Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9060 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9060 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12518/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE nella persona del rappresentante legale in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di FIRENZE n. 668/2023 depositata il 03/04/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2007 tra NOME COGNOME e la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio intercorse contratto di mutuo:
il cui art. 1, al comma 3, prevedeva che: <>; mentre, al comma 4, prevedeva che: <>;
b) ed il cui art. 10, al comma 1, prevedeva che: <>.
A seguito del rigetto dell’istanza di sospensione (prima, da parte del giudice dell’esecuzione; e, poi, dal Tribunale di Pistoia, in fase
di reclamo), il COGNOME proponeva ex art. 615 c.p.c. opposizione all’esecuzione promossa nei suoi confronti da Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio (poi cedente il credito a RAGIONE_SOCIALE.lRAGIONE_SOCIALE, odierna parte resistente), sostenendo che il contratto di mutuo ex adverso azionato non fosse idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., trattandosi di mutuo condizionato ed essendo quindi il relativo diritto di credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; deduceva infatti che, dovendo intendersi condizionata l’erogazione della somma mutuata, egli di quest’ultima non avrebbe conseguito la giuridica disponibilità, in contrasto con la necessaria realità del contratto di mutuo.
La società convenuta, nel costituirsi, contestava i motivi di doglianza avversari e chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 715/2020, rigettava la domanda attorea non ritenendo ravvisabile, nel caso di specie, un’ipotesi di mutuo ‘condizionato’, argomentando sul fatto che, ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo, non è necessaria la materiale traditio rei della cosa (nella specie, somma di denaro), essendo invece sufficiente che di essa la parte mutuataria consegua l’effettiva disponibilità giuridica, con la consegna di assegno circolare intestato al mutuatario o con la costituzione della somma in deposito o in pegno o ancora con l’accreditamento della somma su c/c vincolato. Tale ultima circostanza, secondo il giudice di primo grado, si era realizzata nel caso specifico. Il mutuatario, infatti, aveva ricevuto accredito su c/c della somma mutuata, entrando quindi nella piena disponibilità giuridica della medesima; mentre il ‘differimento’ menzionato nel testo del contratto si riferiva esclusivamente alla possibilità di prelevare l’importo versato. Infatti, sempre secondo il giudice di primo grado, l’espressione ‘condizioni’ contenuta nell’art. 1 del contratto presentava natura atecnica, non trattandosi di condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 1353 ss. c.c., quanto piuttosto di prestazioni contrattuali, alle quali la parte mutuataria si era obbligata
e il mancato adempimento delle quali era idoneo a determinare (non già l’inefficacia definitiva del contratto, come sarebbe se si fosse trattato di condizioni vere e proprie, bensì) la possibilità di risoluzione per inadempimento del mutuatario.
Avverso la pronuncia del giudice di primo grado, proponeva appello il COGNOME deducendo che il primo giudice aveva riconosciuto natura di titolo esecutivo al mutuo azionato sull’erroneo presupposto, ai fini della verificazione dell’effetto traslativo, del conseguimento da parte del mutuatario della sola disponibilità giuridica della somma erogata. Deduceva che, nel caso di specie, era totalmente assente il requisito della traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica, in quanto la banca non aveva creato in suo favore un autonomo titolo di disponibilità (sì da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della somma medesima al patrimonio di quest’ultimo). Dall’esame delle clausole contrattuali, secondo l’allora appellante, emergeva come la somma mutuata, benché fosse stata dichiarata come erogata e quietanzata, in realtà, era stata costituita, presso la stessa banca, in deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a suo carico, e, pertanto, era rimasta vincolata e giacente presso la banca (e, dunque, per lui non disponibile).
Si costituiva anche nel giudizio di appello la RAGIONE_SOCIALE reiterando le difese esposte in primo grado e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 668/2023, rigettando l’impugnazione, confermava la sentenza di primo grado, condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali relative al grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il COGNOME che ha chiesto la distrazione delle spese processuali.
Ha resistito la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore della società resistente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che:
<<Il giudice di primo grado, infatti, ha applicato correttamente il principio, affermato in modo ormai pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui 'Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali'.(così, da ultimo, Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022).
<<Ebbene, dal contratto in atti risulta che la somma concessa a mutuo fu erogata mediante accreditamento su conto corrente intestato a NOME COGNOME. È scritto nel contratto medesimo che 'la parte mutuataria, che ritira la relativa contabile, con la sottoscrizione del presente contratto rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza', anche se 'il prelevamento di detta somma dal citato conto corrente potrà avvenire dopo che sia trascorso il termine di dieci giorni a partire dall'iscrizione ipotecaria di cui al successivo art. 4 e dopo che si siano verificate le condizioni e gli adempimenti di seguito previsti…'.
<>.
Premette il ricorrente che, in via generale, in caso di consegna della somma e contestuale costituzione in pegno o deposito, non vi è traditio , in quanto in tal caso la consegna della somma è solo fittizia (essendo destinata a restare nella disponibilità della banca quale pegno o deposito vincolato).
Osserva che, comunque, nel caso di specie vi è stato l’accredito diretto su un conto di deposito, le cui somme sarebbero state messe dall’istituto di credito a disposizione del mutuatario solo all’avverarsi di una serie di condizioni.
Sostiene che nel caso di specie il contratto di mutuo non può avere valore di titolo esecutivo, in quanto, perché ciò avvenga, è necessario che il mutuante crei un titolo autonomo in favore del mutuatario che consenta allo stesso di disporre liberamente dell’importo mutuato, non solo senza la intermediazione necessaria del mutuante ma anche senza il di lui gradimento, perché solo in questo modo la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario che ne acquisisce la piena disponibilità giuridica.
Dopo aver ripercorso parte dell’art. 1 del contratto, sottolinea che allo stesso seguono tutta una serie di condizioni, a fronte delle quali si dichiara espressamente alla lettera a) che la somma concessa a mutuo ‘ pertanto resta indisponibile ‘.
In definitiva, sotto questo profilo, secondo il ricorrente, la stessa lettera del contratto esclude la disponibilità della somma in capo al mutuatario, con la conseguenza che, non essendovi stata traditio , il
mutuo non si sarebbe perfezionato e quindi non vi sarebbe il titolo esecutivo, con la conseguenza che la controparte non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Aggiunge che, ai sensi dell’art. 10 del contratto, in caso di mancato avveramento di alcune condizioni, l’istituto mutuante è autorizzato a trattenere l’importo depositato in pagamento del proprio credito mediante compensazione.
Invocando il principio affermato da Cass. n. 41791/2021, osserva che il contratto di mutuo, quand’anche perfezionato e valido, per valere come titolo esecutivo, non per questo integra ex se automaticamente un valido titolo esecutivo.
Rileva che nel caso di specie il contratto di mutuo è assistito da una clausola di garanzia, con la conseguenza che il finanziamento, pur erogato, risulta garantito da deposito condizionato all’inadempimento del mutuatario agli obblighi documentali da adempiere per ottenere l’erogazione dell’importo.
Sostiene che, in presenza di tale patto, l’atto di mutuo per cui è ricorso non riconosce il credito liquido, certo ed esigibile della banca a ricevere il pagamento dal mutuatario, ma documenta una somma in possesso del creditore, con funzione autosatisfattiva, che tornerà in possesso del mutuatario all’avverarsi di determinate condizioni, solo il cui avveramento farà sorgere il diritto certo liquido ed esigibile a ricevere somme di denaro dall’opponente.
In definitiva, sotto questo ulteriore profilo, secondo il ricorrente, avendo le parti inserito nel mutuo uno strumento convenzionale di ‘autotutela esecutiva’ (che assicura alla Banca finanziatrice la possibilità, in caso di inadempimento del finanziato agli obblighi dettagliatamente previsti nel contratto di mutuo, di incamerare la somma erogata e costituita in deposito, allo scopo di soddisfare le sue ragioni creditorie), in sede esecutiva giudiziale, affinché il credito possa essere ritenuto ‘attuale e certo’ serve la dimostrazione della
caducazione della garanzia autoesecutiva rappresentata dal deposito cauzionale, per mancato avveramento della condizione sospensiva ad essa accessoria, da documentarsi anch’essa per atto pubblico. Poiché tanto non si verifica nel caso di specie, anche sotto questo ulteriore profilo, il contratto di mutuo azionato non ha natura esecutiva.
Il ricorso non è fondato alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite in pendenza del giudizio di legittimità.
Occorre premettere che questa Corte con sentenza n. 12007/2024 – nell’affrontare una questione di diritto concernente non semplicemente la sussistenza e la validità del contratto di mutuo, ma la efficacia di titolo esecutivo del contratto di mutuo posto che conteneva ulteriori pattuizioni tra le parti – ha affermato il principio per cui:<<nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata
autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma».
Ciò posto, sulle problematiche correlate al contratto di mutuo sono intervenute di recente le Sezioni Unite con la sentenza n. 5841/2025, in tema di mutuo solutorio, nonché con la sentenza n. 5968/2025, in tema di mutuo condizionato e cauzionato.
Precisamente, le Sezioni Unite, con sentenza n. 5841 hanno stabilito che: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo»; mentre con sentenza n. 5968/2025, nel risolvere una questione ad esse rimessa con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., hanno stabilito che: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in
deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
In particolare, nella motivazione di detta ultima sentenza (cfr. punti 15 e 16), le Sezioni Unite hanno affermato che: «Si ha mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194 …) quando la stessa erogazione – o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali».
Pertanto, per il mutuo condizionato, che presenti cioè le caratteristiche appena descritte, si rende necessario il secondo atto formale, di constatazione o attestazione dell'effettiva erogazione della somma; mentre per il mutuo poco prima descritto, definibile come cauzionato in modo atipico, il contratto tra l'erogante e il ricevente implicando la messa a disposizione, benché solo tecnica o giuridica e finanche caratterizzata dalla promessa di svincolo al verificarsi di determinati successivi accadimenti, della somma mutuata – integra gli elementi non solo del contratto di mutuo pieno e perfetto, ma pure del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, la pattuizione accessoria subordina espressamente la concreta disponibilità della somma al verificarsi di alcuni accadimenti anche dipendenti dal mutuatario: ma la fattispecie
rientra de plano in quella oggetto della richiamata Cass. Sez. U. 5968/2025, secondo quanto si è appena precisato.
In definitiva, in conformità dei principi di diritto da ultimo affermati dalle Sezioni Unite, correttamente, così integrata la motivazione della corte territoriale con le argomentazioni come definitivamente puntualizzate dalla ripetuta pronuncia nomofilattica, è stato ritenuto che il contratto di mutuo per cui è ricorso, presentando i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce idoneo titolo esecutivo per promuovere un'azione esecutiva.
Nonostante il rigetto del ricorso, è di giustizia la compensazione integrale tra le parti dele spese del presente giudizio, essendo il ricorso risultato non fondato alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite in pendenza del giudizio.
Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ' importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell ' art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ' ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025, nella camera di consiglio