Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13524 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13524 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20474/2022 R.G. proposto da
COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avv. NOME COGNOME controricorrente – avverso la sentenza n. 800/2022 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 8 aprile 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME domandò giudizialmente la condanna di NOME COGNOME al pagamento di somme, a vario titolo elargite a suo beneficio in pendenza di una relazione sentimentale con ella intercorsa.
In punto di fatto e per quanto ancora d ‘ interesse, rappresentò:
-) di avere pagato, quale condebitore della convenuta, l ‘ importo di euro 23.000 a favore della Cassa di risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A., a definizione della posizione debitoria, somma di cui chiedeva la ripetizione ai sensi dell ‘ art. 1299 cod. civ.;
-) di aver pagato, quale garante della convenuta, in favore di Banca delle Marche l ‘ importo di euro 20.870 (in dettaglio: euro 14.870 mercé trattenute operate sulla retribuzione per effetto di pignoramento presso terzi eseguito dal creditore; euro 6.000 con versamento a saldo e stralcio), somma di cui chiedeva la ripetizione ex art. 1950 cod. civ..
Nel costituirsi, oltre al rigetto delle avverse istanze, NOME COGNOME chiese il riconoscimento di un proprio controcredito nei confronti dell ‘ attore (causalmente ascritto a rimborso pro quota di importi versati per estinzioni di conti correnti ed aperture di credito cointestati), eccependolo in compensazione e formulando domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle quote di spese sostenute, in corso di convivenza, anche nell ‘ interesse dell ‘ attore.
All ‘ esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Rimini, rigettate le eccezioni e le domande della convenuta, la condannò al pagamento in favore dell ‘ attore della somma di euro 32.370, oltre interessi.
In parziale accoglimento dell ‘ appello interposto dalla convenuta, la decisione in epigrafe indicata, riconosciuta la spettanza in favore dell ‘ impugnante della somma di euro 3.852,45, ha confermato il capo della prima sentenza relativo al credito di NOME COGNOME e – operata la compensazione tra i rispettivi crediti – ha condannato NOME COGNOME a pagare euro 28.517,55, oltre interessi.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per cinque motivi.
Resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380-bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
1.1. Il primo motivo denuncia « violazione dell ‘ art. 132, secondo comma, num. 4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in armonia con l ‘ art. 111, sesto comma, Cost., per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, rilevante ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. ».
Ad avviso della ricorrente, la sentenza è inficiata da motivazione apparente laddove ha ritenuto « provato documentalmente » il pagamento da parte di NOME COGNOME della somma di euro 23.000 (invece corrisposta dal di lui padre, NOME COGNOME) e di euro 6.000 (invece corrisposta dal di lui fratello, NOME COGNOME).
Reputa altresì erronea l ‘ affermazione della spettanza al COGNOME dell ‘ importo di euro 23.000, asseritamente pagato a saldo e stralcio del decreto ingiuntivo n. 864/2006 del Tribunale di Rimini, in mancanza della produzione in giudizio di tale decreto, ignoto nel contenuto e mai notificato alla ricorrente.
1.2. Il secondo motivo lamenta violazione « degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Rileva che nel libello introduttivo del primo grado di giudizio NOME COGNOME aveva esposto di essere « l ‘ effettivo pagatore » delle somme di euro 23.000 ed euro 6.000, mentre soltanto nella comparsa di costituzione in appello, a seguito alle contestazioni della convenuta, aveva rappresentato di essere erede del padre (in ordine alla somma di euro 23.000) e dedotto che la somma di euro 6.000 era stata pagata dal fratello NOME, senza nemmeno spiegare in base a quale titolo tale somma era domandata in ripetizione.
Ravvisa in siffatte modifiche una domanda nuova, come tale inammissibile in appello.
1.3. Il terzo motivo prospetta « errato svolgimento del giudizio presuntivo dell ‘ art. 2729 cod. civ., rilevante ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
La doglianza censura la decisione resa sul terzo motivo di appello, con il quale la odierna ricorrente aveva lamentato la violazione dell ‘ art. 1950 cod. civ. per non aver il COGNOME « distinto tra ciò che è stato pagato a titolo di fideiussione rispetto a ciò che invece è stato pagato per i procedimenti di cognizione ed esecuzione ».
Imputa, in sintesi, alla Corte territoriale di avere affermato, in mancanza di elementi presuntivi in tal senso, la conoscenza da parte di NOME COGNOME dell ‘ azione esecutiva promossa dalla banca per recuperare il credito nei confronti del garante.
1.4. Con il quarto motivo, per « falsa applicazione dell ‘ art. 1950 cod. civ. rilevante ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. », parte ricorrente sostiene che, avendo NOME COGNOME in veste di garante, adempiuto all ‘ obbligo di denuncia soltanto con la raccomandata del novembre 2012 (quando, cioè, il pignoramento presso terzi aveva già prodotto i suoi effetti per complessivi euro 14.870), il diritto di regresso non era integrale, « non potendo opporre al debitore principale quelle spese derivanti dal precetto e dal pignoramento (competenze, spese vive ed imposte) maturate in epoca anteriore » alla comunicazione.
1.5. Il quinto motivo, per « falsa applicazione dell ‘ art. 1965 cod. civ. rilevante ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. », contesta la imputazione della somma di euro 6.000, pagata a gennaio 2013, « a copertura delle spese che il fideiussore ha sostenuto dopo che ha dichiarato al debitore principale le istanze proposte contro di lui ».
I primi due motivi – da scrutinare congiuntamente, siccome relativi al medesimo capo di pronuncia – sono fondati, nei sensi in appresso puntualizzati.
r.g. n. 20474/2022 Cons. est. NOME COGNOME
2.1. In ordine alla domanda di ingiustificato arricchimento relativa agli importi di euro 23.000 ed euro 6.000, la sentenza così motiva: « risulta documentalmente provato il pagamento, da parte di COGNOME NOME, delle somme di euro 23.000 (è stato prodotto il certificato di decesso del padre COGNOME NOME che ha eseguito il pagamento ed incontestata la qualifica di erede del figlio) e di euro 6.000 (vi è in atti la dichiarazione di pugno sottoscritta dal fratello, COGNOME NOME, nella quale questi afferma che ‘non ho più nulla a pretendere’ sui bonifici effettuati ‘per conto debiti di Mazzoni RAGIONE_SOCIALE‘) ».
Il trascritto passaggio argomentativo (in cui soltanto si esaurisce l ‘ attenzione dedicata dal giudice territoriale alla questione) si risolve, in tutta evidenza, in una serie di affermazioni meramente apodittiche, siccome non assistite dalla enunciazione degli elementi fattuali e delle prove da cui è tratto il convincimento circa l ‘ avvenuto pagamento e circa la giuridica riferibilità dello stesso all ‘ allora parte appellata.
Quanto al primo profilo, manca invero l ‘ indicazione dei documenti costituenti dimostrazione del pagamento; quanto al secondo, manca del tutto la esplicazione delle ragioni di imputazione a NOME COGNOME dei versamenti accertati come effettuati dai suoi prossimi congiunti.
Si configura, dunque, una motivazione apparente, la quale cioè, venendo meno alla sua tipica funzione, non esterna un « ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo » ( ex plurimis, Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881).
2.2. L ‘ accoglimento della domanda così malamente giustificata è altresì frutto di violazione del disposto dell ‘ art. 345 cod. proc. civ..
Come puntualmente evincibile dagli atti difensivi riprodotti per stralci essenziali nel ricorso di adizione di questa Corte, in prime cure NOME COGNOME aveva, in fatto, dedotto un suo personale versamento degli importi richiesti in ripetizione; per la prima volta nella comparsa
di costituzione in appello, invece, rappresentava che gli adempimenti erano stati fatti da terzi (il padre ed il fratello), ascrivendone tuttavia a sé gli effetti giuridici, peraltro senza nemmeno chiarirne il titolo.
Si tratta di una non consentita mutatio libelli , per modificazione del fatto costitutivo della pretesa, come tale integrante domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi dell ‘ art. 345 cod. proc. civ., vizio rilevabile anche di ufficio dal giudice.
Ha pertanto errato la Corte felsinea nell ‘ esaminare nel merito (ed oltretutto accogliere) la domanda in tal guisa illegittimamente variata, anziché dichiararne la inammissibilità.
In ordine alle altre doglianze, preliminarietà logica riveste la disamina congiunta del quarto e del quinto motivo.
Essi sono infondati, benché occorra correggere, ai sensi dell ‘ art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnata, conforme però a diritto nella statuizione dispositiva.
La reiezione dell ‘ appello a suo tempo dispiegato da NOME COGNOME nella parte concernente la ripetizione delle somme versate da NOME COGNOME in veste di fideiussore, era infatti giustificata da un rilievo giuridicamente dirimente, non colto dalla Corte territoriale, invece – e con argomenti non pertinenti – concentratasi (così come la ricorrente con i motivi in scrutinio) sull ‘ epoca in cui il garante aveva denunciato alla debitrice principale il pagamento del debito.
Sul punto, è decisivo osservare, in diritto, come il regresso contro il debitore principale da parte del fideiussore che ha pagato (e la cui obbligazione si estende a tutti gli accessori del debito garantito, ivi include le spese sopportate dal creditore garantito: art. 1942 cod. civ.) non sia condizionato ad una preventiva (rispetto al tempo del pagamento) denuncia o ad un preventivo (sempre nel senso anzidetto) avviso da indirizzare al debitore principale.
La conclusione si fonda sul dettato dell ‘ art. 1952 cod. civ., chiaro nell ‘ individuare quali effetti discendano dal mancato assolvimento da parte del garante dell ‘ onere di notiziare, in uno dei modi anzidetti, il debitore principale dell ‘ adempimento della prestazione.
In forza di questa norma, infatti, l ‘ omessa denuncia del pagamento preclude l ‘ azione di regresso del fideiussore verso debitore principale soltanto se quest ‘ ultimo, ignorando l ‘ esecuzione della prestazione da parte del garante, abbia egualmente pagato il debito; il pagamento eseguito dal fideiussore senza previo avviso importa poi la opponibilità allo stesso delle eccezioni che il debitore principale avrebbe potuto muovere al creditore garantito all ‘ atto del pagamento.
A fronte di ciò, la formulazione della denuncia ( rectius, l ‘ epoca della stessa) assume rilievo ai soli fini di circoscrivere l ‘ entità del regresso: tale è il significato dell ‘ art. 1950, secondo comma, cod. civ., laddove prevede che il « regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunciato al debitore principale le istanze proposte contro di lui ».
Ma la disposizione – come reso palese dal tenore letterale trascritto – subordina alla denuncia la rivalsa per le spese che il fideiussore abbia sostenuto in proprio e in occasione dell ‘ adempimento eseguito: non già, come opina parte ricorrente, le spese sopportate dal creditore garantito per la escussione del credito, spese da considerarsi comprese nella disciplina generale di cui all ‘ art. 1942 cod. civ..
Tanto chiarito, nella vicenda in esame, l ‘ esperita ripetizione aveva in parte qua ad oggetto l ‘ importo (complessivo) di euro 20.870, pari alle somme corrisposte al creditore garantito per il soddisfacimento della pretesa di questi (inclusiva di sorte ed accessori): dunque, senza che il fideiussore avesse avanzato richiesta per esborsi sopportati in proprio (quali in astratto prospettabili, ad esempio, per attività difensive svolte in relazione all ‘ iniziativa del creditore).
r.g. n. 20474/2022 Cons. est. NOME COGNOME
Da quanto illustrato, traspare chiara la inconferenza della questione (sulla quale si diffonde la sentenza gravata e dibattono in questa sede i contraddittori) su quando NOME COGNOME abbia reso edotta NOME COGNOME (o comunque su quando ella sia venuta a conoscenza, pur in altro modo) del recupero coattivo del credito intrapreso da Banca Marche: dacché, pur in ipotesi di assenza di denuncia del pagamento, il fideiussore ben legittimamente poteva agire in regresso per le somme versate al creditore a titolo di sorte, accessori e spese di esecuzione.
Nei predetti termini emendata nella sua parte motiva, la sentenza gravata va confermata, disattesi il quarto ed il quinto motivo.
Risulta infine assorbito, siccome irrilevante alla luce delle considerazioni esposte, il vaglio sul terzo motivo di ricorso, pur non tacendo come sia effettivamente apodittico l ‘ assunto della Corte territoriale sulla certa conoscenza da parte della Artale della procedura esecutiva iniziata contro il COGNOME.
In conclusione e per riepilogare: sono rigettati il quarto ed il quinto motivo, con assorbimento del terzo; sono accolti il primo ed il secondo motivo e, per l ‘ effetto, cassata la sentenza impugnata in relazione agli stessi, con rinvio alla Corte d ‘ appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame della causa e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo; accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione