Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33337 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
INGIUNTIVO.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.
Ud. 18/12/2025 CC Cron.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 22582/2021 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di liquidatrice della “RAGIONE_SOCIALE“, con sede in Catania, alla INDIRIZZO, e COGNOME NOME, in proprio e quale socio della RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con cui elettivamente domiciliano in Roma, al INDIRIZZO, (c/o studio legale AVV_NOTAIO).
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catania, alla INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale e mandataria, RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo procuratore e difensore depositato il 28 ottobre 2025, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL.
-controricorrente – avverso la sentenza, n. cron. 1200/2021, della CORTE DI APPELLO DI CATANIA, pubblicata in data 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
18/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiese ed ottenne dal Tribunale di Catania il decreto ingiuntivo n. 1701/2011, con cui fu intimato alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed ai soci illimitatamente responsabili, NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche in qualità di fideiussori, il pagamento della somma di € 28.362,03, oltre interessi legali da ll’11 aprile 2011 fino all’effettivo soddisfo.
L’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. promossa dagli ingiunti avverso il predetto decreto fu respinta dal medesimo tribunale con sentenza del 16 febbraio 2018, n. 776, resa nel contraddittorio con la ivi costituitasi RAGIONE_SOCIALE
Esito negativo ebbe anche il gravame proposto dai primi contro quella decisione, rigettato dall’adita Corte d’appello di Catania con sentenza del 31 maggio 2021, n. 1200, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE BPM RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE (nelle more divenuta titolare del credito in virtù dell’atto di fusione stipulato in data 13 dicembre 2016 a rogito del AVV_NOTAIO, rep. 13.501,
racc. 7.087) e della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla procuratrice RAGIONE_SOCIALE, ivi intervenuta ex art. 111 cod. proc. civ.
Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, dopo aver ripercorso le ragioni della decisione di primo grado, osservò che: « A) Con il primo motivo di appello, gli impugnanti lamentano che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non hanno rinunciato alle eccezioni pregiudiziali riguardanti la titolarità in capo all’ingiungente di agire tramite la domanda monitoria. A.1) Il motivo è inammissibile nulla deducendo gli appellanti avverso la motivazione del Tribunale che, a prescindere dalla rinunci a o no all’eccezione di difetto di legittimazione attiva della opposta, l’ha ritenuta infondata stante ‘l’esistenza in atti di tutti gli atti di cessione in favore della mandante della società opposta e la procura in favore di quest’ultima’. B) Con il seco ndo motivo di appello, parte impugnante si duole dell’affermazione del Tribunale secondo cui: ‘In relazione alla inesistenza del credito, anche sotto il profilo della sua non liquidità ed esigibilità, è sufficiente rilevare che il credito azionato è stato oggetto di accertamento giudiziale inter partes nel giudizio definito con la sentenza 5110/09 (in atti) passata in giudicato’. Avverso detta affermazione gli appellanti deducono che l’emissione del decreto ingiuntivo è stata illegittima in quanto il giudicato intervenuto tra le pCOGNOME (e, precisamente, la sentenza n. 5110/2009 emessa dal Tribunale di Catania) ‘non è che una pronuncia dal tenore dichiarativo’ e non una condanna generica, l’unica che consente, a detta degli esponenti, la possibilità di richiedere il decreto ingiuntivo, pena la violazione del principio del ne bis in idem . Ciò premesso, gli appellanti chiedono affermarsi che: «In relazione all’esistenza del credito appare condivisibile la tesi dell’attore a tenore della quale la sentenza de qua , avente natura meramente dichiarativa con condanna non generica, non può costituire valido elemento probatorio nel giudizio a cognizione piena scaturente dall’opposizione del monitorio. Dal ché va dichiarata la revoca del decreto ingiuntivo opposto’. B.1) L a doglianza è inammissibile. A parte l’infondatezza di quanto dedotto dagli appellanti considerato che una pronuncia dichiarativa, non integrando gli estremi del titolo esecutivo, legittima la richiesta di un decreto ingiuntivo, si osserva che
quella sollevata è una doglianza nuova non contenuta nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo i cui motivi non possono essere integrati. Ed invero, in seno a quest’ultimo gli originari opponenti si erano limitati ad affermare che il giudicato esterno valeva solo nei confronti del correntista e non anche dei fideiussori opponenti. C) Con il terzo motivo di appello, gli impugnanti lamentano l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di invalidità del decreto in danno dei soci della s.n.c. per violazione del principio della preventiva escussione del patrimonio sociale ritenendo che tale beneficio operi in sede esecutiva e non anche in sede di formazione del titolo giudiziale. Sostengono che quanto sopra sarebbe errato per due ragioni: 1) il decreto ingiuntivo opposto, per quanto osservato nei precedenti motivi di appello, è illegittimo ‘atteso che un titolo specifico esiste già ed è costituito dalla sentenza n. 5110/2009’; 2) ‘la pronuncia di condanna nei confronti di una società di persone produce sempre effetti nei confronti dei soci, sicché una domanda promossa contro questi ultimi risulterebbe del tutto inutile. Il socio già risponderebbe del debito sociale in virtù di un rapporto di immedesimazione con la società di cui fa pa rte’. C.1) La doglianza è infondata. La prima ragione va rigettata sulla base delle ragioni indicate nel superiore paragrafo B.1. La seconda ragione non è idonea a determinare l’illegittimità dell’opposto decreto ingiuntivo in quanto nulla impedisce che possa essere chiesto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. D) Con il quarto motivo, gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che ‘è innegabile che la pretesa fatta valere dall’opposta è coperta dal giudicato, così come ogni questione relativa alla validità ed efficacia della fideiussione’. D1) La dogl ianza è inammissibile in quanto non sostenuta da alcuna ragione. Infatti, gli appellanti nessun argomento hanno formulato avverso la superiore affermazione limitandosi a riprodurre le questioni di estinzione e nullità della fideiussione sulla cui validità sussiste, come affermato dal Tribunale, il giudicato esterno ».
4. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso NOME COGNOME, in proprio e quale liquidatrice della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, e NOME NOME COGNOME, in proprio e quale
socio dell ‘appena menzionata società, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Hanno resistito, con separati controricorsi, RAGIONE_SOCIALE BPM RAGIONE_SOCIALEp.a. e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in qualità di procuratrice speciale e mandataria della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 189, 190, 112, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », ascrive alla corte distrettuale di avere errato nel giudicare inammissibile il primo motivo di gravame degli odierni ricorrenti, « poiché la critica licenziata dagli appellanti portava a ritenere che, rispetto al vulnus processuale evidenziato, non dovendosi intendere rinunciata anche secondo l’intervento della Corte regolatrice, valeva riproposta anche nel merito ed esaminata in quanto tale l a specifica critica, obbligando l’Ecc.ma Corte d’Appello ad affrontare il problema della fondatezza, o meno, dell’eccezione, giudicandola ammissibile tanto nella forma quanto nella sostanza ».
1.1. Questa censura si rivela complessivamente inammissibile ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ.
Invero, come si è già esposto nel § 3 dei ‘ Fatti di causa ‘, la corte etnea ha ritenuto inammissibile il primo motivo di gravame di NOME COGNOME, in proprio e quale liquidatrice della RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale socio dell ‘appena menzionata società, -i quali avevano sostenuto che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non avevano rinunciato alle eccezioni pregiudiziali riguardanti la titolarità in capo all’ingiungente di agire tramite la domanda monitoria -assumendo che nulla avevano dedotto « gli appellanti avverso la motivazione del Tribunale che, a prescindere dalla rinuncia o non all’eccezione di difetto di legittimazione attiva della opposta, l’ha ritenuta infondata stante ‘l’esistenza in atti di tutti gli atti di cessione in favore della mandante della società opposta e la procura in favore di quest’ultima ».
Si era al cospetto, dunque, di due autonome rationes decidendi , una (la prima) di carattere sostanziale e l’altra (la seconda) di natura processuale.
La prima di tali rationes , tuttavia (quella, cioè di natura sostanziale), non era stata specificamente contestata dagli appellanti, sicché la decisione oggi impugnata si rivela, in parte qua , assolutamente corretta alla stregua del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (né l’odierna censura offre significativi argomenti per rimeditarlo), secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua , della sentenza ( cfr., e multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 26589 e 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. nn. 18641 e 15350 del 2017).
Il secondo motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 111 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », ascrive alla corte territoriale di essere incorsa in una grave disattenzione, avendo del tutto omesso di pronunciare sulle contestazioni, apportate dagli appellanti, « con pedisseque difese di cui al punto n. 1 pag. 59 delle memorie di replica in appello », concernenti la carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE « sotto diversi profili, con relativa statuizione in favore della carenza di legittimazione attiva della medesima società a pretendere le somme per cui è causa oltre che ad agire in luogo del cedente ».
2.1. Questa doglianza si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento.
Invero, fermo quanto si è già detto dichiarandosi inammissibile il precedente motivo in ordine all’accertata titolarità attiva del credito di cui oggi si discute, e ricordato che la RAGIONE_SOCIALE era intervenuta, nel
corso del giudizio di appello, tramite la propria procuratrice RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. (sicché, ove anche non lo avesse fatto, la sentenza sarebbe stata comunque efficace anche nei suoi confronti), dichiarandosi cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE (che, a sua volta, aveva incorporato per fusione la originaria ricorrente in monitorio RAGIONE_SOCIALE), va qui rimarcato che l’eccezione del cui mancato esame oggi si dolgono i ricorrenti era stata dagli stessi formulata solo nella memoria di replica in appello (non risulta, infatti, nemmeno essendo stato specificamente allegato nella doglianza in esame, che in precedenza la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE fosse stata da essi contestata), quindi, tardivamente ed in modo inammissibile alla stregua del principio, qui condiviso, secondo cui nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, gli scritti conclusionali di cui all’art. 190 cod. proc. civ. hanno la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tali atti sia prospettata, per la prima volta, una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ( cfr . Cass. n. 20232 del 2022; Cass. n. 16582 del 2005; Cass. n. 11175 del 2002).
Il terzo motivo di ricorso, recante « Violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », critica la decisione impugnata nella parte in cui, in modo « alquanto incomprensibile », aveva ritenuto nuove e, in quanto tali, violative del disposto codicistico di cui all’art. 345 cod. proc. civ., le argomentazioni poste a fondamento del suo terzo motivo di gravame.
3.1. Questa censura si rivela inammissibile ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ.
Invero, come si è già esposto nel § 3 dei ‘ Fatti di causa ‘, la corte distrettuale ha ritenuto che, « A parte l’infondatezza di quanto dedotto dagli appellanti considerato che una pronuncia dichiarativa, non integrando gli estremi del titolo esecutivo, legittima la richiesta di un decreto ingiuntivo, si osserva che quella sollevata è una doglianza nuova no n contenuta nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo i cui motivi non possono essere integrati ».
Si era al cospetto, dunque, nuovamente di due autonome rationes decidendi , una (la prima) di carattere sostanziale, di merito, e l’altra (la seconda) di natura processuale.
L’odierna doglianza non contesta adeguatamente la prima di tali rationes , sicché non resta che richiamare il principio già esposto nel precedente § 1.1. di questa motivazione e della rassegna giurisprudenziale ivi pure indicata per giudicare inammissibile il primo motivo.
Il quarto motivo di ricorso, infine, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost. 112 e 132 c.p.c. », assume che la corte di appello, in linea con il cd. principio del minimo costituzionale, avrebbe dovuto delibare in ordine alle eccezioni non affrontate dal tribunale in quanto ritenute coperte da giudicato.
4.1. Anche questa doglianza non merita accoglimento.
Giova ricordare, innanzitutto, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 20894 e 8671 del 2025, nonché Cass. nn. 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, il vigente testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito ( cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua
‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023).
In pCOGNOMEcolare, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 20894 e 9218 del 2025 ( cfr. in motivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( cfr . Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘ motivazione apparente ‘ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’ iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
Un simile vizio -da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) -è, nella specie, insussistente, posto che, da un lato, la motivazione con cui la corte territoriale ha disatteso il terzo ed il quarto motivo di gravame esplicita chiaramente le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’ iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; dall’altro, la censura è inidonea a raggiungere lo scopo della critica della decisione in quanto meramente assertiva dell’esistenza del vizio senza illustrazion e delle relative ragioni.
5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da NOME COGNOME, in proprio e quale liquidatrice della RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, e da NOME COGNOME, in proprio e quale socio
dell ‘appena menzionata società, deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità.
Va rigettata, poi, la domanda di condanna degli stessi ex art. 96 cod. proc. civ., formulata da RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandone il Collegio la sussistenza dei requisiti di legge.
Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME, in proprio e quale liquidatrice della RAGIONE_SOCIALE, e da NOME COGNOME, in proprio e quale socio dell ‘appena menzionata società, e li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle costituitesi parte controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata da RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di con tributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso COGNOMEcolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME