Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26860 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G. n. 7948 anno 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente avverso la SENTENZA n. 157/2023 emessa da CORTE D’APPELLO BOLOGNA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024
dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha convenuto davanti al Tribunale di Parma Crédite Agricole, esponendo di aver concluso con la detta banca cinque mutui di scopo ed un mutuo fondiario, tutti collegati ad un conto corrente : tali mutui, ad avviso dell’attrice, erano nulli a causa del mancato rispetto della finalità pattuita tra le parti; ha esposto RAGIONE_SOCIALE che la banca aveva destinato le somme mutuate al ripianamento di precedenti esposizioni debitorie della mutuataria: donde l’obbligo per la stessa società istante di restituire il solo capitale effettivamente utilizzato. L’attrice ha allegato, inoltre, di aver subito un danno per non aver potuto vendere in proprio gli immobili e ottenerne il relativo lucro e per non essere stata in grado di onorare i propri impegni tributari e aver così accumulato un cospicuo debito.
Il Tribunale ha respinto la domanda attrice.
2 . ─ Con sentenza del 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE.
─ La sentenza della Corte emiliana è stata impugnata per cassazione dalla detta società con un ricorso articolato in tre motivi, cui resiste, con controricorso, Crédite Agricole.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue:
«a Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che: a) il mutuo fondiario concluso tra le parti non è di scopo, in assenza di vincolo di destinazione delle somme
erogate, né vi è comunque prova di utilizzo a fini diversi; b) è inammissibile, per contraddittorietà e mancata censura della ratio decidendi del Tribunale, il motivo che lamenta l’avere il primo giudice qualificato i quattro mutui come di scopo, nel contempo non pronunciandone la nullità per mancato rispetto della destinazione prevista, avendo il Tribunale accertato che lo scopo è stato perseguito, onde è infondata anche la domanda di risoluzione proposta; c) non sussiste violazione dell’art. 2697 c.c., mo tivo inammissibile in gran parte in quanto confuso, generico e carente di supporto probatorio, mentre esso è infondato quanto all’onere della prova ritenuto correttamente gravante sul mutuatario che ne pretende la nullità o la risoluzione, secondo i principi espressi da Cass. n. 15929/2018 e 1517/2021; d) la c.t.u. non è stata correttamente ammessa dal Tribunale perché puramente esplorativa;
« il primo motivo, che deduce violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte ritenuto il secondo e terzo motivo di appello inammissibili ed indimostrato l’inadempimento della banca, è inammissibile, in quanto la C orte territoriale ha aggiunto l’argomento della riscontrata dimostrazione del rispetto della destinazione prevista nei mutui di scopo, che, inattaccabile quale accertamento in fatti, resta idoneo a sorreggere la decisione; quanto all’assunto dell’utilizzo a sanare le c.d. passività pregresse, valga quanto di seguito esposto;
«il secondo motivo ed il terzo motivo -che deducono l’errore del giudice del merito nel non avere dichiarato i mutui nulli per mancato rispetto dello scopo ed utilizzo al fine di coprire passività pregresse, mal valutando i documenti in atti e non ammettendo la c.t.u. -sono inammissibili sotto plurimi profili: in primo luogo, sono tali laddove intendono ripetere il giudizio sul fatto, operato dai giudici del merito, nel negare la natura di scopo o l’assenza di prova di un diverso utilizzo in concreto; in secondo luogo, ex art. 360bis , comma 1, n. 1, c.p.c., per il principio consolidato secondo cui, affinché si possa discorrere di
mutuo di scopo convenzionale, occorre che emerga un diretto interesse non solo del mutuatario, ma anche del mutuante ed il testo contrattuale contenga una clausola c.d. di destinazione, da cui si desuma in modo inequivoco che l’erogazione sia vincolata a una specifica ed esclusiva utilizzazione o scopo in concreto rilevante, ma in nessun caso ne consegue la nullità del mutuo, trattandosi semmai di inadempimento del mutuatario, che solo il mutuante potrebbe far valere attivando le tutele (cfr. Cass. n. 2677/2023; Cass. n. 1517/2021; Cass., n. 15929/2018; Cass., n. 26699/2017; Cass., n. 25783/2015);
«quanto al dedotto vizio per mancata ammissione della c.t.u., la censura è inammissibile, in quanto il disporre l’espletamento di c.t.u. è decisione discrezionale del giudice del merito, ove motivata (cfr. e multis Cass. n. 20264/2022; Cass. n. 21904/2020; Cass. n. 11267/2020; Cass. n. 134/2020; Cass. n. 33230/2019; Cass. n. 21563/2019; Cass. n. 20899/2019) e, pertanto, la motivazione del diniego può addirittura essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice (Cass. n. 22622/2020; Cass. n. 326/2020; Cass. n. 6155/2009; Cass. n. 15219/2007)»;
─ I l Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente.
Con riguardo al primo motivo di censura, che si estende da pag. 12 a pag. 33 del ricorso, è da aggiungere che esso presenta chiari profili di inammissibilità avendo anche riguardo a quanto qui si osserva. Il motivo consiste nella trascrizione di ampi brani del ponderoso atto di appello, preceduti da brevi compendi illustrativi, ma non si confronta criticamente con quanto esposto nella sentenza impugnata, segnatamente alle pagg. 7 e 8 della medesima, e manca conseguentemente di esporre le specifiche ragioni per cui sarebbe stato errato il giudizio di inammissibilità espresso, sul punto, dalla Corte distrettuale. Va qui rammentato che il motivo d’impugnazione è
costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un «non motivo» del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330).
Il secondo mezzo è poi inammissibile laddove lamenta la mancata declaratoria di nullità dei contratti di mutuo «per non essere state effettivamente messe a disposizione del mutuatario le somme da parte dell’istituto di credit o». Spiega infatti la sentenza (pag. 8) che l’odierna ricorrente aveva l’onere di provare che le somme erogate non erano state effettivamente destinate alla costruzione degli immobili per i quali vennero stipulati i mutui e che tale prova non era stata fornita. Ora, il dato che emerge dal mancato assolvimento dell’onere probatorio , consistente nell ‘impossibilità di negare che le somme mutuate fossero state destinate all’edificazione , è concettualmente incompatibile con la certezza, espressa nel ricorso, quanto al fatto che gli stessi importi non furono mai posti a disposizione della mutuataria. Ciò detto, la ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450; Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).
Quanto al terzo mezzo, merita rilevare che in esso si fa questione di un travisamento della prova. La deduzione è tuttavia irrituale: infatti, il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimed io nell’impugnazione per
revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n. NUMERO_DOCUMENTO).
3 . – La proposta impugnazione deve dunque dichiararsi inammissibile.
4 . ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 7.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione