Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11500 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5351/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di LECCE n. 473/2020 depositata il 20/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G. 5351/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 22/2/2024
C.C. 14/4/2022
LOCAZIONE.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 18 luglio 2012 NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi, NOME COGNOME (poi deceduto, con riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi della Sig.ra NOME COGNOME, chiedendo che fossero condannati alla restituzione dei canoni di locazioni versati in eccedenza rispetto all’equo canone, ovvero che fosse dichiarata la nullità del contratto per difetto di forma scritta.
A sostegno della domanda espose di aver stipulato nel settembre 1994, in qualità di conduttore, un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile in San NOME dei Normanni di proprietà della COGNOME. Aggiunse che il canone era aumentato nel corso degli anni e che l’immobile era stato da lui restituito in data 26 gennaio 2012, previo esercizio della facoltà di recesso.
I convenuti si costituirono, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’attore, sul rilievo che il rapporto locatizio era sorto nel 1994 con il di lui padre NOME COGNOME e che la titolarità sarebbe spettata a quest’ultimo e non al figlio.
Durante il giudizio di primo grado, NOME COGNOME introdusse, nel 2013, anche un altro giudizio innanzi allo stesso Tribunale di Brindisi, affinché fosse dichiarata la morte presunta del padre NOME, in quanto non se ne avevano più notizie da anni.
Il Tribunale di Brindisi, dopo aver escluso che NOME avesse agito in giudizio in qualità di erede del padre, vero titolare del rapporto locatizio, rigettò la domanda e condannò l’attore alla rifusione della metà delle spese di lite, compensate quanto all’altra metà.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME ha proposto appello chiedendo una nuova valutazione delle risultanze probatorie, affinché si dichiarasse che l’effettivo conduttore dell’immobile era
lui e non suo padre, dato che NOME COGNOME era scomparso dal gennaio 2003, come acclarato nella sentenza dal Tribunale di Brindisi intervenuta nelle more del giudizio di primo grado.
I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello e chiedendone il rigetto.
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 20 agosto 2020, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
Avverso detta sentenza propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo.
Resistono NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con un unico controricorso affiancato da memoria.
Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo.
Sostiene il ricorrente che il fatto storico rappresentato dalla dichiarata morte del padre NOME non sarebbe stato esaminato dalla Corte d’appello di Lecce e che, se fosse stato valutato, avrebbe sicuramente portato all’accoglimento del ricorso, perché fatto decisivo.
Infatti, una volta escluso che nel 1994 fosse stato NOME a stipulare il contratto di locazione, nondimeno, dopo la sentenza che ha dichiarato la morte presunta del padre NOME dal 31 dicembre 2013, il Giudice avrebbe dovuto rilevare la successione del figlio NOME nella titolarità del contratto ai sensi dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dal momento che quest’ultimo, a
quella stessa data, viveva abitualmente nell’immobile oggetto della locazione.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ha affermato che la domanda giudiziale era stata proposta in primo grado dall’odierno ricorrente «sull’assunto di aver concluso personalmente nel 1994 un contratto di locazione con la sig.ra COGNOME». Ciò premesso, la sentenza ha ritenuto che tale circostanza non fosse credibile, posto che NOME COGNOME era a quell’epoca appena maggiorenne e privo di un reddito, per cui difficilmente la proprietaria avrebbe accettato di locare l’immobile direttamente a lui. Quanto, poi, al fatto che NOME COGNOME non avesse più fatto ritorno a San NOME dei Normanni dopo il 1999, la Corte l’ha ritenuto privo di rilievo, trattandosi di circostanza inidonea a dimostrare che il contratto fosse stato stipulato tra la Bisceglie e NOME COGNOME.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente è ambiguo nella parte in cui non fa comprendere, nell’esposizione sommaria del fatto, a quale titolo egli abbia agito in primo grado (v. ricorso a p. 2); mentre poi, nel resto del ricorso, egli prospetta una diversa linea, cioè quella secondo cui egli sarebbe succeduto al padre nel contratto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978, circostanza evidentemente ben diversa da quella di essere l’originario stipulante del contratto medesimo. Consegue da ciò che, in presenza di un evidente mutamento del titolo in base al quale il ricorrente ha agito nei due gradi del giudizio di merito, il motivo di ricorso si rivela inammissibile, in quanto non idoneo a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata; è palese, infatti, che la morte presunta del padre e l’ipotetica successione nel contratto rappresentano una linea difensiva del tutto nuova rispetto a quella fatta valere nel giudizio di merito, rispetto alla quale la Corte d’appello non era tenuta espressamente a confrontarsi.
È comunque esclusa la sussistenza del lamentato vizio di omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello ha dato conto della circostanza della dichiarazione di morte presunta del padre dell’odierno ricorrente e l’ha valutata come sostanzialmente irrilevante.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza