE_SOCIALE vendita, la propria volontà di avvalersi RAGIONE_SOCIALE facoltà stessa, sicché in difetto di tale comunicazione scritta la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto assumere nessuna autonoma iniziativa di vendere alla scadenza i titoli dati in pegno e di appropriarsi del denaro ricavato dalla vendita o delle cedole dei titoli stessi.
Rimarcava che il tenore RAGIONE_SOCIALE clausola contrattuale autorizzava ad escludere che potesse assumere qualsiasi rilevanza le eventuali sollecitazioni alla vendita dei titoli provenienti dai costituenti il pegno.
Peraltro, era inammissibile la pretesa di riconoscimento, in favore RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di un RAGIONE_SOCIALE di € 337.670,006, pari al valore dei titoli spettanti alla società secondo le schede allegate al verbale di udienza del 23.11.2013, giacché si trattava di domanda del tutto nuova, mai avanzata nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e nei termini perentori imposti dal codice di rito.
Con riguardo alle doglianze relative alla c.t.u. la Corte distrettuale le riteneva infondate rilevando che il consulente aveva puntualmente assolto all’incarico peritale conferitogli ricostruendo il residuo debito inerente al mutuo oggetto di causa alla data del 30.9.2002, per capitale, interessi convenzionali sulle rate scadute e non pagate e interessi di mora sul solo capitale.
Evidenziava comunque che per il principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova incombeva proprio su detta società l’onere di dimostrare i versamenti in concreto effettuati e specificare se e quali versamenti eseguiti non fossero
stati considerati dal C.t.u. nel corso delle operazioni di ricostruzione del residuo debito alla data del 30.9.2002.
Onere di specificazione che non era stato soddisfatto.
Relativamente all’appello principale la Corte distrettuale osservava che il Tribunale di Potenza aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegata in via riconvenzionale dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella causa iscritta al n.1679/02 R.G. nei confronti RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e di COGNOME NOME.
Osservava che il primo Giudice aveva del tutto trascurato di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ nella causa iscritta al n.NUMERO_DOCUMENTO R.G., a cui era stata riunita la causa civile iscritta al n.NUMERO_DOCUMENTO R.G., domanda riconvenzionale che, come già sottolineato, era intesa ad ottenere la condanna in solido RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in veste di debitrice principale, e dei sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME, in veste di fideiussori, al pagamento delle somme dovute dalla società mutuataria in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato con atto pubblico per AVV_NOTAIO del 25.6.1991 e mai corrisposte all’istituto bancario.
Pertanto la Corte di appello riteneva che la decisione definitiva n.748/14 andasse sotto questo profilo in parzialmente riformata RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa il 12.6.2014 nel senso di estendere la pronuncia di condanna in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE divenuta cessionaria del RAGIONE_SOCIALE azionato, anche ai fideiussori.
Riconosceva analoga riforma RAGIONE_SOCIALE decisione definitiva anche per quanto riguardava la disciplina delle spese ritenendo giustificata la compensazione
alla luce dell’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite che aveva le parti appellanti vittoriose.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a 10 motivi cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di procuratore di RAGIONE_SOCIALE , con controricorso.
Con memoria del 3.3.2026 l’AVV_NOTAIO ha formulata istanza di rinvio per aver assunto il mandato in sostituzione del nuovo difensore il giorno 11.03.2026 per la cancellazione dall’albo del precedente difensore e di non aver potuto per questo esaminare gli atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art 274 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c.
Si lamenta che il giudice di appello avrebbe erroneamente rilevato una omessa pronuncia da parte del Tribunale in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella causa iscritta al n.NUMERO_DOCUMENTO R.G., a cui era stata riunita la causa civile al n.2654/02 R.G., volta ad ottenere la condanna in solido RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE, in veste di debitrice principale, e dei sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME, in veste di fideiussori, al pagamento delle somme dovute dalla società mutuataria in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato e mai corrisposte all’RAGIONE_SOCIALE bancario. Si sostiene che la riunione dei due procedimenti non avrebbe fatto venir meno l’autonomia dei due giudizi sicchè sia i soggetti che le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non avrebbero assunto rilievo in ordine all’altro, o agli altri precedenti.
Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art.132, co. 4 c.p.c. art. 118 disp. atti c.p.c. in relazione all’art. 360.1.5 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di motivare che ‘nell’ambito del giudizio n.2654/2002 ‘ la domanda di condanna sarebbe stata limitata al solo COGNOME NOME e non agli altri due appellati.
Si contesta che il Tribunale di Potenza, come si evince dal tenore RAGIONE_SOCIALE decisione, fosse incorsa in una omessa pronuncia per la cui integrazione, non sarebbe bastata la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma occorreva la completa mancanza del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto . Circostanza che non si sarebbe verificata nel concreto.
Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 342, co. n. 4, c.p.c. art.118 Disp.Atti. in relazione all’art. 360 1.5 c.p.c. per avere la Corte di appello emesso statuizione di condanna in solido anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME in aggiunta a COGNOME NOME, riformando così la sentenza di primo grado n.748/2014, che statuiva soltanto sul giudizio n.2654/2002, che era stato incardinato dalla mutuante esclusivamente, nei confronti di COGNOME NOME.
Si rimprovera al Giudice del gravame di non aver tenuto conto in sede di ricostruzione del fatto processuale, che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto proporre, nella prima udienza utile ( Ud.16.4.2008, f.Uff.), riserva di impugnazione nonché del principio dell’autonomia dei giudizi ex art 274 c.p.c..
Si sostiene che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello, sarebbe pertanto affetta da vizio di extrapetizione.
Con un quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art.360,1.4 c.p.c. per avere il giudice di appello rilevato che i motivi di appello formulati dalla RAGIONE_SOCIALE non erano conformi al dettame dell’art. 342 co. 1 c.p.c., e di contro ritenuto inammissibile l’appello incidentale degli appellati, in quanto non rispettoso del medesimo art.342 c.p.c., in piena violazione del principio di disparità di trattamento.
Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360 co.1, n.3, c.p.c. per avere ritenuto la Corte di appello che incombesse agli appellati incidentale in base al principio RAGIONE_SOCIALE vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova l’onere di dimostrare i versamenti in concreto effettuati e, di conseguenza, spettasse alla medesima società, in sede di articolazione del motivo del gravame, specificare se e quali versamenti eseguiti non fossero stati considerati dal C.T.U.
Con un sesto motivo si lamenta la violazione dell’ art. 1418, co 2 c.c. in relazione all’art.360, 1. co. 5 , c.p.c.
la nullità del contratto di mutuo del 25.06.1991 per aver escluso la Corte di appello la nullità del contratto di mutuo di scopo per mancanza di causa non essendo stato allegato né dimostrato che la destinazione delle somme erogate dall’RAGIONE_SOCIALE fosse stata diversa da quella considerata nel contratto di finanziamento ed integrante il regolamento di interessi voluti dai contraenti.
Con il settimo motivo si censura la decisione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione art.2, L. 287/’90 in relazione all’art.360.1.3 c.p.c. Violazione art.1421 c.c., artt.1325, co. 4 e 1418 c.c. e art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360.1.3. c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato l’istanza di nullità delle fideiussioni concesse da COGNOME NOME e COGNOME NOME in favore di RAGIONE_SOCIALE BCI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa sul presupposto che :’ Nelle note
scritte depositate il 2.11.2020 la difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME ha formulato ex novo motivi di impugnazione incidentale mai articolati nella comparsa di costituzione in giudizio’.
Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione degli artt.132 , co. 4 c.p.c, art 118 disp. atti c.p.c. in relazione all’art. 360.1.5 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che il consulente d’ufficio avesse puntualmente assolto all’incarico peritale conferitogli rispondendo puntualmente ai rilievi sollevati dagli appellati .
Si sostiene che il Giudice avrebbe reso una motivazione apparente laddove aveva basato la ricostruzione dei fatti su deduzioni del secondo CTU, in quanto la verifica dei conteggi non poteva essere elaborata, per carenza RAGIONE_SOCIALE documentazione originariamente richiesta dal primo consulente.
Con il nono motivo si denuncia la violazione dell’art. 7 dell’atto di pegno del 23.07.1991 in relazione all’art.
360. 1.3 c.p.c.-. per avere il Giudice di appello rilevato che nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado la società RAGIONE_SOCIALE‘ aveva fatto menzione RAGIONE_SOCIALE costituzione di pegni in denaro per L. 500.000.000 senza avanzare nessuna specifica domanda volta ad ottenere che dall’eventuale RAGIONE_SOCIALE accertato in giudizio a favore dell’istituto bancario fosse detratto l’importo dei titoli concessi in pegno e senza neppure articolare una specifica domanda di restituzione dei titoli o dell’equivalente in denaro degli stessi oppure di accertamento del RAGIONE_SOCIALE vantato dalla società in forza dei titoli concessi in pegno.
Si rimprovera altresì al giudice del gravame di non aver correttamente interpretato la portata RAGIONE_SOCIALE clausola nr 7 laddove aveva che si potesse
configurare in capo alla RAGIONE_SOCIALE un obbligo giuridico di assecondare la richiesta di vendere alla scadenza i titoli consegnati in garanzia e di trattenerne il ricavato per il soddisfacimento delle proprie ragioni RAGIONE_SOCIALErie.
Si lamenta che il giudice del gravame non avrebbe considerato la nota di autorizzazione allo storno dei titoli del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26.3.1993, che consente, in qualsiasi momento di stornare i titoli in pegno per assolvere al pagamento di eventuali rate scadute.
Si sostiene che tale svista de qua, avrebbe comportato la nullità RAGIONE_SOCIALE CTU, e di conseguenza la cassazione, in parte qua RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Con il decimo motivo si censura la decisione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 92 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 12.09.2014, n. 132, convertito nella legge 10.11.2014, n. 162, c.p.c in relazione all’art. 360.4 c.p.c. per avere il giudice del gravame condannato gli odierni ricorrenti malgrado non vi fosse stata una soccombenza integrale ed omesso di motivare sulla domanda riconvenzionale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Si lamenta inoltre che la condanna alle spese degli odierni ricorrente contrasterebbe con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (tre anni per il primo giudizio e due anni per il II grado, il che avrebbe comportato che i due giudizi dovevano compiersi entro il 2007), oltre che con il principio di proporzionalità.
Preliminarmente va rigettata l’istanza di rinvio dovendosi rilevare che nel procedimento di cassazione è consentito alla parti in prossimità dell’udienza unicamente il deposito di una breve memoria illustrativa ai
sensi dell’art 378 c.p.c.dei motivi già formulati nel ricorso senza possibilità di ampliare le questioni ivi trattate.
La fissazione dell’udienza camerale è stata comunicata 60 giorni prima sicchè i ricorrenti avevano avuto il tempo di conferire il mandato ad un nuovo difensore e di consentire allo stesso lo studio del fascicolo e per predisporre la memoria illustrativa.
Ciò posto i primi tre motivi che meritano un vaglio congiunto essendo diretti a contestare sia pure sotto profili diversi la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello nella parte in cui ha rilevato una omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE in sede di costituzione nel procedimento nr 1679&2002 definito con sentenza parziale nr 1001/ 2007, sono infondati.
In primo luogo, va escluso che con la richiamata pronuncia il primo Giudice abbia emesso un rigetto implicito relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. avente ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e di COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali fideiussori, al pagamento in solido RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 269.824,13, pari alla misura del debito alla data del 30.9.2002, oltre interessi moratori dall’1.10.2002 e fino al soddisfo.
Il Tribunale con la decisione nr 1001/2007, come ben si evince dall’esame RAGIONE_SOCIALE stessa allegata al fascicolo di II grado RAGIONE_SOCIALE controricorrente, dichiarava l’inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionale nella causa iscritta al n.1679/02 R.G. da COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE‘; rigettava le domande proposte dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Rilevava poi che per i restanti petita le acquisizioni probatorie non , allo stato, di emettere una qualsivoglia decisione nel merito sicchè la causa doveva essere rimessa in istruttoria al fine di quantificare il debito residuo.
E’ di tutta evidenza che con l’espressione i restanti petita il giudice del Tribunale non poteva che riferirsi alle domande presentate in via riconvenzionale dalla RAGIONE_SOCIALE per la quale gli elementi acquisiti in causa non permettevano di emettere una decisione nel merito.
L’RAGIONE_SOCIALE pertanto non era in alcun modo onerato di fare riserva di appello avverso la pronuncia non definitiva non essendo stata emessa alcuna decisione al riguardo essendo differita all’esito dell’espletamento RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria.
Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha rilevato che il Tribunale aveva trascurato di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella causa iscritta al n.1679/02 ed ha coerentemente emesso la statuizione di condanna per il RAGIONE_SOCIALE residuo quale accertato in sede di c.t.u. esteso anche ai fideiussori.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità.
I ricorrenti non si curano di trascrivere i brani RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e dell’ atto di appello e di operarne il raffronto, così da fornire a questa Corte utili indicazioni per vagliare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianza articolata col il motivo qui in esame.
Deve evidenziarsi che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto RAGIONE_SOCIALE critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche
puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello ( Cass 2021 nr 24048, 2018 nr 6014; 2017 nr 22880; 2016 nr 11738; 2015 nr 19140). Tutto ciò è in linea col diritto sovranazionale: la garanzia dell’accesso all’istanza di giustizia non implica che la Corte di legittimità, ove pure investita dell’esame di un error in precedendo, debba abdicare al proprio ruolo facendosi carico RAGIONE_SOCIALE ricerca dei vizi del provvedimento che la parte ricorrente manchi di individuare. Si è di recente osservato, al riguardo, che il principio di specificità del mezzo di censura, di cui all’ art 366 c.p.c., nn. 4 e 6, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALE Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALE parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza ( Cass 2022 nr 3612).
Il quinto motivo è per un verso inammissibile e per altro infondato.
Va rilevato infatti che la Corte di appello ha ritenuto generica la critica sollevata nei confronti dell’elaborato tecnico accertando che il C.t.u. aveva puntualmente assolto all’incarico peritale conferitogli perché – come inequivocabilmente precisato nella relazione scritta di chiarimenti depositata il 17.2.2011, alla quinta pagina -la documentazione acquisita consentiva senz’altro la ricostruzione del residuo debito inerente al mutuo oggetto di causa alla data del 30.9.2002, per capitale, interessi convenzionali sulle rate scadute e non pagate e interessi di mora sul solo capitale.
Si tratta di una valutazione di fatto sottratta come tale al sindacato di legittimità.
Sotto altro profilo giova ricordare che in ordine alla prospettata violazione dell’art. 2697 cod. civ. mette conto richiamare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale la violazione dell’ art 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (v. Cass S.U. 2016 nr 16598).
Ciò posto nel caso di specie il giudice di merito non ha posto a carico di una parte un onere probatorio che sarebbe spettato alla parte avversa in violazione dell’art 2697 c.c. ma ha correttamente messo in luce che l’onere di dimostrare l’esistenza dei fatti estintivi RAGIONE_SOCIALE pretesa fatta valere dalla RAGIONE_SOCIALE non poteva che spettare ai mutuatari che dovevano specificare in sede di ricostruzione del debito residuo da parte del c.t.u. quali fossero le rate del mutuo effettivamente pagate dalla società mutuataria.
Questa Corte infatti è ferma da tempo nel ritenere che il RAGIONE_SOCIALEre che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione RAGIONE_SOCIALE circostanza dell’inadempimento RAGIONE_SOCIALE controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento ( Cass S.U. 2001 nr 13533).
Il sesto motivo è inammissibile per difetto di specificità.
I giudici di merito hanno testualmente rilevato che « lo specifico profilo di nullità del contratto di finanziamento del 25.6.1991 non è stato allegato negli scarni contenuti RAGIONE_SOCIALE citazione introduttiva di primo grado »; « parte appellante incidentale non ha allegato, ne dimostrato che la destinazione delle somme erogate dall’RAGIONE_SOCIALE bancario sia stata in concreto diversa da quella considerata nel contratto di finanziamento ed integrante il regolamento di interessi voluto dai contraenti »
La censura non dialoga con la decisione limitandosi i ricorrenti a dolersi RAGIONE_SOCIALE nullità del contratto di mutuo del 25.06.1991 per mancanza di causa senza coglierne il preciso rilievo mosso dai giudici di merito in ordine all’esatta portata delle questioni sottoposte al suo esame.
Il settimo motivo con cui i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALE mancata nullità delle fideiussioni per palese difformità con l’art 2 n.287/1990 è parimenti inammissibile.
La Corte d’Appello ha operato in conformità al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il rilievo ufficioso delle nullità negoziali in sede di impugnazione, intanto può aver luogo, in quanto risultino acquisiti al giudizio i dati istruttori sulla base dei quali effettuare il rilievo: e, nel caso
in esame, non risultava fosse stato acquisito agli atti del giudizio almeno il provvedimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’Italia numero 55 del 2005, sanzionatorio di un accordo anticoncorrenziale che avrebbe colpito, a valle, anche la fideiussione in questione.
Questa Corte infatti ha cioè già stabilito che la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è sì rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione RAGIONE_SOCIALE parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (n. 4867 del 23/02/2024; su quest’ultimo aspetto, ex multissimis, v. pure n. 416 del 08/01/2025).
A ciò resta solo da aggiungere che il detto provvedimento n. 55 si colloca al di fuori dell’ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es. n. 7387 del 19/03/2025: La natura di atto amministrativo del provvedimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all’applicabilità del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinare con l’art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest’ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l’onere RAGIONE_SOCIALE produzione dell’atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti).
Ciò posto nel caso in esame non risulta che le odierne parti ricorrenti, al di là RAGIONE_SOCIALE rilevata tardività RAGIONE_SOCIALE doglianza introdotta nelle note scritte depositate il 2.11.2020 e ribadita nella comparsa conclusionale depositata
in appello, abbiano dedotto specifiche circostanze fattuali nel senso sopra precisato ed assolto all’onere RAGIONE_SOCIALE produzione dell’atto amministrativo.
L’ottavo motivo è parimenti inammissibile.
La decisione qui impugnata ha infatti ritenuto con un accertamento in fatto che il c.t.u. avesse correttamente adempiuto al suo incarico il C.t.u. rilevando che la documentazione acquisita consentiva senz’altro la ricostruzione del residuo debito inerente al mutuo oggetto di causa alla data del 30.9.2002, per capitale, interessi convenzionali sulle rate scadute e non pagate e interessi di mora sul solo capitale.
Quanto alle critiche mosse alla c.t.u. cui aveva aderito il primo Giudice la Corte distrettuale le ha considerate generiche e non rispettose dei dettami dell’art 342 c.p.c.
Il giudice del gravame ha poi rilevato che ‘nella comparsa di costituzione nel presente giudizio non risultano analiticamente identificati i ‘conteggi di interessi’ effettuati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e prodotti in copia dai sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME ai quali gli appellanti incidentali hanno inteso fare riferimento, né risultano sviluppate adeguate argomentazioni a riscontro RAGIONE_SOCIALE doglianza che detti ‘conteggi di interessi’ non siano stati in concreto tenuti in considerazione dal C.t.u. in sede di espletamento dell’incarico peritale e neppure risultano allegate e comprovate circostanze oggettive che valgano ad alimentare il ragionevole convincimento che, ove l’ausiliare avesse tenuto conto dei documenti contabili in discorso, gli esiti dell’accertamento sarebbero stati significativamente diversi da quelli resi dal C.t.u. ed utilizzati dal primo giudice ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione’
Tale passaggio motivazionale non è stato minimamente scalfito dai ricorrenti con il motivo in esame che si limitano a sollevare critiche
generiche e a contrapporre una diversa valutazione a quella operata dal giudice di merito.
Il nono motivo è parimenti inammissibile.
I ricorrenti lamentano che la Corte di appello relativamente alla domanda avente ad oggetto i titoli concessi in pegno avrebbe ritenuto a torto che una tale richiesta non sarebbe stata proposta domanda in primo grado.
Criticano altresì l’interpretazione data dal giudice del merito alla clausola negoziale escludendo che lo storno dei titoli dati in pegno per assolvere al pagamento di eventuali rate scadute rappresenti una mera facoltà per la RAGIONE_SOCIALE.
Va in primo luogo rilevato che la decisione qui contestata pur ritenendo sulla base dell’esame dell’atto introduttivo che non fosse stata proposta una tale domanda, ha comunque deciso nel merito la questione dando una interpretazione RAGIONE_SOCIALE clausola negoziale non condivisa dai ricorrenti.
Al riguardo, deve ribadirsi -a titolo di premessa – il consolidato orientamento di questa Corte a mente del quale “l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto” (così, tra le molte, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, non massimata sul punto; in senso analogo, tra le molte, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15763).
Affinché, tuttavia, una censura siffatta possa dirsi ritualmente proposta, risulta necessario che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale”, non si limiti “a richiamare le regole di cui agli art 1362 e s.s. c.c. avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, (cfr. Cass 2017 nr 28319; Cass 2021 nr 9461).
Onere questo non assolto dai ricorrenti i quali non hanno indicato alcun canone che sarebbe stato violato dal giudice di merito.
L’ultimo motivo è inammissibile.
Giova ricordare che, in linea generale, il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, tanto che il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che – nel caso il giudice così provveda – non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte totalmente vittoriosa (v, per tutte Cass 2019 nr 10685), il che qui certamente non è, avendo il giudice correttamente pronunciato secondo il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 10.000,00 oltre €
200,00 per esborsi ed accessori di legge ed al 15% per spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 11.03.2026
Il Presidente
( NOME COGNOME NOME)