Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25799 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31829/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME ed elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME e COGNOME NOME ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in INDIRIZZO,
pec:
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
IN
LIQUIDAZIONE
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE IN CPO 182/2013, in persona del liquidatore rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME e COGNOME NOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in INDIRIZZO
pec:
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5070/2020 depositata il 20/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
la Banca Popolare dell’RAGIONE_SOCIALE Soc. Coop (di seguito Bper Banca), allegando un credito di € 1.170.355,07 nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, la convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma unitamente a NOME COGNOME per sentir pronunciare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. di un atto con il quale la società aveva venduto al COGNOME la proprietà di un immobile sito in Roma INDIRIZZO, vendita ritenuta pregiudizievole alle ragioni creditorie;
i convenuti si costituirono in giudizio eccependo l’assenza dell’elemento soggettivo della scientia damni in ragione dell’avvenuta stipula, in data anteriore al sorgere del credito, di un patto di opzione sull’immobile sicché l’atto dispositivo aveva la funzione di consentire al debitore l’adempimento di debiti scaduti, con la conseguente inoperatività dell’az ione revocatoria;
il Tribunale adito, rigettata l’eccezione relativa all’anteriorità della vendita rispetto al sorgere del credito e rigettata altresì l’eccezione relativa all’adempimento di debiti scaduti per mancanza di prova che l’alienazione dell’immobile fosse l’unico mezzo per adempiere debiti scaduti, ritenne che il bene oggetto di compravendita fosse l’unico bene privo di formalità facente parte del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE; ritenuto altresì sussistente il presupposto soggettivo della scientia damni, accolse la domanda dichiarando l’inefficacia dell’atto di compravendita nei confronti di Banca RAGIONE_SOCIALE;
con sentenza del 14/7/2020 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dal COGNOME;
avverso la sentenza la suindicata pronunzia della corte di merito il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione propone ricorso incidentale tardivo -sostanzialmente adesivo al ricorso principale- ad entrambi i ricorsi resiste con controricorso e memoria Bper Credit Management Scpa, quale mandataria di Bper Banca;
Considerato che
con il secondo ( logicamente prioritario ) motivo -nullità della sentenza per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost. (360 n. 4 cpc) -il ricorrente principale COGNOME COGNOME duole dell’irredimibile contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza là dove, da un canto risulta affermata la sussistenza dell ‘eventus damni in ragione della circostanza che gli altri immobili di proprietà della controparte risultavano gravati da formalità pregiudizievoli e per altro verso viene dalla corte di merito esclusa la ricorrenza nella specie dell ‘ipotesi di esenzione ex 3° comma dell’art. 2901 c.c. in ragione della sussistenza di altri beni idonei al soddisfacimento dei debiti;
con unico complesso motivo la ricorrente incidentale adesiva RAGIONE_SOCIALE denunzia violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.; nonché violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2901 c.c., dolendosi (anche ) che <<in totale irriducibile contrasto con quanto precedentemente affermato la Corte ha negato la sussistenza della scriminate dell''atto dovuto' sul rilievo che, non solo le predette circostanze non avrebbero adeguatamente dimostrato c he la vendita dell'immobile in oggetto rappresentasse per la RAGIONE_SOCIALE l'unico mezzo cui poter accedere al fine di provvedere al pagamento dei debiti pregressi scaduti ma anzi, vieppiù, che <>.
I motivi del ricorso principale e incidentale adesivo sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Risulta dalla corte di merito nell’impugnata sentenza affermato che <>.
Per altro verso, nel respingere la configurabilità nella specie dell’invocata ipotesi di cui all’art. 2901, 3° co., c.c. la corte di merito, nel ritenere che <>, ha sottolineato che <>.
Orbene, emerge evidente come trattisi di affermazioni irriducibilmente contraddittorie, deponenti l’intrinseca illogicità della motivazione, che si appalesa sul punto meramente apparente e pertanto inesistente ex art. 132, 2° co., c.p.c.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso del ricorso principale e dell’unico complesso motivo ( in parte qua ) del ricorso incidentale adesivo, assorbito il 1° motivo del ricorso principale (con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360, n. 4 cpc, nonché violazione degli artt. 2727 e 2729, in riferimento all’art. 360, n. 3 cpc) nonché le ulteriori doglianze nonché ogni altro censura e differente profilo del ricorso incidentale adesivo consegue l’accoglimento dei ricorsi e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio all a Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione, procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 2° motivo del ricorso principale e parte dell’unico complesso motivo del ricorso incidentale adesivo nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 1° motivo del ricorso principale e la parte non accolta dell’unico c omplesso motivo del ricorso incidentale adesivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.