SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1676 2025 – N. R.G. 00001840 2022 DEPOSITO MINUTA 30 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott.ssa
NOME
COGNOME Presidente/Consigliere
dott.
Leonardo
COGNOME Consigliere rel.
dott.ssa
NOME
COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
– S E N T E N Z A –
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 17.10.2022 al n. 1840 del R.G. Affari Contenziosi dell’anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 382/2022 del 28/06/2022
promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Prato, INDIRIZZO presso e nello studio degli Avv.ti NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME che la rappresentano e difendono come da mandato allegato
– appellante –
contro
elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da mandato allegato
– appellato – avente ad oggetto: opposizione all’esecuzione ( contratto di mutuo)
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l’appellante ‘… Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, pronunciata ogni declaratoria del caso, per i motivi tutti suesposti: Nel merito: accogliere il presente appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata: accertata l’inidoneità del contratto di mutuo condizionato e/o comunque di ogni altro titolo di cui in premessa a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., dichiarare l’invalidità e/o nullità assoluta del precetto notificato da alla in data 18.10.2018, ovvero dichiararne comunque l’inefficacia, con ogni conseguenziale pronuncia del caso; Nel merito in via principale ed in ogni caso: accertare e dichiarare l’usurarietà e/o comunque l’illegittimità degli interessi di cui in premessa così come convenuti relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. Rep. n. 341303, Racc. n. 23.146, del 13.07.2007, registrato a Prato il 18.07.2007 al n. 8736, stipulato tr e l (or e per l’effetto, rideterminato il piano di ammortamento, operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, condannare parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme corrisposte e non dovute pari ad € 619.496,42 ovvero quella diversa somma che risulterà dalla espletanda istruttoria; condannare comunque la banca resistente e/o l
(quindi la , al risarcimento di tutti i danni subiti dalla per la violazione del dovere di buona fede e correttezza e trasparenza da parte della banca e quindi al pagamento in favore della società ricorrente di quelle somme che saranno liquidate, anche in via equitativa, dall’adito Giudice; Nel merito ed in subordine: accertare l’esistenza dei vizi di cui in premessa relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. Rep. n. 341303, Racc. n. 23.146, del 13.07.2007, registrato a Prato il 18.07.2007 al n. 8736, stipulato tra e del e la (ora e per l’effetto, rideterminato il piano di ammortamento sulla base dell’art. 1815 II comma c.p.c. ovvero del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. ovvero
del tasso legale ex art. 1284 c.c. nonché operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, determinare e dichiarare il rapporto di dare/avere tra le parti; Nel merito e in ogni caso: accertata l’inidoneità del contratto di mutuo condizionato e/o comunque di ogni altro titolo di cui in premessa a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., dichiarare l’invalidità e/o nullità assoluta del precetto notificato da alla in data 18.10.2018, ovvero dichiararne comunque l’inefficacia, con ogni conseguenziale pronuncia del caso e, quindi, accertata e dichiarata l’illegittimità della procedura esecutiva, condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti da e pari ad € 930.000,00 pari al prezzo di aggiudicazione dell’immobile, per l’illegittima vendita del bene staggito, ovvero a quella diversa somma che sarà liquidata anche d’ufficio, il tutto a norma dell’art. 96, comma II, c.p.c. In via istruttoria: si chiede sin da ora disporsi idonea CTU contabile volta ad accertare l’esistenza dei vizi di cui in premessa nonché alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti. Vinte le spese, anche della fase cautelare …’; per l’appellata : ‘…voglia la Corte d’Appello di Firenze rigettare l’impugnazione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi …’.
– FATTO E DIRITTO –
I. Il fatto e il giudizio. Con atto di citazione ritualmente notificato (d’ora in poi, soltanto ‘ ‘) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Prato, -per essa mandataria (d’ora in poi, soltanto ‘ ) in opposizione all’esecuzione intrapresa da quest’ultima su titolo esecutivo stragiudiziale costituito da contratto di mutuo.
I.1. L’opponente eccepiva la inidoneità del contratto di mutuo ipotecario, rogitato dal Notaio dott. in data 13-7-2007, a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., e nel merito, contestava l’eccessività delle somme versate a titolo di interesse considerato usurario. Chiedeva altresì di rideterminare tali interessi ex art. 117 TUB per l’indeterminatezza dell’oggetto. Lamentava, inoltre, l’eccessività
delle somme per le quali si era proceduto ad esecuzione forzata, oltre la violazione dell’obbligo di negoziazione ed esecuzione secondo buona fede da parte dell’istituto bancario. Si costituiva in quella sede la quale contestava la narrativa di controparte deducendo la piena idoneità del titolo esecutivo che aveva portato all’esecuzione immobiliare intrapresa e la debenza delle somme precettate a titolo di interesse. Contestava, inoltre, qualsivoglia diritto a titolo risarcitorio preteso da controparte. La causa era istruita attraverso produzioni documentali e riservata in decisione.
I.2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Prato così decideva: ‘… RESPINGE l’opposizione all’esecuzione. CONDANNA l’attore, , a rifondere al convenuto, , le spese di lite per il presente giudizio, fase cautelare, che si quantificano in € 7.134 oltre spese generali, cap e iva, se dovuta. CONDANNA l’attore, , a rifondere al convenuto, , le spese di lite per il presente giudizio, fase di merito, che si quantificano in € 10.343 oltre spese generali, cap e iva, se dovuta…’ . Il Tribunale di Prato, in particolare, respingeva la richiesta di CTU di parte attrice in quanto esplorativa. Respingeva altresì tutti e quattro i motivi di parte attrice perchè ritenuti infondati in quanto aveva applicato nel rispetto del principio di buona fede tassi non usurari in forza di un contratto di mutuo valido ed efficace.
I.3. In questa sede, appellava la sentenza di cui in epigrafe. In particolare, l’appellante lamentava i seguenti specifici motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 474, 115, 116, 132 c.p.c.: il Giudice di prime cure aveva erroneamente accertato l’idoneità del contratto quale titolo esecutivo efficace; lamentava, in particolare, che la controparte aveva sottoscritto un contratto di mutuo condizionato – pertanto inidoneo a costituire titolo esecutivo ex art 474 c.p.c.senza l’erogazione effettiva del corrispettivo mutuato; 2) violazione e/o falsa applicazione artt. 117, 119 D.lgs 385/1993 e ss mod. (TUB), L. 108/1996, art. 23 D.lgs 58/1998 e ss mod. (TUF), artt. 1325, 1326, 1418, 1421, 1423, 1424, 1439, 1813, 1815 II comma c.c., artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 644 c.p.; lamentava, in particolare,
l’illegittimità degli interessi passivi applicati, nonché la loro indeterminatezza ed indeterminabilità in relazione all’oggetto del contratto. Lamentava, altresì, l’usurarietà degli interessi del contratto di mutuo stipulato con ; 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 comma c.c., artt. 115, 116, 132 e 194 c.p.c.: in particolare, l’appellante lamentava che il Giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato l’istanza di CTU perchè ritenuta esplorativa; pertanto, insisteva per l’ammissione della CTU in quanto indispensabile per la decisione del giudice in ordine ai motivi sopra lamentati; 4) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 ss c.c. e artt. 115, 116, 132 c.p.c.: lamentava in particolare la ‘…applicazione dei tassi -costi diversi da quelli ‘facciali’…’ e la non corretta informazione in conformità agli standard di diligenza qualificata dell’operatore professionale in sede contrattuale; concludeva come in epigrafe. Si costituiva l’appellata la quale, nel riaffermare che il contratto di mutuo stipulato con la costituiva idoneo titolo esecutivo per l’avvio del procedimento di esecuzione forzata, contestava tutto quanto dedotto da parte appellante in quanto infondato in fatto e in diritto, riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata e riproponendo le difese già svolte in primo grado, anche con riferimento al tasso legittimo e alla determinabilità degli interessi pattuiti. Concludeva come trascritto in epigrafe. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
II. Il merito. L’appello è infondato e pertanto va respinto.
II.1. Quanto al primo motivo, dagli atti risulta che la somma concessa a mutuo è stata erogata mediante accreditamento di essa sul conto corrente intestato alla con l’obbligo univoco di quest’ultima di restituirla. Risulta infatti dal contratto di mutuo che ‘ La parte mutuataria ritira la relativa contabile e, con sottoscrizione del presente atto, rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza dell’importo accreditato ‘, e che ‘ La parte mutuataria si impegna a non prelevare dal citato conto corrente (che pertanto resta indisponibile) fino a quando non sarà
trascorso il termine di 10 giorni a partire dalla data dell’iscrizione ipotecaria e comunque soltanto dopo che si siano verificati gli adempimenti e le condizioni di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), del presente articolo ‘. Pertanto, il contratto di mutuo sopra richiamato -che costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante -non determina, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, un’erogazione fittizia o una consegna della somma soltanto apparente: infatti, in seguito ad una traditio dell’importo mutuato attraverso la costituzione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario, si prevede anche un contestuale impegno della ad eseguire determinati adempimenti prima di poter prelevare la somma mutuata, in piena conformità all’orientamento prevalente della Suprema Corte (cfr., in tal senso, la recente Cassazione civile, SSUU, 06.03.2025 n. 5968; cfr., esattamente in termini, anche precedentemente id., Sezione III n. 9229/2022).
II.2. Quanto al secondo motivo, come correttamente disposto dal Giudice di prime cure, l’appellante non ha fornito in giudizio l’indicazione di quali interessi usurari siano stati applicati in concreto , avuto riferimento all’interesse applicato e all’interesse soglia vigente: l’analisi dell’appellante è stata condotta solo in astratto con riferimento esclusivo alla prospettazione della restituzione di tutti gli interessi corrisposti in relazione agli interessi moratori pattuiti, senza un’analisi in concreto di quelli poi effettivamente applicati dalla banca, in piena conformità all’indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite (n. 19597/2020).
II.3. Quanto agli ultimi due motivi, che per loro connessione possono essere trattati simultaneamente, vale evidenziare che le doglianze dell’appellante in ordine all’omissione delle modalità di calcolo del tasso di interesse applicato sono genericamente formulate e, pertanto, non permettono all’odierno Giudicante di ricostruire l’asserita divergenza fra il costo del denaro come contrattualmente convenuto e come pretensivamente applicato (in particolare, non vengono indicati dall’appellante gli erronei calcoli degli interessi sulle relative rate di mutuo e le relative modalità di calcolo degli stessi in relazione al loro corretto conteggio). Tale assorbente accertamento se da un lato rende insussistente la pretesa condotta lesiva –
in quanto poco trasparente -della dall’altro lato non consente neppure l’espletamento di CTU contabile sul punto, atto istruttorio che si rivelerebbe, effettivamente, meramente esplorativo.
III. Le spese. Quanto alle spese di lite, atteso il complessivo esito della lite e la natura della controversia, caratterizzata da recenti interventi giurisprudenziali in materia che nel loro sviluppo rendono difficoltosa la complessiva interpretazione normativa, sia in rito che nel merito, sussistono i presupposti per la compensazione di esse nel presente grado di giudizio.
– PER QUESTI MOTIVI –
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di – e per essa la mandataria avverso la
sentenza del Tribunale di Prato n. 382/2022 del 28.06.2022, così provvede:
respinge l’appello;
compensa integralmente le spese di lite;
dà atto che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13/1 quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell’art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 03.06.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE NOME COGNOME NOME COGNOME