Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3169 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14128/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI n. 155/2021 depositata il 19/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7203/2014, su istanza di Banca Nazionale del Lavoro, creditrice della società RAGIONE_SOCIALE per scoperto di conto corrente, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la nullità, per
simulazione assoluta, degli atti di compravendita con cui la società RAGIONE_SOCIALE vendette ad otto parti, tra cui l ‘ odierno ricorrente, diversi immobili, siti in RAGIONE_SOCIALE di Napoli. Tra questi, l ‘ atto di compravendita del 19/05/2003 con il quale la società RAGIONE_SOCIALE aveva venduto al COGNOME NOME una serie di immobili.
Avverso la predetta sentenza propose appello, tra gli altri, anche COGNOME NOME.
Con sentenza n. 155/2021, depositata in data 19/01/2021, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di Napoli, per quanto di interesse, ha ha rigettato l ‘ appello proposto da COGNOME NOME e, per l ‘ effetto, ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Nel confermare la sentenza del Tribunale, la Corte d ‘ Appello, ha dichiarato, per quanto rileva in questa sede, la nullità per simulazione assoluta dell ‘ atto di compravendita del 19/05/2003, con il quale la società RAGIONE_SOCIALE vendette al COGNOME NOME una serie di immobili.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione’ , censurando la decisione della Corte territoriale laddove ha ritenuto di non accogliere il proprio motivo di appello. Il ricorrente espone che la Corte territoriale, a fronte della contestazione formulata dall ‘ odierno ricorrente – in relazione alla ritenuta sussistenza della simulazione, per l ‘ esistenza di contratti preliminari di compravendita degli immobili (stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE ed aventi ad oggetto gli stessi immobili oggetto di compravendita del 1993) -, contestazione consistente nel fatto di non conoscere l ‘ esistenza di tali preliminari, la Corte territoriale ha affermato che il giudice di prime cure ha motivato la ritenuta
simulazione anche sulla scorta di altre circostanze, quali la mancata dimostrazione del pagamento del prezzo, non riportato nella contabilità della società venditrice, la costituzione in mora della società da parte dei promissari acquirenti. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che, in assenza di ulteriori contestazioni, la sentenza gravata andasse confermata.
1.1 A detta del ricorrente, con tale statuizione la Corte avrebbe omesso di considerare che ‘ alle argomentazioni del primo giudice in ordine alla preesistenza dei predetti contratti preliminari, ritenuti documentalmente provati anche in ordine al pagamento del prezzo, all ‘ immissione in possesso e dalle lettere di costituzione in mora per la stipula dell ‘ atto definitivo, il ricorrente aveva opposto nei motivi di appello che di tali contratti preliminari l ‘ attuale ricorrente non aveva mai avuto notizia (né in atti esiste prova del contrario) ed anche il fatto che l ‘ esistenza degli stessi non avrebbe comunque escluso la successiva volontà della venditrice di vendere ad altri ignari acquirenti l ‘ immobile in questione ‘ (così a p. 7, 2° §, del ricorso). Il ricorrente denuncia che su tali circostanze la Corte territoriale non si è espressa, configurandosi così l ‘ omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
2.
Il motivo è inammissibile, in quanto denuncia un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in termini -non più consentiti- di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla nota sentenza 7/04/2014 n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le Sezioni Unite di questa S.C., nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cessazione solo una sorta di ‘minimo costituzionale’, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris .
2.1 Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di ‘ omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione ‘ se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ. Ciò si verifica soltanto in caso di ‘mancanza grafica della motivazione’, o di ‘motivazione del tutto apparente’, oppure di ‘motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile’, oppure di ‘manifesta e irriducibile sua contraddittorietà’, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie. (cfr. Cass., Sez. Un., sent. 30/07/2021, n. 21937; Cass., sez. VI, 11/08/2021, n. 22698).
2.2 Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco , nel senso che la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sé, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito.
2.3 Anche a voler interpretare il motivo in esame come volto a denunciare l’omesso esame di fatti decisivi, esso sarebbe comunque inammissibile ex art. 348ter , ultimo comma, c.p.c., atteso che, a fronte di una ‘doppia conforme di merito’, la parte ricorrente non ha soddisfatto l ‘onere ‘ di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ‘ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ‘ (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994).
2.4 Il motivo è ulteriormente inammissibile in quanto le censure non si confrontano adeguatamente con la ratio della decisione e presuppongono un diverso apprezzamento degli elementi che hanno
già costituito oggetto della valutazione compiuta del primo giudice, a cui ha la Corte di Appello ha prestato sostanziale adesione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l ‘ inammissibilità dell ‘ unico motivo su cui si fonda.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.