Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 5885/22 proposto da:
-) Dioguardi NOME e NOME , domiciliati ex lege all ‘ indirizzo PEC dei propri difensori, difesi dagli avvocati NOME COGNOME COGNOME Torrepadula, NOME COGNOME Torrepadula ed NOME COGNOME
-) BHW Bausparkasse AG , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 19 agosto 2021 n. 3101; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE il 20.10.2005 stipulò con NOME COGNOME un contratto, atipico per la legge italiana (ma previsto e disciplinato da altri ordinamenti) avente causa di finanziamento. Le obbligazioni di NOME COGNOME furono garantite con fideiussione da NOME COGNOME.
Il suddetto contratto consisteva nel collegamento di due negozi:
un mutuo definito ‘ immediato’ dell ‘ importo di euro 140.000 e della durata di 29 anni;
Oggetto:
‘mutuo di risparmio
edilizio’ – esclusione
immeritevolezza
–
b ) un contratto definito ‘di risparmio edilizio’, consistente essenzialmente in un piano di accumulo.
I due contratti erano coordinati come segue:
-) per i primi quindici anni NOME COGNOME avrebbe versato alla BHW una rata mensile, parte della quale sarebbe andata a scomputo degli interessi dovuti sul capitale mutuato, mentre la parte restante sarebbe stata accantonata ed avrebbe prodotto interessi;
-) spirato tale periodo la banca avrebbe compensato il proprio credito in linea capitale con gli accantonamenti fino ad allora effettuati per conto della mutuataria (c.d. ‘ assegnazione’ del contratto di risparmio edilizio), e da quel momento in poi NOME COGNOME avrebbe corrisposto rate mensili destinate all ‘ estinzione del residuo debito in linea capitale.
Contestualmente alla stipula del suddetto contratto NOME COGNOME concesse ipoteca alla BHW su un immobile di sua proprietà.
Le condizioni del mutuo, le obbligazioni della mutuataria e del garante, le condizioni dell ‘ ipoteca vennero recepiti in un atto pubblico intitolato ‘ consenso ad iscrizione di ipoteca’ .
Nel 2014 la RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto della mancata restituzione del mutuo, notificò a NOME COGNOME e NOME Docimo atto di precetto per l ‘ importo di euro 123.532,51, invocando quale titolo esecutivo il suddetto atto intitolato ‘ Consenso ad iscrizione di ipoteca’ .
I due intimati proposero opposizione all ‘ esecuzione, sostenendo che:
il precetto era nullo perché incomprensibile e comunque basato su calcoli errati;
l ‘atto di ‘ consenso ad iscrizione di ipoteca’ posto dalla banca a fondamento dell ‘ esecuzione non era un valido titolo esecutivo;
il mutuo era nullo per violazione delle norme sulla trasparenza, per mancanza di causa e per violazione della legge antiusura;
non sussisteva l ‘ inadempimento della parte mutuataria.
Con sentenza 31.5.2017 n. 6315 il Tribunale di Napoli accolse l ‘ opposizione, ritenendo la banca priva di un valido titolo esecutivo. Il Tribunale convenne sul fatto che anche una ricognizione di debito ricevuta da notaio possa costituire titolo esecutivo, ma ritenne che, nel caso di specie, la ricognizione di debito non consentiva ‘ di determinare con certezza i contenuti ed i termini dell ‘ obbligazione pecuniaria ‘. La sentenza fu appellata dalla BHW.
La Corte d ‘ appello di Napoli, con sentenza 19.8.2021 n. 3101, accolse il gravame e rigettò l ‘ opposizione.
Ritenne la Corte d ‘ appello che:
-) l ‘ atto notarile posto dalla BHW a fondamento dell ‘ esecuzione era una ricognizione di debito che conteneva tutti gli elementi essenziali per stabilire il contenuto dell ‘ obbligazione;
-) il contratto di finanziamento stipulato inter partes era valido ed efficace;
-) la mutuataria ed il garante avevano ricevuto le prescritte informazioni precontrattuali;
-) il credito garantito da ipoteca non era incerto, ma futuro, con conseguente validità dell ‘ ipoteca;
-) il patto di interessi ultralegali possedeva i requisiti di forma richiesti dalla legge;
-) l ‘ eccezione di erroneità nel conteggio degli interessi pretesi dalla banca era tardiva;
-) l ‘ eccezione di usurarietà degli interessi pretesi dalla banca era rimasta indimostrata.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso unitario fondato su sei motivi ed illustrato da ampia memoria.
La BHW ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell ‘ articolo 474 c.p.c.. Sostengono che erroneamente il giudice d ‘ appello ha ritenuto che la banca fosse in possesso d ‘ un valido titolo esecutivo. Infatti – sostengono i ricorrenti esecuzione era una una
l ‘ atto notarile posto dalla BHW a fondamento dell ‘ scrittura privata autenticata contenente un assenso all ‘ iscrizione d ‘ ipoteca.
Tale atto pertanto poteva costituire un valido titolo esecutivo solo se avesse contenuto in modo chiaro l ‘ indicazione dell ‘ obbligazione, già sorta, che ne formava oggetto.
Quell ‘ atto tuttavia – proseguono i ricorrenti -‘ non conteneva l ‘ obbligazione ‘ per la quale fu intimato il precetto, in quanto:
in esso non si dava conto dell ‘ avvenuta erogazione della somma dalla banca alla mutuataria;
il contratto di mutuo subordinava l ‘ erogazione della somma di denaro alla consegna dell ‘ atto di concessione dell ‘ ipoteca.
Sicché, concludono i ricorrenti, non essendovi prova che la banca mutuante avesse già erogato una somma di denaro al momento di sottoscrizione dell ‘ atto di concessione d ‘ ipoteca, non poteva dirsi sorta l ‘ obbligazione di restituirla.
Il punto di caduta dell ‘ illustrazione del motivo di ricorso è che, non essendo sorta l ‘ obbligazione restitutoria, l ‘ atto di assenso all ‘ iscrizione di ipoteca non poteva contenere una ricognizione di debito, per l ‘ ovvia ragione che nessun debito era esistente.
1.1. Il motivo è per un verso inammissibile, e per altro verso infondato.
In primo luogo, è inammissibile perché lo stabilire se un atto giuridico unilaterale contenga o non contenga una ricognizione di debito, così come lo stabilire se si siano avverati o meno i presupposti o la condizione in facto cui quell ‘ atto subordina l ‘ assunzione d ‘ una qualsiasi obbligazione di dare o
garantire, sono altrettanti accertamenti di fatto e non questioni di diritto, come tali riservati al giudice di merito e non sindacabili in questa sede. Né gli attori hanno prospettato la violazione delle regole legali di ermeneutica
(artt. 1362-1371 c.c.).
1.2. Il motivo sarebbe stato comunque infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere.
Infatti, qualsiasi discussione sui limiti e sulle condizioni alle quali una dichiarazione unilaterale può costituire un titolo esecutivo è superflua nel presente giudizio, nel quale la dichiarazione unilaterale incorporata nell ‘ atto del 20.10.2005, e posta dalla BHW a fondamento dell ‘ esecuzione, è un atto sui generis. Esso, infatti, costituisce un unicum inscindibile col contratto di mutuo, del quale sono trascritte tutte le condizioni, e che è richiamato nell ‘ epigrafe. Quel che è stato ricevuto dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, dunque, non è stata una semplice dichiarazione di concedere un ‘ ipoteca o riconoscere un debito. Il notaio ha ricevuto una complessiva dichiarazione di conoscenza ed accettazione di tutti i patti del sottostante contratto di ‘risparmio edilizio’ , e tanto bastava a rendere quell ‘ atto un valido titolo esecutivo , in relazione all’obbligazione di restituzione del credito nascente dall’autoregolamentazione degli interessi delle parti che da quella combinazione derivava.
Col secondo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza d ‘ appello ha omesso di pronunciarsi sulla loro eccezione di nullità del precetto, derivante dal fatto che la notifica di esso non fu preceduta dalla notifica del titolo esecutivo.
2.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo, è inammissibile perché la censura con esso prospettata risulta nuova: i ricorrenti, infatti, non indicano – in violazione del precetto di cui all ‘ art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c. – in quale atto sia stata formulata nei gradi di merito.
In ogni caso, la suddetta eccezione vanamente si cercherebbe nell ‘ atto di citazione in opposizione notificato l ‘ 11.7.2014, in atti, tanto meno per come riportato in ricorso.
In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché la mancanza della previa notifica del titolo esecutivo è vizio da far valere con l ‘ opposizione agli atti esecutivi, e l ‘ eventuale omessa pronuncia sul relativo motivo di opposizione andava fatta valere col ricorso per cassazione, non con l ‘ appello.
Col terzo motivo i ricorrenti formulano due censure così riassumibili:
la sentenza è immotivata, e comunque erronea, nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione concernente la nullità del contratto stipulato inter partes ;
la sentenza è erronea nella parte in cui ha ritenuto valido il contratto suddetto; esso infatti si sarebbe dovuto ritenere:
b ‘ ) nullo per indeterminatezza dell ‘ oggetto;
b ” ) nullo ‘sotto il profilo causale per immeritevolezza dello scopo perseguito, ex art. 1322 c.c. ‘ .
Nella illustrazione del motivo, dopo avere denunciato la mancanza di motivazione ed illustrato i patti contrattuali (pp. 16-18), si sostiene che:
la durata del contratto era indeterminata;
l ‘ intreccio del rapporto di mutuo con quello di accantonamento del risparmio produceva una ‘ incertezza totale’ circa le somme che la mutuataria avrebbe dovuto restituire;
restava oscuro il piano di ammortamento del mutuo;
l ‘ipoteca era stata concessa a garanzia dipiù obbligazioni ‘ in palese violazione della disciplina legislativa italiana’ ;
il contratto non prevedeva criteri certi per la fissazione della data di ‘assegnazione’ del contratto (cioè, per quanto detto, la data di cessazione della fase di accantonamento, e di inizio della fase di restituzione del mutuo);
la quota di risparmio accantonata mensilmente (euro 230) era minore di quella contrattualmente prevista (euro 420);
g ) il contratto si era rivelato poco conveniente rispetto ad un ‘ordinario’ mutuo fondiario;
h) infine, i contraenti non avevano ricevuto nella fase precontrattuale una chiara informazione sui contenuti del contratto, e la Corte d ‘ appello aveva rigettato tale doglianza con una motivazione insufficiente.
3.1. La censura con cui si afferma che la sentenza d ‘ appello sarebbe nulla per mancanza di motivazione è inammissibile per due indipendenti ragioni.
3.1.1. In primo luogo, è inammissibile, perché qualsiasi vizio di motivazione della sentenza, pur nei limitati casi in cui esso è ancora prospettabile in sede di legittimità, può essere invocato con riferimento alla motivazione sugli accertamenti di fatto, ma non con riferimento alle decisioni a contenuto processuale, quale è lo stabilire se una eccezione sia formulata in modo generico o specifico.
D ‘ una decisione di tipo processuale, infatti (quale è, per l ‘ appunto, lo stabilire se una eccezione sia stata formulata in modo generico o specifico), tutto quel che deve stabilirsi è se essa sia conforme o meno alle regole del codice di rito, ma non se sia motivata. Proporre un motivo di ricorso per cassazione per sostenere che una decisione di tipo processuale sia viziata perché ‘immotivata’ significa proporre una censura inammissibile, come ripetutamente affermato da questa Corte ( ex plurimis, Sez. 2 – , Sentenza n. 24247 del 29/11/2016, Rv. 642198 – 01; Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 01. Secondo tutte queste decisioni, ‘ in tema di errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l ‘ esame diretto degli atti, indipendentemente dall ‘ esistenza o dalla sufficienza e logicità dell ‘ eventuale motivazione del giudice di merito sul punto’ ).
3.1.2. In secondo luogo, la censura di nullità della sentenza per mancanza di motivazione è inammissibile alla luce dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 07/04/2014.
Ivi si è stabilito che ‘ è denunciabile in cassazione solo l ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ‘ Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie: la motivazione della sentenza impugnata esiste ed è ben chiara: gli appellati (odierni ricorrenti), pur riproponendo in appello l ‘ eccezione di nullità, non ne chiarirono il fondamento giuridico, limitandosi ad una mera descrizione del contratto. E questa è per l ‘ appunto una motivazione, che esclude il vizio di nullità.
3.2. La censura con cui i ricorrenti contestano nel merito il giudizio di ‘genericità’ dell’ eccezione di nullità da essi formulata è inammissibile in rito, e comunque sarebbe manifestamente infondata nel merito.
Essa è innanzitutto inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, n. 6, c.p.c., così come costantemente interpretato da questa Corte.
Denunciare infatti l ‘ errore nella valutazione della specificità d ‘ una eccezione è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, ‘ si fonda ‘ sull’ atto processuale della cui erronea valutazione il ricorrente si duole.
Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l ‘onere di ‘indicarli in modo specifico’ nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.).
‘ Indicarli in modo specifico ‘ vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 6597 del 06/03/2023; Sez. L, Ordinanza n. 26936 del 13/09/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 11267 del
07/04/2022; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).
Di questi tre oneri, i ricorrenti non ne hanno assolto alcuno.
Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto della comparsa di costituzione e risposta in appello, con cui si assume essere stata riproposta l ‘ eccezione di nullità del contratto, non esaminata in primo grado perché assorbita.
La censura qui in esame, infatti, si sostanzia in queste poche righe: ‘ l ‘ eccezione de quo non è stata genericamente formulata. Il contratto (…) è stato descritto in modo puntuale, così come specificamente e in dettaglio sono state spiegate le ragioni di nullità eccepite’ .
Segue una lunga descrizione (pp. 17-20) del contratto, della quale non si dice espressamente – in violazione del precetto di cui all ‘ art. 366, n. 6, c.p.c. – se sia stata già esposta in quegli esatti termini nell ‘ atto d ‘ appello.
3.3. La censura di erroneità del giudizio di genericità dell ‘ eccezione di nullità è comunque infondata anche nel merito.
Nella comparsa di costituzione e risposta in appello gli odierni ricorrenti riproposero l ‘ eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell ‘ oggetto alle pp. 79, paragrafo ‘II.a’ (questa parte della comparsa di costituzione in appello è stata puntualmente trascritta dalla sentenza qui impugnata alle pp. 8-9, paragrafo 7).
In queste poche righe il contratto viene descritto in termini generali; segue l ‘ affermazione che esso è ‘ poco chiaro’ e contrastante con ‘ la disciplina legislativa italiana’ , per poi concludere che ad essere nulla sarebbe (non il contratto, ma) l ‘ iscrizione ipotecaria concessa a garanzia delle obbligazioni scaturenti dal contratto.
Correttamente, dunque, la Corte d ‘ appello ritenne generica la riproposizione dell ‘ eccezione di nullità. Essa, infatti, era innanzitutto formulata in termini ambigui, poiché non era chiaro se gli appellati avessero inteso invocare la nullità del contratto, dell ‘ ipoteca o di tutti e due; in secondo luogo, lasciava
all ‘ intuizione del giudicante riempire di contenuti la lamentata ‘poca chiarezza’ del contratto.
3.4. La ritenuta correttezza della valutazione con cui il giudice d ‘ appello ha ritenuto ‘generica’ la riproposizione dell’ eccezione di nullità rende irrilevanti tutte le ulteriori deduzioni svolte dai ricorrenti, con cui tornano ad invocare la nullità e l ‘ immeritevolezza del contratto.
Da un lato, infatti, la Corte d ‘ appello non ha esaminato nel merito la questione della nullità, limitandosi a ritenere ‘generica’ la suddetta eccezione: pertanto tutte le censure con cui i ricorrenti lamentano che la Corte d ‘ appello avrebbe erroneamente escluso la nullità del contratto sono inammissibili per estraneità rispetto alla ratio decidendi .
Dall ‘ altro lato, la ritenuta genericità della riproposizione in appello dell ‘ eccezione di nullità del contratto ne preclude il riesame in questa sede. Un ‘ eccezione generica infatti è un ‘ eccezione da ritenere non proposta, ovvero – in sede di gravame – non riproposta ex art. 346 c.p.c.. Ed un ‘ eccezione non riproposta in appello non può essere reiterata in sede di legittimità.
3.5. Nondimeno, poiché le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che ‘ in appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d ‘ ufficio la nullità ‘ ( Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014), e sebbene i ricorrenti non abbiano invocato la violazione di tale principio da parte del giudice d ‘ appello, reputa opportuno il Collegio aggiungere che il contratto posto a fondamento dell ‘ esecuzione, per come descritto dai ricorrenti, comunque non potrebbe dirsi nullo per mancanza di causa, né indeterminatezza dell ‘ oggetto, né potrebbe dirsi immeritevole ex art. 1322 c.c., e dunque nemmeno potrebbe ipotizzarsi nessuna violazione, da parte del giudice di merito, del principio di cui a SS.UU. 26242/14, sopra ricordato.
3.5.1. Quanto alla mancanza di causa, va ricordato – e lo ammettono gli stessi ricorrenti a p. 23 del ricorso – che erogare una somma di denaro a fronte della promessa che essa sarà restituita maggiorata degli interessi è di per sé una
causa , quale che sia la nozione di ‘causa’ cui si volesse aderire: vuoi quale scopo concreto dell ‘operazione, vuoi quale ‘funzione economicosociale’ del contratto.
3.5.2. Quanto all ‘ indeterminatezza dell ‘ oggetto, in primo luogo va evidenziato come i ricorrenti non trascrivono né riassumono esaurientemente su questo punto i patti contrattuali, né riferiscono esaurientemente il contenuto delle singole clausole (in spregio all ‘ onere già ricordato di cui all ‘ art. 366, n. 6, c.p.c.) . Si lamentano della ‘ incertezza totale sulla somma che la mutuataria dovrà corrispondere alla banca ‘, senza tuttavia illustrare – se non con affermazioni totalmente generiche, in larga parte mutuate dai precedenti atti del giudizio, a cominciare dall ‘ atto di citazione in opposizione – quali clausole, quali patti o quali interpretazioni contrattuali imposte da controparte renderebbero ‘ totalmente incerto ‘ il contenuto dell’ obbligazione della mutuataria.
In ogni caso, va ricordato come – secondo l ‘ insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte – un contratto oscuro nella sintassi od ambiguo nelle pattuizioni non è per ciò solo un contratto nullo.
Dinanzi a clausole contrattuali oscure il giudice deve ricorrere agli strumenti legali di ermeneutica (artt. 1362-1371 c.c.) e non ad un giudizio di nullità od immeritevolezza. La clausola oscura andrà dunque interpretata, in mancanza di altri criteri, almeno in modo che le si possa dare un senso (artt. 1371 c.c.), oppure contra proferentem , ex art. 1370 c.c. (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 5657 del 23/02/2023, § 2.4 dei ‘Motivi della decisione’).
I ricorrenti, tuttavia, in alcun modo spiegano le ragioni per le quali le lamentate incertezze dei patti contrattuali (che per di più, come già detto, non vengono nemmeno adeguatamente illustrate) non siano superabili nemmeno ricorrendo alle regole legali di interpretazione dei contratti.
3.5.2. Quanto, infine, alla lamentata ‘immeritevolezza’ del contratto ex art. 1322 c.c., anche in questo caso deve escludersi che la Corte d ‘ appello, non ravvisandola ex officio , sia incorsa in un errore di diritto.
Secondo i ricorrenti, il contratto stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sarebbe immeritevole perché:
(a ) ‘complesso’;
(b ) ‘meno conveniente rispetto ad un mut u o tradizionale’ ;
( c) ‘indeterminato’ ;
(d) non preceduto da adeguata informazione.
Premesso che la censura sub (c) duplica l ‘ eccezione di nullità per indeterminatezza dell ‘ oggetto, della quale si è già detto, mentre la censura sub (d) duplica quella contenuta nel quarto motivo, di cui si dirà tra breve, le restanti censure sono infondate alla luce dei princìpi stabiliti da Cass. Sez. U – , Sentenza n. 5657 del 23/02/2023 (alla cui motivazione può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.), princìpi che possono così sintetizzarsi:
-) un contratto atipico non può dirsi nullo o immeritevole ex 1322 c.c. sol perché aleatorio;
-) un contratto atipico non può dirsi nullo o immeritevole sol perché rivelatosi sconveniente;
-) un contratto atipico non può dirsi nullo o immeritevole sol perché poco chiaro: in questo caso – come accennato – infatti soccorreranno le regole legali di ermeneutica, non la sanzione di nullità;
-) ‘ il diritto dei contratti non è un egualitario letto di Procuste che imponga l ‘ assoluta parità tra le parti quanto a condizioni, termini e vantaggi contrattuali ‘ , con la conseguenza che un contratto le cui prestazioni non si equivalgano non potrà dirsi per ciò solo nullo, né è consentito al giudice per questa sola ragione manomettere i patti siglati dalle parti.
Col quarto motivo è investita la sentenza d ‘ appello nella parte in cui ha rigettato l ‘ eccezione di nullità del patto di interessi.
Esso contiene due censure.
Con una prima censura i ricorrenti sostengono che la sentenza sarebbe ‘carente di motivazione’ nella parte in cui ha rigettato l ‘ eccezione di nullità del patto di interessi ultralegali per indeterminatezza.
Con una seconda censura sostengono che la Corte d ‘ appello, nel rigettare l ‘ eccezione di nullità del patto di interessi, si è limitata a rilevare che quel
patto fu approvato per iscritto. Deducono tuttavia i ricorrenti che la mera pattuizione per iscritto del saggio di interessi non era sufficiente, e che ‘ in mancanza di specifiche indicazioni in ordine alla durata, alla tipologia di ammortamento ed al regime finanziario adottato per la capitalizzazione degli interessi a seguito dell ‘ assegnazione del mutuo, il dato numerico indicato risulti insoddisfacente ed indeterminato con conseguente applicazione dell ‘ art. 117 TUB ‘ .
L ‘ illustrazione del motivo prosegue esponendo che tali indicazioni nel caso di specie mancarono e che comunque i patti contrattuali erano particolarmente sconvenienti per il mutuatario.
4.1. Nella parte in cui lamenta la ‘carenza di motivazione’ il motivo è inammissibile, in base ai princìpi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/14 e già in precedenza richiamati.
4.2. Anche nella parte restante il motivo è inammissibile.
La Corte d ‘ appello ha esposto in motivazione che NOME COGNOME e NOME COGNOME si erano doluti con l ‘ atto di opposizione a precetto della ‘ nullità della clausola con cui sono stati pattuiti interessi ultralegali per indeterminatezza’ e violazione dell ‘ art. 117 del d. lgs. 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) e, dunque, per difetto di forma scritta.
Nella sentenza impugnata, pertanto, non si fa cenno a censure, proposte ritualmente con l ‘ atto di opposizione all ‘ esecuzione, concernenti la questione dell ‘ insufficienza dell ‘indicazione nel ‘documento di sintesi’ del patto scritto di interessi, se non accompagnato dall ‘ indicazione dei criteri di ammortamento.
Delle due, pertanto, l ‘ una:
-) se effettivamente la censura prospettata col quarto motivo è nuova, essa è inammissibile per ciò solo;
-) se la censura prospettata col quarto motivo fu ritualmente introdotta sin dal primo grado, sarebbe stato onere dei ricorrenti – da un lato – indicare in che termini ed in quale atto fu proposta, giusta la previsione dell ‘ art. 366,
6, c.p.c.; e dall ‘ altro lato impugnare la sentenza d ‘ appello per omessa pronuncia.
Non sarà superfluo aggiungere, sotto questo profilo, anche per i fini di cui all ‘ art. 88 c.p.c., che vanamente nell ‘ atto di citazione in opposizione a precetto si cercherebbe la censura prospettata col quarto motivo di ricorso per cassazione. Ivi, infatti, quanto agli interessi gli opponenti si limitarono a dedurre che la somma pretesa col precetto ‘non trovava riscontro’ nei patti contrattuali.
Col quinto motivo è censurata la sentenza d ‘ appello nella parte in cui ha rigettato l ‘ eccezione di erroneità dei conteggi contenuti nel precetto. Sostengono i ricorrenti che sul punto la sentenza sarebbe priva di una motivazione comprensibile.
5.1. Il motivo è inammissibile per estraneità rispetto al contenuto effettivo della sentenza impugnata. ‘, evidentemente riferendo tale qualificazione al momento di formulazione di
La Corte d ‘ appello, infatti, ha ritenuto l ‘ eccezione di cui si discorre ‘ tardiva quella: e questa ratio decidendi non viene censurata dal motivo in esame.
Col sesto motivo i ricorrenti lamentano la mancanza di pronuncia sulla eccezione con cui fu contestata la sottoscrizione del contratto di mutuo.
6.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato, per più ragioni. In primo luogo, è inammissibile perché i ricorrenti non indicano, in violazione del precetto imposto a pena di inammissibilità dell ‘ articolo 366 n. 6, c.p.c., in quale atto ed in quali termini prospettarono l ‘ eccezione del cui mancato esame si dolgono.
6.2. In secondo luogo, è infondato perché la Corte d ‘ appello, ripetutamente menzionando il contratto di mutuo, escludendone la nullità e ritenendo assolta l ‘ informazione precontrattuale per esso dovuta, ha per ciò solo
implicitamente mostrato di ritenerlo valido ed efficace: dunque una omessa pronuncia non vi fu.
6.3. In terzo luogo, è infondato perché l ‘ esecuzione fu iniziata sulla base d ‘ una ricognizione di debito, sicché non era onere della BHW dimostrare l ‘ esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma era onere degli opponenti, in base ai generali principi in materia ed all’inversione dell’onere della prova prodotta dalla figura negoziale in discorso, dimostrare l ‘ inesistenza della loro obbligazione.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della