Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27202/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
GESTIONE LIQUIDATORIA RAGIONE_SOCIALE, GESTIONE LIQUIDATORIA RAGIONE_SOCIALE, GESTIONE LIQUIDATORIA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
GESTIONE LIQUIDATORIA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio
RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
GESTIONE LIQUIDATORIA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 3396/2018 depositata il 22/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE concesse tra il 1980 e il 1990 all’RAGIONE_SOCIALE 51 mutui volti a finanziare opere di edilizia ospedaliera in relazione a immobili in uso all’RAGIONE_SOCIALE, alla quale in virtù del d.l. n. 341/99, conv. con l. n. 453/99, era succeduta l’RAGIONE_SOCIALE, istituita con decreto del Rettore del 30 ottobre 1993 e priva di personalità giuridica.
– RAGIONE_SOCIALE, anche nella qualità di gestione separata in base all’art. 5, commi 8 e 5 del d.l. n. 269/03, conv. con l. n. 326/03, nonché per conto del RAGIONE_SOCIALE, convenne in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al
pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme corrispondenti alle rate scadute dei mutui, oltre interessi.
– L’RAGIONE_SOCIALE convenuta chiamò in causa la Regione RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la gestione liquidatoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dei quali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE estese le domande di pagamento originariamente formulate.
– Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa convenuta e dichiarò inammissibili le altre.
– La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello successivamente proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, che aveva aderito alle posizioni da questa espresse.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione ha ritenuto che i 51 contratti di mutuo, stipulati in epoca antecedente all’istituzione sia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, integralmente eseguiti, non rientrassero nel novero tassativo di quelli in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali per i quali era prevista dall’art. 2 del d.l. n. 341/99 la successione del RAGIONE_SOCIALE alla omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che la corte territoriale ha identificato con gli appalti stipulati per la realizzazione di strutture sanitarie. I contratti di mutuo in questione, da qualificare come mutui di scopo, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello non avrebbero natura di contratti di durata, ai quali si riferisce la norma interpretativa contenuta nell’art. 8 sexies del d.l. n. 136/04, posto che si controverte RAGIONE_SOCIALEa restituzione di somme già erogate, la rateizzazione RAGIONE_SOCIALEe quali
è mera modalità esecutiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione gravante sul mutuatario e, quindi, non possono ritenersi in corso alla data RAGIONE_SOCIALE‘istituzione del nuovo ente.
I crediti in questione, dunque, secondo la Corte d’appello, avrebbero dovuto essere insinuati nella procedura liquidatoria in base all’art. 2, comma 3, del suddetto d.l. n. 341/99, il che non era avvenuto. Inoltre, ha sottolineato il giudice d’appello, non era stata provata l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe somme direttamente all’RAGIONE_SOCIALE, corrisposte, invece, all’RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE‘istituzione del nuovo soggetto giuridico.
6. – Contro questa sentenza propone ricorso RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la cassazione, sulla base di quattro motivi, che illustra con memoria, cui replicano il RAGIONE_SOCIALE con atto che sebbene denominato controricorso, è da qualificare come ricorso adesivo, in quanto posto a sostegno di quello principale, articolato in quattro motivi di ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi, corredato di memoria e contrastato con controricorso dal RAGIONE_SOCIALE, e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso. La Regione RAGIONE_SOCIALE non replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. – Con i primi due motivi del ricorso principale e di quello incidentale, identici, da esaminare simultaneamente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE lamentano:
-) col primo motivo la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 1, del d.l. n. 341/99, conv., con mod., con l. n.
453/99, là dove la corte d’appello ha escluso che i contratti di mutuo di scopo dei quali si discute rientrino nel novero dei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, in relazione ai quali è prevista la successione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, e che il giudice d’appello ha ingiustificatamente identificato con i soli contratti di appalto; -) col secondo motivo la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8sexies del d.l. n. 136/04, conv., con mod., con l. n. 186/05, perché la corte territoriale, nell’escludere la natura di contratti di durata dei mutui di scopo, ha trascurato che tra gli obblighi propri del mutuatario non v’è soltanto quello di restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma concessa a mutuo e dei relativi interessi, ma anche quello RAGIONE_SOCIALEa realizzazione RAGIONE_SOCIALEo scopo previsto, con la conseguente configurazione di un rapporto di durata, in quanto tale rientrante nell’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEa successione tra gli enti pubblici.
– I motivo, ammissibili perché volti a denunciare una violazione di legge, vanno accolti.
8.1. – Le sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 584/08; conf., tra varie, n. 1956/16) hanno stabilito che l’art. 1 del d.l. n. 341/99, come convertito, nel costituire l’RAGIONE_SOCIALE quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, là dove ha previsto che questo ente succede « all’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei rapporti in corso relativi alla gestione RAGIONE_SOCIALE‘assistenza sanitaria con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni o servizi destinati all’assistenza sanitaria », non ha disposto una
successione a carattere universale, ma limitata a quei soli rapporti e contratti.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE obietta che il d.l. citato prevede la successione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non già all’RAGIONE_SOCIALE, che, invece, ha sottoscritto i contratti e incassato le somme. In proposito, tuttavia, va ribadito il « principio espresso nella pronuncia RAGIONE_SOCIALEe S.U. 584/2008, secondo cui la costituzione in ente avente personalità giuridica di diritto pubblico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è stata effettuata per la prima volta col d.l. 1° ottobre 1999, n. 341, convertito con modifiche nella legge n. 453 del 1999; ne consegue che – non avendo tale decreto disposto una successione a carattere universale RAGIONE_SOCIALEa neoistituita RAGIONE_SOCIALE rispetto all’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – i rapporti derivanti, in precedenza, dall’utilizzazione di tale struttura sanitaria potevano legittimamente essere riferiti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa quale il RAGIONE_SOCIALE costituiva parte integrante, sebbene dotato di autonomia organizzativa, gestionale e contabile (ed in senso conforme, la sentenza resa a sezione semplice, 23098/2010, nonché, sul principio, la pronuncia 14851/2013) » (in tali termini Cass. 2 febbraio 2016, n. 1956; nello stesso senso da ult. Cass. 5 febbraio 2024, n. 3239, in motivazione). L’RAGIONE_SOCIALE costituiva dunque parte integrante, sebbene dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di modo che nei rapporti concernenti la complessiva amministrazione di tale struttura sanitaria, sebbene formalmente riferibili all’RAGIONE_SOCIALE, si è determinato il subentro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ove ancora in corso.
8.2. -Ciò detto, i mutui di scopo in questione, funzionalmente collegati, come la stessa Corte d’appello ha riconosciuto, alla realizzazione di interventi edilizi per le strutture sanitarie, rientrano nel novero dei contratti, di durata, volti alla costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali.
8.2.1. – Il mutuo di scopo risponde difatti alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
La destinazione RAGIONE_SOCIALEe somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse RAGIONE_SOCIALE‘istituto finanziatore, ed è perciò l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva (Cass. n. 15929/18).
Come si premetteva, dunque, i mutui in questione, essendo volti a procurare al mutuatario i mezzi destinati alla realizzazione di interventi edilizi per le strutture sanitarie, sono, appunto, funzionali alla costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali.
8.2.2. – Detti contratti, inoltre, benché stipulati anteriormente all’istituzione del nuovo ente giuridico, sono da ritenere a quell’epoca in corso e per conseguenza rientranti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa successione tra gli enti.
La tesi sostenuta dalla Corte territoriale, secondo cui i contratti in questione non possono considerarsi in corso, perché non rispondono alla nozione di contratti di durata, posto che si controverte RAGIONE_SOCIALEa restituzione di somme già erogate, la rateizzazione RAGIONE_SOCIALEe quali è mera modalità esecutiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione gravante sul mutuatario, che fronteggia la prestazione già eseguita dal mutuante, è ormai da tempo superata dalla giurisprudenza di questa Corte.
È cosa nota che in passato la dottrina escludeva l’inquadramento del mutuo ai contratti di durata, dal momento che la durata riguarderebbe la sola obbligazione di pagamento RAGIONE_SOCIALE interessi: ma è altrettanto noto l’impatto che sulla materia ha avuto la disciplina introdotta dagli articoli 118 e seguenti del testo unico bancario, secondando un complessivo riesame del tema, anche da larga parte RAGIONE_SOCIALEa dottrina, riesame che ha condotto ad attrarre il mutuo, senza che occorrano ulteriori approfondimenti per i fini RAGIONE_SOCIALEa soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia io esame, nei contratti di durata.
E così è stato detto, da questa Corte, che « il mutuo va reputato – seguendo le indicazioni RAGIONE_SOCIALEa prevalente dottrina contratto di durata agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato, in ragione RAGIONE_SOCIALEa durata del prestito, RAGIONE_SOCIALE‘utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro – retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, RAGIONE_SOCIALE interessi -assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto » (Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449). Il contratto di mutuo, è ribadito, « costituisce un contratto di durata, rispetto al quale la
risoluzione opera per il futuro determinando l’anticipata scadenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di rimborso del capitale » (Cass., Sez. Un., 19 maggio 2008 n. 12639; nello stesso senso da ult. Cass. 4 gennaio 2022, n. 96).
Orbene, tale affermazione, valida in generale, deve a maggior ragione essere tenuta per ferma, evidentemente, con riguardo al mutuo di scopo, col quale le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo assume, secondo quanto si è visto in precedenza, nell’RAGIONE_SOCIALE del rapporto.
Va da sé che la Corte d’appello ha errato in diritto nell’escludere la ricomprensione del mutuo dall’ambito dei contratti di durata.
– L’accoglimento comporta l’assorbimento dei restanti due motivi sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE, anch’essi identici, coi quali si lamenta, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 3, del d.l. n. 341/99, come convertito, là dove la corte d’appello ha ritenuto che il credito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dovesse essere insinuato nella procedura liquidatoria istituita dall’art. 2, comma 3 e ss., del d.l. n. 341/99 e ad escludere, quindi, che la pretesa creditoria, a voler escludere la titolarità passiva del rapporto in capo all’RAGIONE_SOCIALE, possa essere fatta valere nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (terzo motivo), nonché la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 3 e ss. del d.l. n. 341/99 nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna proposta in via subordinata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa gestione liquidatoria (quarto motivo).
– Risulta assorbito anche il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, l’esame del quale postula il rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento del terzo, concernente la domanda
proposta in via subordinata appunto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
11. – La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai profili accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, assorbiti i restanti e assorbito il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 18 aprile 2024.