Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14187/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI TORINO, MINISTERO DELLRAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE TORINO n. 16616/2022 depositata il 02/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
Il sig. COGNOME NOME, nato in Marocco, l’DATA_NASCITA, cittadino marocchino, faceva ingresso in Italia nel 2017. Il 27 ottobre 2022 il AVV_NOTAIO della provincia di AVV_NOTAIO adottava un decreto di espulsione nei confronti del medesimo, disponendone l’acc ompagnamento immediato alla frontiera (doc.1).
Il 6 dicembre 2022 il AVV_NOTAIO della provincia di AVV_NOTAIO emetteva un ordine di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un ‘provvedimento emesso in data 6/12/2022 e notificato il 6/12/2022 di espulsione ai sensi dell’art. 13, co.2 lettera c ) del T.U.I., disposto dal AVV_NOTAIO. Il 7 dicembre 2022 la Questura di RAGIONE_SOCIALE richiedeva la convalida del trattenimento (doc.3), concessa dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE il 9 dicembre 2022 (doc.4).
Il 30 dicembre 2022 la Questura di RAGIONE_SOCIALE chiedeva al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE la prima proroga del trattenimento del sig. NOME ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs, 286/98, in quanto ‘l’accertamento della sua identità e/o della sua nazionalità presenta g ravi difficoltà; l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà, come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga’ (doc.5). Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE fissava udienza al 2 gennaio 2023.
Con decreto adottato il medesimo 2 gennaio 2023, il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE prorogava il trattenimento.
Il sig. COGNOME NOME, impugna il decreto emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE il 2 gennaio 2023 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di RAGIONE_SOCIALE ‘Brunelleschi’, ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98 con d ue motivi contenenti molteplici censure.
Il Ministero dell’Interno ed il AVV_NOTAIO restavano intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1) violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, D. Lgs. 286/98 -indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice della proroga del trattenimento -erroneo rifiuto di esaminare la manifesta illegittimità del decreto presupposto (C. Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 2826/23, 13051/23).
2) violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, 14, c. 1-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Dir. 2008/115/CE, 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08, 111, c. 6, Cost. -motivazione apparente e/o inesistente, al di sotto del cd. minimo costituzionale, del provvedimento di convalida del trattenimento -omesso esame delle deduzioni difensive (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 4294/18, 1461/18, 2876/17, 14633/20, 9476/20, 9262/20, 18227/22, 18939/22, 9045/23, 9046/23, 9068/23, 9069/23, 10525/23)
Il ricorso è fondato in ordine al secondo motivo e deve essere accolto, assorbito il primo.
Il provvedimento infatti non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286.
La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchè il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE essendo decorso il termine di efficacia della convalida del trattenimento.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del pa trocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Stante l’ammissione ex lege al patrocinio dello Stato deve essere quindi respinta l’istanza di distrazione a favore del procuratore antistatario (s ez. Unite – , Sentenza n. del 26/03/2021) essendo la distrazione delle spese incompatibile con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione