Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12352 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
VENDITA
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere Ud. 09/04/2024
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5400/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrenti –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2803/2018 depositata il 30/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Firenze accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso dallo stesso Tribunale, che aveva condannato l’ RAGIONE_SOCIALE NOME al pagamento di € 9. 700 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Rilevava il Tribunale che l’RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato da RAGIONE_SOCIALE una macchina composta da due parti: la prima destinata alla frangitura delle olive, la seconda avente il compito di confezionare il proAVV_NOTAIOo, in maniera tale da preservare nel tempo le proprie caratteristiche, a mezzo di una componente generante azoto.
La parte opponente, nell’eccepire l’inadempimento della controparte e nel rifiutare il pagamento della componente produttrice di azoto, sosteneva che la medesima non avesse mai funzionato, così compromettendo l ‘ utilità di tutto il complesso tecnologico. In effetti, il buon funzionamento del generatore dell’azoto era essenziale ai fini del funzionamento complessivo
dell’impianto oleario, in quanto mirava al rispetto dei requisiti di legge relativi alla conservazione del proAVV_NOTAIOo, richiedenti una riAVV_NOTAIOa presenza di ossigeno nel proAVV_NOTAIOo commercializzato.
Nel caso di specie, risultava che, all’esito del trattamento, permanesse un residuo di ossigeno del 5,2%, a fronte del limite normativamente previsto pari all’1%.
Sebbene la CTU esperita (COGNOME) non specificasse il livello di ossigeno presente nel proAVV_NOTAIOo dopo l’utilizzo della macchina, il Tribunale deduceva che alla mancanza di azoto corrispondesse un innalzamento del livello di ossigeno e, quindi, il cattivo funzionamento del macchinario.
Considerando le date della fornitura, della contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE e della risposta in cui OMT che prometteva “utile intervento” (documentazione contenuta nel fascicolo di parte opponente), il giudice deduceva che la macchina non avesse mai funzionato, ritenendo di nessun pregio la considerazione del CTU secondo cui la macchina non era mai stata oggetto di manutenzione da parte dell’utilizzatore, anche perché, visto l’elevato livello di tecnologia, nulla si poteva pretendere dall’utilizzatore.
Pertanto, considerato che gli interventi – pacifici – sull’impianto di RAGIONE_SOCIALE e OMT non erano stati risolutivi, il giudice accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale l’RAGIONE_SOCIALE contestando nel merito i motivi di appello avversari e proponendo contestualmente appello incidentale.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta RAGIONE_SOCIALE che riproponeva le stesse difese svolte avanzate in altro giudizio (RG n. 663/2013), poi riunito.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti n. 351/2013 R.G. e n. 663/2013 R.G., rigettava l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento dell’appello di RAGIONE_SOCIALE e in parziale accoglimento dell’appello di RAGIONE_SOCIALE, confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 130/05 emesso dal Tribunale di Firenze e condannava l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, a pagare alla RAGIONE_SOCIALE, quale residuo prezzo dell’impianto oleario acquistato dalla opponente con ordine 3 ottobre 2003, le somme oggetto della suddetta ingiunzione pari a € 9.700,00 .
La Corte territoriale, preliminarmente, rigettava l’eccezione di competenza sollevata da RAGIONE_SOCIALE nel proprio atto di impugnazione in quanto il Tribunale competente era quello di Firenze in applicazione dell’art. 31 cod. proc. civ., che prevedeva la possibilità di proporre la domanda accessoria al giudice competente per la domanda principale.
Inoltre, la Corte d’Appello precisava che oggetto della causa era l’opposizione d ell’RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo per € 9.700,00 ove era stato fatto valere dalla acquirente-opponente il (malfunzionamento del solo) generatore di azoto (implementato nell’impianto oleario) venduto ad RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta lo aveva acquistato da RAGIONE_SOCIALE, mentre in altra causa tenuta dinanzi al Tribunale di Prato si era decisa l’opposizione d ell’ RAGIONE_SOCIALE (che ne era uscita parimenti vittoriosa) al
decreto ingiuntivo per € 4.352,00, quale corrispettivo di altre parti complementari dell’impianto venduto dalla (sola) OMT.
La Corte territoriale richiamava la CTU tenuta nel giudizio dinanzi il Tribunale di Prato (rilevante, in quanto fatta propria da una sentenza passata in giudicato che riguardava la stessa macchina in esame) dalla quale si evinceva che il compressore e l’essiccatore erano di fornitura RAGIONE_SOCIALE per quanto il (primo) preventivo 30 aprile 2003 rilasciato da RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (doc. 3 fase. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) contenesse, fra i vari accessori, un “serbatoio di accumulo aria compressa”, un “serbatoio di accumulo azoto” e un “essiccatore frigo aria compressa”. In altre parole, l’essiccatore era indicato in quel primo preventivo, ma era probabile che poi non fosse stato affatto venduto da RAGIONE_SOCIALE (ciò non era chiaro), visto che il più recente preventivo del 18 giugno 2003 riportava solo il serbatoio di accumulo di aria compressa, il serbatoio di accumulo azoto e il generatore e nemmeno la successiva fattura nominava più l’essiccatore.
L’essiccatore (e anche il compressore) dovevano pertanto essere stati venduti successivamente da RAGIONE_SOCIALE (per € 4.352 oggetto del giudizio di Prato) ma non era dato comprendere, per l’incompletezza della produzione della CTU svolta in quel giudizio, se queste componenti fornite direttamente da RAGIONE_SOCIALE a Il RAGIONE_SOCIALE erano necessarie per il corretto funzionamento del generatore di azoto oppure no. Certamente andava considerato che se erano state richieste e montate dovevano assolvere a una specifica funzione per quanto nessuna delle parti aveva chiarito perché fossero state installate direttamente da RAGIONE_SOCIALE e
soprattutto in quale data (occorreva la relativa fattura menzionata nella sentenza passata in giudicato che non era in atti).
La ctu espletata nel corso del giudizio era pervenuta alla medesima conclusione dell’altro giudizio, affermando che la macchina non presentava vizi specifici, ma che, per capire se non fosse idonea a produrre azoto conforme ai requisiti di legge, sarebbe stato opportuno effettuare una manutenzione generale e un collaudo ad opera della ditta costruttrice (che era pacifico non essere stato effettuato essendo stato limitato alla sola parte di frangitura). Significativo era constatare che il consulente avesse analizzato solamente la componente fornita tramite OMT. Dovevano poi considerarsi le prove documentali dalle quali emergeva che fin dal 2004 si erano presentati problemi al generatore di azoto, al punto che RAGIONE_SOCIALE stessa aveva ammesso il malfunzionamento e i tecnici di RAGIONE_SOCIALE erano intervenuti più volte, anche effettuando sostituzioni anche se, da quanto riportato dalle parti, i primi problemi riguardavano, più che la qualità e quantità dell’azoto, i blocchi di alimentazione elettrica. Ciò che non era dato comprendere dalla lettura degli atti, anche per la poca chiarezza degli stessi sul punto, era se la macchina avesse mai funzionato e pertanto fosse mai stata utilizzata. Dalle date risultanti dai documenti in atti (in particolare dalla nutrita corrispondenza tra le parti in relazione ai contestati malfunzionamenti), sembrava che l’impianto oleario effettivamente non avesse mai operato per quanto dalla CTU di Firenze risultava contraddittoriamente che lo stesso era stato trovato in funzione e addirittura che, attivata dal febbraio 2004, “la macchina era stata utilizzata fino a oggi”. Se così fosse non sarebbe possibile comprendere come la macchina
potesse essere utilizzata nonostante il vizio della componente accessoria compressore/essiccatore.
Secondo la Corte d’Appello da tali elementi e dalla consulenza dell’altro giudizio, emergeva che la macchina produttrice di azoto fornita da OMT non presentava alcun vizio originario ed era funzionante, purché fosse riparato il compressore/essiccatore (venduto direttamente da RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE).
In tal senso gli effetti della sentenza di Prato passata in giudicato erano favorevoli a RAGIONE_SOCIALE nonostante non avesse partecipato a quel giudizio, in quanto la sentenza sostanzialmente riconosceva che il generatore venduto non presentava vizi originari.
Il medesimo accertamento tecnico del giudizio tenuto dinanzi il Tribunale di Prato e passato in giudicato – che aveva il pregio di aver localizzato il malfunzionamento (che poi si ripercuoteva sull’intero impianto) nella sola porzione compressore/essiccatore, comprata direttamente da RAGIONE_SOCIALE – poteva essere utilizzato anche nel giudizio in corso, essendo vincolante per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e favorevole a RAGIONE_SOCIALE anche perché in parte coincidente rispetto alle conclusioni dalla CTU del presente giudizio. In altri termini, era vero che l’intero impianto non funzionava, ma il problema era individuato in una componente specifica venduta direttamente all’RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE e non da RAGIONE_SOCIALE come accertato dalla sentenza irrevocabile di Prato.
In conclusione, la macchina in oggetto (cioè, la sola parte venduta all’RAGIONE_SOCIALE per il tramite di RAGIONE_SOCIALE era funzionante in via originaria, ancorché non correttamente manutenuta dall’utilizzatore. L’ RAGIONE_SOCIALE, pertanto, doveva pagare quanto richiestole da RAGIONE_SOCIALE in quanto quest’ultima aveva
correttamente adempiuto alla sua obbligazione derivante dal contratto di compravendita e alcuna responsabilità poteva esserle addossata (essendo mal funzionante una componente venduta da RAGIONE_SOCIALE).
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
NOME ha a sua volta resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE con me morie depositate in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza della Corte di merito presenterebbe una manifesta e irriducibile contraddittorietà così come un ‘ illogicità manifesta. In particolare la ricorrente si riferisce a ben tre perplessità laddove: a) afferma non esser chiaro se la componente viziata sia stata venduta da RAGIONE_SOCIALE anziché da RAGIONE_SOCIALE “(ciò a dire il vero non è chiaro)”: così a pag. 13 della sentenza; b) afferma sempre a pag. 13 “non esser dato comprendere” se la componente viziata fosse essenziale per il corretto funzionamento dell’impianto; C) afferma a pag. 15 “che non è dato comprendere … se la macchina abbia mai funzionato e pertanto sia stata mai utilizzata … ” dando atto che “sembrerebbe che l’impianto oleario effettivamente non abbia mai operato” e che la CTU di Firenze sarebbe contraddittoria perché se fosse stato vero che la macchina fosse stata utilizzata fino ad
oggi, “non era dato allora sapere” come ciò potesse essere se la componente accessoria compressore essiccatore era viziata.
Inoltre, la decisione si fonderebbe su affermazioni inconciliabili e che si elidono a vicenda ovvero sarebbe strutturata su proposizioni successive che affermano e negano la medesima circostanza ovvero su fatti che si escludono a vicenda ed infatti: Secondo la sentenza della Corte di merito il produttore d’azoto sarebbe un macchinario complesso, formato da più componenti inscindibili, affetto da un vizio originario di costruzione che ne rende impossibile il funzionamento (produce cioè azoto insufficiente ad eliminare l’ossigeno dall’olio d’oliva sì da non garantirne la lunga conservazione) come accertato dalla CTU del Tribunale di Prato fatta propria dalla sentenza passata in giudicato e che neppure è stato collaudato, e tuttavia, il suddetto macchinario dovrebbe comunque essere integralmente pagato.
Sarebbe palese che le ragioni a fondamento della decisione siano sostanzialmente contrastanti, lacunose e incoerenti, tali da impedire l’individuazione del criterio logico su cui la decisione deve fondarsi, ovvero presentino un ‘ irriducibile contradditorietà ossia un vizio logico del ragionamento di portata tale da non poter sostenere la motivazione.
Il difetto originario di uno dei componenti costituenti un macchinario complesso quale il generatore di azoto, è un vizio che rende impossibile il funzionamento di tutto il complesso che non svolge la sua funzione essenziale che ne ha determinato l’acquisto. Ed infatti i livelli di ossigeno nell’olio si mantengono talmente alti che sforano i limiti di legge e non garantiscono la lunga conservazione del proAVV_NOTAIOo. in violazione della normativa in materia
di proAVV_NOTAIOi dell’industria alimentare come accertato dalla CTU svolta dal Tribunale di Firenze.
1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento assorbe i restanti.
La sentenza è perplessa e contraddittoria e, dunque, apparente. La Corte d’Appello di Firenze, infatti, nonostante aver espresso in più punti dubbi sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle risultanze istruttorie ha poi accolto il motivo di appello di COGNOME.COGNOME.COGNOME. e rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.2 Il collegio reputa opportuno per esigenza di chiarezza riportare testualmente parte della motivazione. Si legge nella parte della ricostruzione in fatto della sentenza che: La presenta causa ha dunque per oggetto l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE a decreto ingiuntivo per € 9.700,00 ove è stato fatto valere dalla opponente il (malfunzionamento del solo) generatore di azoto (implementato nell’impianto oleario) venduto ad RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta lo aveva acquistato da RAGIONE_SOCIALE, mentre la causa di Prato ha invece ad oggetto l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE (che ne è uscita parimenti vittoriosa) a decreto ingiuntivo per € 4.352,00, quale corrispettivo di parti complementari – non meglio precisate, probabilmente il compressore e essiccatore dell’impianto oleario – dell’impianto venduto dalla (sola) RAGIONE_SOCIALE.
L’essiccatore (e anche il compressore) deve essere stato pertanto venduto successivamente da RAGIONE_SOCIALE (per gli € 4.352 oggetto del giudizio di Prato) ma non è dato comprendere, per l’incompletezza della produzione della CTU COGNOME, se queste componenti fornite direttamente da RAGIONE_SOCIALE a Il RAGIONE_SOCIALE erano
necessarie per il corretto funzionamento del generatore di azoto oppure no. Certamente va considerato che, se sono state richieste e montate, devono aver assolto a una specifica funzione per quanto nessuna delle parti, lo si ribadisce, chiarisca perché siano state installate direttamente da RAGIONE_SOCIALE e soprattutto in quale data (occorrerebbe la relativa fattura non in atti).
Inoltre, la ctu svolta di fronte al giudice di Prato, per ciò che può comprendersi dalle poche pagine proAVV_NOTAIOe, fa intendere di aver riguardato l’intero impianto produttore di azoto, non essendo possibile, a detta dell’AVV_NOTAIO COGNOME, valutare una sola componente senza tenere conto del funzionamento complessivo di tutte le parti inscindibili della macchina. In effetti, dai documenti presenti in atti emerge che fin dal 2004 si erano presentati problemi al generatore di azoto, al punto che OMT stessa aveva ammesso il malfunzionamento e i tecnici di RAGIONE_SOCIALE erano intervenuti più volte, anche effettuando sostituzioni anche se, da quanto riportato dalle parti, i primi problemi riguardavano, più che la qualità e quantità dell’azoto, i blocchi di alimentazione elettrica .
Ciò che non è dato comprendere dalla lettura degli atti, anche per la poca chiarezza degli stessi su questo specifico punto, è se la macchina abbia mai funzionato e pertanto sia stata mai utilizzata, ovvero se, come ritenuto dal giudice di primo grado, non abbia mai funzionato e, di conseguenza, non sia mai stata impiegata. A giudicare dalle date risultanti dai documenti in atti (in particolare dalla nutrita corrispondenza tra le parti venivano contestati i malfunzionamenti), sembrerebbe che l’impianto oleario effettivamente non abbia mai operato per quanto dalla CTU di Firenze risulterebbe contraddittoriamente che lo stesso è stato
trovato in funzione e addirittura che, attivata dal febbraio 2004, “la macchina è stata utilizzata fino a oggi”.
Se così fosse. non è dato allora sapere come la macchina potesse essere utilizzata se la componente accessoria compressore/essiccatore era viziata .
1.3 La motivazione ora riportata è perplessa e contraddittoria in quanto non rende comprensibile quale sia il vizio del macchinario, se quest’ultimo abbia mai funzionato o se il malfunzionamento sia intervenuto successivamente e quale sia la rilevanza di tale aspetto posto che ciò che rileva è stabilire se RAGIONE_SOCIALE era tenuta o meno a garantire il corretto funzionamento del macchinario venduto e risultato difettoso.
Nel caso di specie ciò che rende evidente l’intrinseca ed insanabile perplessità e contraddittorietà del percorso argomentativo svolto dalla Corte d’Appello di Firenze è l’espressa affermazione che la causa ha ad oggetto il malfunzionamento del solo generatore di azoto (implementato nell’impianto oleario) venduto ad RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE che tale generatore non funziona al punto che RAGIONE_SOCIALE stessa ne ha ammesso il malfunzionamento e che i tecnici di RAGIONE_SOCIALE sono intervenuti più volte, anche effettuando sostituzioni e che la macchina sembrerebbe non aver mai funzionato.
Successivamente, in altra parte della sentenza, invece, si legge che il macchinario era funzionante, purché fosse riparato il compressore/essiccatore mentre il generatore non presentava vizi originari.
In altra parte ancora si legge che i problemi riguardavano, più che la qualità e quantità dell’azoto, i blocchi di alimentazione
elettrica e che la ctu svolta di fronte al giudice di Prato faceva intendere di aver riguardato l’intero impianto produttore di azoto, non essendo possibile, a detta dell’AVV_NOTAIO COGNOME, valutare una sola componente senza tenere conto del funzionamento complessivo di tutte le parti inscindibili della macchina.
Sulla base di tali affermazioni incerte e perplesse la sentenza conclude nel senso che, poiché il malfunzionamento riguardava solo la componente compressore/essicatore oggetto di una compravendita diretta tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nessun inadempimento poteva attribuirsi a RAGIONE_SOCIALE.
In tal modo, non essendovi una stretta conseguenzialità tra le premesse in fatto, che la stessa Corte territoriale afferma non essere chiare e le conclusioni che ne trae, non risultano percepibili quale siano le effettive ragioni della decisione. Le argomentazioni offerte, infatti, sono obiettivamente inidonee a far comprendere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e non consentono alcun controllo sull’esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
Una tale motivazione è obiettivamente affetta da quei vizi che sono rimasti i soli di cui ci si possa dolere in Cassazione dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo i principi dettati da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, ravvisandosi in essa una «motivazione apparente», comunque inficiata da un «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», tanto da presentarsi come «perplessa ed obiettivamente incomprensibile».
In conclusione, deve affermarsi che la sentenza impugnata è nulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto dalla motivazione perplessa, apparente e insanabilmente contraddittoria, non è possibile comprendere il percorso logico giuridico compiuto dal Giudice.
Per ragioni di sintesi si riporta solo la rubrica dei restanti motivi di ricorso che sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
2.1 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione artt. 112 c.p.c. e 342 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 633 c.p.c. nonché degli artt. 1460 e 2697 c.c.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. nonché 116 c.p.c.
Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione artt.1362, 1363, 1366, 1367, 1370, 1371 e 1453 c.c.
Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e omessa valutazione di fatto decisivo.
In conclusione, il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C orte d’Appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione