Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31067 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31067 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 9202/2020 proposto da:
NOME, COGNOME NOME Rosa , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1370/2019 del 25/06/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Ascoltate le osservazioni del P.M., il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ascoltato l’AVV_NOTAIO per i ricorrenti.
Fatti di causa
Il promissario acquirente NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme i promittenti venditori NOME COGNOME e
NOME COGNOME proponendo una domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare di vendita immobiliare del 24/10/2003. L’attore deduceva che egli aveva versato ai convenuti € 20.000 come caparra confirmatoria e che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 20/12/2003, previa cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile e regolarizzazione dell’intestazione catastale da parte dei promittenti venditori. Questi ultimi comunicavano successivamente al promissario acquirente il loro recesso dal contratto e trattenevano la somma ricevuta come caparra. Pertanto, il promissario acquirente si determinava ad agire in giudizio, domandando una sentenza ex art. 2932 c.c. previo pagamento del residuo del prezzo pattuito. Chiedeva altresì che fosse ordinato il rilascio dell’immobile e la condanna al risarcimento dei danni. I promittenti venditori domandavano in riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente con ritenzione della caparra. Costoro eccepivano infatti che l’attore, convocato più volte, non si era mai presentato per la stipula del definitivo. In particolare, i convenuti allegavano che l’attore, con costi tuzione in mora del 13/2/2004, era stato convocato davanti al AVV_NOTAIO per la stipula dell’atto pubblico , con avvertimento che, in difetto, gli sarebbe stato imputato l’inadempimento e che la somma versata come caparra sarebbe stata trattenuta a titolo risarcitorio. Non presentatosi l’attore, seguiva in data 16/4/2004 il recesso e la ritenzione della caparra.
In primo grado il Tribunale: (a) rigettava la riconvenzionale di risoluzione dei promittenti venditori; (b) accertava l’inadempimento di questi ultimi e, in accoglimento parziale della domanda principale, emanava non già pronuncia ex art. 2932 c.c., ma si limitava ad accertare l’obbligo dei promittenti venditori di stipulare il definitivo di compravendita, dietro pagamento del prezzo residuo; (c) rigettava le altre
domande proposte dalle parti. In particolare il giudice di primo grado rilevava che: (a) quanto alla domanda riconvenzionale, i convenuti non avevano dimostrato di aver ottemperato alla rettifica dei dati catastali e alla cancellazione dell’ipoteca; (b) no n poteva dunque considerarsi esigibile la prestazione del promissario acquirente, poiché non si era verificata la condizione sospensiva prevista nel preliminare per la stipula del definitivo; (c) delle tre domande proposte dall’attore (la prima di mero acc ertamento dell’obbligo dei convenuti di stipulare il definitivo di compravendita, la seconda ex art. 2932 c.c. e la terza di risarcimento del danno) era fondata solo la prima, mentre la seconda non poteva essere accolta perché l’immobile promesso in vendit a non era determinabile in base ai dati contenuti nel contratto; (d) specificamente, il preliminare non riportava i dati catastali dell’immobile, individuato solo attraverso i confini, la concessione edilizia e l’atto di provenienza; (e) la domanda di risarcimento del danno difettava di prove.
Appellava il promissario acquirente mutando la domanda ex art. 2932 c.c. in domanda di risoluzione e chiedendo la restituzione della caparra. Gli appellati promittenti venditori eccepivano l’inammissibilità ex art. 345 co. 1 c.p.c. della domanda di risoluzione e chiedevano la conferma della sentenza di primo grado. È stato accolto l’appello del promissario acquirente con la pronuncia di risoluzione del preliminare e la condanna alla restituzione della caparra.
Ricorrono in cassazione i promittenti venditori con sette motivi, illustrati da memoria. Resiste il promissario acquirente con controricorso.
Ragioni della decisione
1.1. – Con il primo motivo i promittenti venditori censurano che la Corte di appello abbia considerato ammissibile il mutamento della domanda ex art. 2932 c.c. proposta in primo grado in domanda di risoluzione per inadempimento. Fondamentalmente, si fa valere che nell ‘atto
di appello il promissario acquirente non abbia allegato i fatti costitutivi della domanda di risoluzione (cioè, l’inadempimento della controparte) . Si deduce violazione degli artt. 112, 115, 116, 163 n. 4, 329, 342, 345, 346 c.p.c.
Per connessione è da anteporre e affiancare al primo l’esame del quarto motivo, con cui si censura ex artt. 112 e 115 c.p.c. che la Corte di appello abbia fondato la risoluzione sull’inadempimento dei promittenti venditori rispetto alle clausole n. 4 e n. 5 del contratto preliminare, nonostante che l ‘atto di appello non facesse riferimento a tali clausole, né richiamasse il preliminare. In questo modo il giudice di merito ha travalicato il proprio potere di qualificare giuridicamente la fattispecie concreta, venendo invece a completare ed integrare l’attività di allegazione e deduzione che è appannaggio esclusivo delle parti.
La parte della sentenza censurata dal primo motivo è la seguente (in sintesi). Nelle conclusioni dell’atto d’appello il promissario acquirente dapprima ha insistito sulle stesse domande di primo grado, ma poi modificando le conclusioni ha chiesto che «venga accertato e dichiarato il grave inadempimento imputabile ai convenuti appellati con condanna alla restituzione del prezzo versato pari a € 20.000». La domanda ex art. 2932 c.c. proposta in via principale è da intendersi rinunciata perché sostituita dalla domanda di inadempimento proposta ex art. 1453 c.c. e restituzione della caparra ex art. 1385 c.c. In sede di precisazione delle conclusioni in appello, il promissario acquirente ha fatto seguire alla domanda principale di adempimento la domanda di risoluzione del preliminare per grave inadempimento dei promittenti venditori. La Corte di appello rileva che la domanda di risoluzione non è subordinata a quella ex art. 2932 c.c. bensì costituisce una domanda sostitutiva ovvero modificativa. «Non sussistendo alcuna diversità dei fatti costitutivi», la domanda di risoluzione non è da qualificarsi come domanda
nuova e pertanto è da ritenersi come ammissibile ex art. 1453 co. 1 c.c.
La parte della sentenza censurata dal quarto motivo è in particolare la seguente: «Con il contratto preliminare le parti hanno concordato una clausola di sospensione temporale dell’esecuzione, condizionando l’evento della stipula dell’atto definitivo alla modifica dei dati catastali ed alla cancellazione de ll’ipoteca gravante sull’immobile promesso in vendita».
1.2. -Il primo e il quarto motivo non sono fondati.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso d’inadempimento di uno dei contraenti, è riconosciuta all’altro contraente la scelta tra il domandare l’adempi mento o la risoluzione del contratto (art. 1453 co. 1 c.c.). È protetto così l’interesse sostanziale della parte non inadempiente a determinarsi liberamente secondo l’una o l’altra delle alternative fondamentali, tese a definire permanentemente la situazione originatasi dall’a ltrui inadempimento. Se la parte fedele ha promosso il giudizio per l’adempimento può mutare la domanda in risoluzione, ma se ha esordito con l’azione di risoluzione, non può sostituirla poi con la domanda di adempimento (art. 1453 co. 1 c.p.c.). La facoltà di scelta in questo senso è riconosciuta anche in grado di appello, ma la giurisprudenza di questa Corte reputa che ciò dia corpo ad un principio non già di carattere sostanziale, bensì processuale, e restringe quindi la possibilità di scelta all ‘ ipotesi in cui il mutamento della domanda in risoluzione si fondi sugli stessi inadempimenti fatti valere in primo grado a fondamento della domanda di adempimento coattivo (cfr., tra le altre, Cass. 11037/2015, 14088/2014, 8234/2009). Tale restrizione è compatibile con il tenore letterale dell’art. 1453 co. 1 c.c. («quando uno dei contraenti non adempie »), come per la verità sarebbe compatibile con ciò anche l’interpretazion e di parte della dottrina che,
argomentando dal carattere sostanziale di tale facoltà di scelta, ritiene che essa non subisca interferenze ad opera della disciplina processuale delle preclusioni assertive.
La Corte di appello ha correttamente richiamato ed applicato al caso di specie il principio giurisprudenziale menzionato, poiché il promissario acquirente aveva allegato nell’atto introduttivo del giudizio le inadempienze poste poi a fondamento della domanda di risoluzione (cioè, la mancata rettifica dei dati catastali e l’omessa cancellazione dell’ipoteca). Contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente (che centra le proprie censure sulla mancata allegazione nell’atto di appello delle inadempienze del promittente venditore) non si scorgono ragioni per sottrarre questa ipotesi all’incidenza dell’effetto devolutivo dell’appello.
Ciò rende ragione del rigetto non solo del primo motivo, ma anche del quarto, perché toglie base all’argomento che il giudice di merito abbia travalicato il proprio potere di qualificare giuridicamente la fattispecie concreta con l’ integrare indebitamente l’attività di allegazione e deduzione che rientra nel dominio esclusivo delle parti. È infatti l’attività di allegazione già tempestivamente svolta in primo grado che sorregge la domanda di risoluzione, pur proposta in secondo grado.
2.1. – Il secondo motivo denuncia ex artt. 1453, 1455 c.c. che la Corte di appello abbia omesso di spiegare le ragioni della ritenuta gravità del l’inadempimento che è invece da correlare all’interesse della controparte all’esecuzione del contratto. Si censura che la Corte di appello si sia limitata a rilevare che i promittenti venditori non avevano proceduto alla rettifica dei dati catastali e alla cancellazione dell’ipoteca.
Il terzo motivo riprende la sostanza del secondo motivo, sotto il profilo del vizio (anche) di (omessa) motivazione, denunciando la
violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 11 co. 6 Cost. Si censura che dall’apparato argomentativo della sentenza non emerga quale sia stato il percorso logico-giuridico per considerare grave l’inadempimento in relazione al complessivo assetto negoziale programmato dalle parti. Infatti, pur a fronte degli asseriti inadempimenti, il promissario acquirente aveva avanzato in primo grado domanda di esecuzione del contratto ex art. 2932 c.c., cosicché si poteva arguire che egli avesse conservato interesse all’esecuzione del contratto, nonostante la mancata rettifica dei dati catastali e l’omessa cancellazione dell’ipoteca.
La parte censurata della sentenza è la seguente (in sintesi). La stipula del contratto definitivo era subordinata alla modifica dei dati catastali e della cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile. I promittenti venditori sono incorsi in adempimento grave, poiché costoro: «non hanno provato in alcun modo né quanto hanno asserito sull’inadempimento del né, tantomeno, quanto hanno asserito sul loro adempimento, non avendo mai prodotto alcuna prova documentale relativamente alla condizione sospensiva della rettifica dei dati catastali e della cancellazione dell’ipoteca . Tutte le comunicazioni a mezzo lettera raccomandata di costituzione e di diffida ad adempiere citate dagli appellati (peraltro non rinvenute nel presente processo ) non possono essere comunque considerate valide prove del loro adempimento in assenza del quale ha, a sua volta, rifiutato di adempiere. Appare pertanto certamente fondata, oltre che ammissibile, l’azione di risoluzione con la quale ha sostituito l’originaria domanda di adempimento con quella di risoluzione e restituzione della caparra versata.
2.2. -Il secondo e terzo motivo sono da esaminare congiuntamente per connessione.
Essi non sono fondati.
La valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. per la pronuncia di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ha ad oggetto un fatto, è quindi rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr., tra le molte, Cass. 6401/2015) e non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità ove abbia trovato espressione in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (o comunque riducibile a coerenza in via d’interpretazione ) secondo i canoni fissati da Cass. SU 8053/2014. Inoltre, tale valutazione può assumersi come implicita, ove l’inadempimento concerna una delle obbligazioni primarie del contratto, ovvero quando, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull’equilibrio negoziale (cfr. Cass. 22521/2011).
Nel caso di specie, la regolarizzazione catastale dell’immobile (intestato a persone diverse dai promittenti venditori) e la cancellazione dell’ipoteca erano stati assunte a contenuto di un preciso impegno contrattuale, cosicché la motivazione del giudice di merito -alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati -non presta il fianco a censure spendibili in sede di giudizio di legittimità. Il ricorrente obietta fondamentalmente che il «riguardo all’interesse dell’altra» parte (ex art. 1455 c.c.) -in quanto questa aveva originariamente optato per l’esecuzione in forma specifica – escluderebbe di poter considerare grave l’inadempimento de quo . L ‘obiezione cede dinanzi alla considerazione che l’art. 1453 c.c. consente alla parte non inadempiente di mutare apprezzamento in corso di causa (salvo il limite di allegazione delineato nell’esame del primo motivo) , nel senso che sia la risoluzione la forma di tutela più idonea a realizzare il proprio interesse. Ciò impone di
allineare a questo mutamento il riguardo dovuto a tale interesse nella valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c.
Il secondo e il terzo motivo sono rigettati.
3.1. – Con il quinto motivo si denuncia ex artt. 99, 112, 329, 342, 346 c.p.c. ed ex artt. 1346, 1351, 1418, 1421 c.c. che la Corte di appello abbia accolto la domanda di risoluzione di un contratto accertato come «ineseguibile in quanto privo di oggetto», in forza di giudicato interno cagionato dalla rinuncia alla domanda ex art. 2932 c.c. Si argomenta che il Tribunale ha rigettato la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. avanzata dall’attore sul rilievo che l’immobile promesso in vendita non era esattamente individuabile in base ai dati contenuti nel contratto preliminare, dati non aliunde attingibili. Avverso tale capo di sentenza l’attore ha prima proposto un motivo, salvo poi abbandonarlo per domandare la risoluzione. Se ne deduce che la domanda di risoluzione è stata illegittimamente accolta a fronte di un contratto ineseguibile, in quanto privo di oggetto, come ritenuto dal Tribunale con decisione passata in giudicato interno.
Con il sesto motivo si ripropone la sostanza del quinto motivo sotto il profilo dell’omesso esame circa fatti decisivi. Ai fini dell’ammissibilità del presente motivo di ricorso, il ricorrente evidenzia che la decisione della Corte di appello non è fondata sulle stesse ragioni poste a base della decisione di prime cure. Il fatto decisivo è costituito dalla circostanza che il contratto preliminare non individuava il bene oggetto del trasferimento, con conseguente mancanza di un elemento essenziale del contratto che quindi era insuscettibile di esecuzione ex art. 2932 c.c. ed altresì neppure risolubile, in quanto invalido.
3.2. -Il quinto e il sesto motivo sono da dichiarare inammissibili poiché non colgono la ratio decidendi, che si fonda sul già menzionato riconoscimento legislativo dell’interesse a sostituire in corso di causa la
domanda di adempimento con la domanda di risoluzione, ferma la tempestiva allegazione dei fatti d’inadempimento. Ne segue che esercitata tale facoltà di scelta l’oggetto del processo e del conseguente giudicato si è polarizzato sulla risolubilità del contratto preliminare, cosicché le questioni specificamente attinenti ai presupposti per l’accoglimento dell’azione ex art. 2932 c.c. perdono rilevanza giuridica. Né è possibile estrarre da Cass. 22070/2019 -come invece fatto valere dal ricorrente – un principio di diritto per cui non è possibile pronunciare la risoluzione di un contratto in ipotesi invalido. Attesta il contrario il riconosciuto criterio decisorio della ragione più liquida.
Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili.
– Il settimo motivo sollevava eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 62-72 l. 98/2013 di conv. d.l. 69/2013 con riguardo all’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti di appello, in relazione agli artt. 3, 25, co. 1, 111, co. 2, 106, co. 2 Cost. In particola si faceva valere che la Corte d’Appello si fosse pronunciata con un collegio illegittimo a causa della partecipazione di un giudice ausiliare che non poteva integrare il collegio ed esercitare stabilmente la funzione giurisdizional e (in questo caso si tratta anche del relatore e dell’estensore della sentenza).
Con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare ad ottenere una pronuncia su tale motivo, in considerazione dell’intervento di Corte cost. 41/2021.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella
prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.200 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.