Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4784 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4784 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18985/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO
Oggetto: Appalto opere pubbliche -Garanzia Escussione
R.G.N. 18985/2020
Ud. 13/11/2025 CC
che la rappresenta e difende unitamente all’ avvocato NOME COGNOME
-ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO ROMA n. 6589/2019 depositata il 31/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 6589/2019, pubblicata in data 31 ottobre 2019, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, n. 18150/2014, depositata in data 11 settembre 2014.
RAGIONE_SOCIALE aveva originariamente agito nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A. chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALE medesima al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 1.351.685,94 oltre interessi e spese di lite, a titolo di escussione RAGIONE_SOCIALE polizza fideiussoria da quest’ultima rilasciata a garanzia dei lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’ospedale militare “Celio” -II lotto, di cui si era resa aggiudicataria nel 1989 l’impresa ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Aveva riferito il RAGIONE_SOCIALE che l’impresa aggiudicataria si era ad un certo punto resa inadempiente all’esecuzione dei lavori
determinando l’applicazione da parte del RAGIONE_SOCIALE medesimo del disposto di cui all’art. 48 del Regolamento per i lavori del Genio militare (nonché delle condizioni generali per l’appalto dei lavori del Genio militare approvati con rr.dd. 365 e 266 del 17.03.1932), decretando l’esecuzione dei lavori previsti dal contratto in danno dell’impresa appaltatrice e quindi redigendo, in data 13 settembre 2006 il certificato di collaudo, dal quale emergeva un residuo debito dell’impresa per € 1.188.352,07.
Aveva ulteriormente esposto il COGNOME di essere stato convenuto nel 2001 dal Fallimento l’impresa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , il quale aveva chiesto la condanna dello stesso COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma dovuta per i lavori svolti sul I lotto, pari ad € 110.122,80 e di essersi costituito, eccependo in compensazione il proprio controcredito di € 1.188.352,07, ottenendo, alla fine, il rigetto dell’avversa domanda, per effetto dell’accoglimento dell’ecce zione di compensazione, determinandosi quindi ad escutere la polizza per la somma ancora dovuta dall’impresa appaltatrice.
Si era costituta RAGIONE_SOCIALE, contestando l’avversa domanda ed argomentando che , a seguito dell’adozione del certificato di collaudo, la polizza fideiussoria aveva perso efficacia, considerato che il certificato dava atto RAGIONE_SOCIALE corretta esecuzione dei lavori e non indicava alcun danno riconducibile all’oggetto RAGIONE_SOCIALE fideiussione.
La convenuta era poi stata autorizzata alla chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) quale emittente di fideiussione in controgaranzia.
Quest’ultima si era costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e carenza di titolarità del lato passivo del
rapporto ed indicando quale soggetto obbligato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE ed ora RAGIONE_SOCIALE), che quindi era stata anch’essa evocata da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A.
Costituitosi in tal modo il contraddittorio, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto la domanda.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, a propria volta, ha respinto il gravame del COGNOME rilevando la circostanza che la polizza aveva come termine di validità l’emissione del mandato di pagamento a saldo, ma che lo stesso RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto all’emissione del certificato di collaudo dei lavori da cui non risultava alcun residuo credito ‘con la conseguenza che un mandato di pagamento a saldo non avrebbe mai potuto essere emesso’ .
La Corte ha ulteriormente ritenuto applicabile l’art. 5, Legge 741/1981, rilevando che la polizza era stata escussa oltre il termine previsto dalla norma nella formulazione vigente all’epoca RAGIONE_SOCIALE stipula del contratto.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ricorre il RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE SPA e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ‘ nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza viziata da motivazione per relationem soltanto apparente sui motivi dl appello – violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 111 comma 7 Cost. ‘ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte capitolina avrebbe adottato una ‘motivazione meramente apparente e decontestualizzata dai profili di censura proposti dall’appellante RAGIONE_SOCIALE, il cui gravame veniva rigettato’ , al punto da precludere la possibilità di individuare le ragioni alla base RAGIONE_SOCIALE statuizione impugnata.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – error in procedendo – omissione di pronuncia con travisamento di prova documentale – nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ‘ .
Si censura in ogni caso la decisione impugnata in quanto la stessa, da un lato, avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di appello e, dall’altro lato, avrebbe travisato integralmente la prova documentale individuata dalla ricorrente a sostegno del proprio gravame.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, Legge n. 741/81 e dell’art. 1957 c.c.
Il ricorrente impugna la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello nella parte in cui la stessa ha ritenuto tardiva l’escussione RAGIONE_SOCIALE polizza in quanto non avvenuta entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, evidenziando che quest’ultima non era so ttoposta a termine e non era mai scaduta.
Contesta l’applicabilità sia dell’art. 1957 c.c. sia dell’art. 5, Legge n. 741/81, evidenziando, quanto a tale ultima previsione, che il
mancato collaudo dei lavori è stato determinato da fatto imputabile alla stessa appaltatrice.
Il ricorso incidentale condizionato -formulato in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale – è affidato a due motivi.
2.1. Il primo motivo -semplicemente rubricato ‘inesistenza di un debito dell’impresa’ ripropone la tesi difensiva per cui il credito azionato dall’odierno ricorrente sarebbe riconducibile alla voce di ‘anticipazione contrattuale’, la quale, tuttavia, sarebbe stata direttamente garantita da RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE), non residuando, quindi, alcuna obbligazione in capo alla ricorrente incidentale.
2.2. Il secondo motivo – semplicemente rubricato ‘domanda di manleva’ -richiama la domanda di manleva svolta dalla ricorrente incidentale nei confronti sia di RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) sia di RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE S.p.A. ed ora RAGIONE_SOCIALE).
I primi due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, in quanto interrelati, e sono fondati.
La decisione impugnata, infatti, nel disattendere il gravame proposto dall’odierno ricorrente ha radicalmente omesso di confrontarsi concretamente con i motivi di appello articolati dall’Amministrazione , adottando una motivazione che si traduce in una sostanziale ma apodittica conferma RAGIONE_SOCIALE decisione di prime cure.
Questa Corte, invero, ha chiarito che non è non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non
avendo provveduto ad una loro compiuta analisi ma ha anche puntualizzato, tuttavia, che, in questo caso, il giudice del gravame è comunque tenuto a confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 16504 del 19/06/2019; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018), e ciò in quanto non può ritenersi adempiuto il dovere di motivazione quando il giudice del gravame si richiami per relationem alla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3547 del 12/03/2002).
Nel caso ora in esame, la decisione impugnata si è tradotta in una ripresa delle argomentazioni RAGIONE_SOCIALE decisione di prime cure senza in alcun modo dare conto dei motivi di gravame articolati dall’odierna ricorrente -e dalla medesima riprodotti in sede di ricorso, con pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. – e senza procedere al l’ esame degli stessi ed all’esposizione delle ragioni per cui ha ritenuto di disattendere il gravame (per una similare ipotesi Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018).
Ferma, quindi, la riduzione del ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione -derivante dalla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., ad opera dell’art. 54, D.L. n. 83/2012 -deve essere in ogni caso ribadito che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
L’insanabile carenza che affligge la decisione impugnata ha comportato, come conseguenza, che la medesima sentenza non si è concretamente misurata con le ragioni di gravame
dell’Amministrazione appellante , ed in particolare con la deduzione RAGIONE_SOCIALE esecuzione solo parziale dei lavori da parte dell’appaltatrice .
Invero la Corte territoriale si è limitata a richiamare le risultanze del certificato di collaudo dei lavori, non solo trascurando radicalmente le deduzioni dell’odierno ricorrente in ordine al fatto che il certificato medesimo era stato redatto dopo l’esecuzione dei lavori in danno RAGIONE_SOCIALE stessa appaltatrice ma anche valorizzando una circostanza -l’assenza nel certificato medesimo dell’attestazione di crediti dell’appaltatrice che era, ed è, radicalmente priva di nesso logico e sostanziale con la vicenda dedotta in giudizio, vertendosi in tema non di crediti bensì di debiti dell’appaltatrice .
La Corte territoriale ha in tal modo sviluppato un percorso motivazionale che non solo risulta carente, in virtù dell’assenza di concreta analisi dei motivi di gravame, ma è altresì affetto da un vero e proprio paralogismo, il quale vale a rendere la motivazione irrimediabilmente perplessa.
L’accoglimento dei primi due motivi vale a determinare l’assorbimento del terzo .
I due motivi di ricorso incidentale condizionato devono invece essere dichiarati inammissibili.
Gli stessi, infatti, sviluppano censure relative a profili che la decisione impugnata non ha esaminato, essendo risultati assorbiti.
Deve conseguentemente trovare applicazione il principio -reiteratamente enunciato da questa Corte -per cui è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14382 del
08/10/2002; Sez. 5 – Ordinanza n. 29662 del 25/10/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22501 del 19/10/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17201 del 28/08/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12680 del 29/08/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9637 del 16/07/2001).
In conclusione, mentre il ricorso principale deve trovare accoglimento in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia sul ricorso incidentale, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Prima Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione, il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME