Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22965 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22965 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 4569/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE) , c.f. P_IVA), con sede legale in Bergamo INDIRIZZO in persona del procuratore Dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura a margine del r icorso, dall’Avv. NOME COGNOME .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona dei Curatori, Avv. NOME COGNOME e Dott. NOME COGNOME, con sede in Zungri, INDIRIZZO Mesiano INDIRIZZO, INDIRIZZO Tropea, rappresentato, assistito e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dal l’ AVV. NOME COGNOME.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto del Tribunale di Vibo Valentia, depositato in data 12.1.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Vibo Valentia ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del g.d., con il quale era stata respinta la domanda di insinuazione al passivo articolata per euro 1.585.966, relativa al contratto di mutuo ipotecario, e per euro 452.594,00, per un finanziamento chirografario.
Il Tribunale ha rilevato ed osservato che: (i) i due contratti di mutuo stipulati dalla banca dovevano essere qualificati come contratti di mutuo di scopo, essendo stati i finanziamenti erogati finalizzati alla ‘ristrutturazione finanziaria delle PMI calab resi’, sulla base di una legge regionale, e al ‘consolidamento a medio termine delle passività’, secondo quanto statuito dall’art. 11 d.l. n. 516/1994; (ii) l’istituto di credito, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva tuttavia dimostrato la finalizzazione del finanziamento agli scopi per i quali erano stati erogati i rispettivi crediti, con conseguente nullità pertanto dei relativi contratti e con possibilità pertanto della società creditrice di ottenere solo la restituzione della quota capitale inserita nei finanziamenti, senza interessi ed accessori contrattualmente previsti; (iii) nonostante la mancanza di espressa domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo, poteva essere tuttavia accolta la domanda restitutoria limitatamente al capitale erogato; (iv) dovevano comunque essere ritenute infondate le eccezioni sollevate dalla curatela fallimentare in ordine alla mancanza di data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., eccezioni articolate in relazione al le quietanze di pagamento (che dimostravano l’effettiva erogazione delle somme mutuate), perché la prova dell’anteriorità della predetta documentazione era comunque evincibile dall’altra documentazione versata in atti, e cioè dal contratto stipulato in data 6 marzo 2008,
dall’estratto del conto corrente n. 1009 per il periodo marzo 2008, elementi dai quali si evinceva l’effettivo accredito della complessiva somma di euro 1.289.600 alla data della stipula del contratto; (v) quanto al secondo contratto di mutuo, l’erogazione della somma era invece evincibile dalla diffida di pagamento con comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, dall’estratto di saldo conto ex art. 50 T .u.b., oltre che dal contratto di mutuo redatto con atto pubblico; (vi) nel caso in cui venga, poi, accertata (come avvenuto nel caso di specie) la mancanza nel contratto di una causa adquirendi , ossia sia nel caso di nullità, di annullamento, di risoluzione ovvero di rescissione del medesimo, non si viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel caso di accoglimento delle richieste restitutorie, in conseguenza del rilievo officioso della nullità del contratto.
2.Il decreto, pubblicato il 25.6.2025, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, con il quale ha anche avanzato ricorso incidentale articolato su tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo di ricorso principale – proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 2697 c.c. e ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la ricorrente UBI Banca S.p.A. impugna il decreto del Tribunale nella parte in cui era stata dichiarata la nullità dei contratti di mutuo e di finanziamento, finalizzati per volontà delle parti a specifiche e preordinate attività finanziarie (pagamento di debiti commerciali e finanziari) e, dunque, stante la loro ‘finalità convenzionale necessaria’ e incontestata la natura di mutui di scopo, per l’assenza di idonea prova circa la devoluzione o destinazione specifica delle somme mutuate alla realizzazione dello scopo sotteso e, dunque, per l’effetto, ritenendo i contratti nulli, con consequenziale ammissione al passivo, in via chirografaria, solo a titolo di mera indebita percezione, della somma in linea capitale mutuata. 1.2 Il motivo di ricorso è fondato.
Si censura da parte della società ricorrente il mal governo dei principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori in tema di dimostrazione, nel cd. mutuo di scopo, dell’effettiva finalizzazione delle somme mutuate allo scopo per il quale le stess e erano state erogate dall’istituto di credito mutuante. In effetti, il decreto impugnato ha affermato che rientrava nell’onere della prova della banca mutuante tale dimostrazione.
1.2.1 Tale affermazione è errata in diritto.
Va ricordato che la causa del mutuo di scopo è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale. Tale mutuo va inquadrato nell’ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell’economia del rapporto (Cass. Sez. 1, 19/09/2024, n. 25193).
Ne consegue, come ulteriore corollario, che risulta essere il mutuatario tenuto a realizzare la ‘ funzione ‘ del mutuo, così come negozialmente programmata tra le parti.
Se così è, occorre allora anche necessariamente ritenere che l’onere della prova dell’effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti nel contratto di mutuo debba essere addossato alla parte mutuataria, come quella che deve realizzare, secondo la volontà contrattuale delle parti, lo scopo concordato.
Del resto, il mutuo di scopo risponde proprio alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale (perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale) sia in relazione al profilo funzionale (perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa).
La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore, con la conseguenza che è proprio l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva (così, anche Cass. n. 15929/18).
Ne discende che è proprio la struttura negoziale sopra descritta del contratto di mutuo di scopo a determinare, sul terreno più strettamente processuale, la regolazione della ripartizione degli oneri probatori, in punto di dimostrazione della realizzazione dello scopo convenzionalmente pattuito.
È stato altresì proposto ricorso incidentale. articolato in tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 99 c.p.c., con riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3), nonché all’art. 360 c.p.c. n. 4) c.p.c., sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ‘.
2.2 Con il secondo mezzo si articola invece vizio di ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2704 c.c. e art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3) nonché la nullità del provvedimento impugnato per illogicità, contraddittorietà e motivazione apparente con riferimento a ll’art. 360, 1° comma n. 4) c.p.c. 3.3 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. con riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3) c.p.c.’
2.3 Il terzo motivo deduce infine ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. con riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3) c.p.c.’.
2.3 L’accoglimento del ricorso principale determina il naturale assorbimento delle questioni prospettate nel ricorso incidentale.
Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale a quo per rinnovare l’esame della vicenda processuale , alla luce del seguente principio di diritto:
‘ Nel contratto di mutuo di scopo, rientra nell’onere della prova della parte mutuataria la dimostrazione della finalizzazione delle somme mutuate allo scopo contrattualmente programmato dalle parti ‘.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia che, in diversa composizione, deciderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25.6.2025