Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28307 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31340/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO , presso lo studio dell’RAGIONE_SOCIALE COGNOME (CODICE_FISCALE) (studio RAGIONE_SOCIALE) che li rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo
studio dellRAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 330/2021 depositata il 6/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.- NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME erano proprietari della società RAGIONE_SOCIALE, che svolgeva attività di riscossione dei tributi per il Molise e parte della Puglia.
Nel 2006 hanno ceduto la quota di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE, poi diventata RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, al momento della vendita, la società aveva in corso già da anni un contratto professionale con gli avvocati NOME e NOME COGNOME, legati da vincolo di parentela con i proprietari e amministratori della società ceduta, contratto che non era stato risolto e che si era prorogato fino al 2013.
La società acquirente, oggi RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto ai venditori di avere documentazione del contenzioso fino a quel momento portato avanti dagli avvocati COGNOME, ma senza avere riscontro, nonostante l’obbligo di consegna dei documenti fosse contrattualmente previsto.
Solo dopo la cessione della società, gli avvocati COGNOME hanno presentato una parcella di circa 5 milioni di euro per l’attività svolta a favore della RAGIONE_SOCIALE.
1.2.- RAGIONE_SOCIALE ha dunque agito davanti al Tribunale di Taranto per far accertare, da un lato, l’inadempimento dei venditori all’obbligo di consegnare la documentazione relativa al contenzioso esistente, e, per altro verso, far dichiarare la nullità del contratto con gli avvocati COGNOME nella parte in cui era previsto un compenso superiore al massimo RAGIONE_SOCIALE tariffe legali.
1.3.- Si sono costituiti tutti i convenuti. Gli avvocati COGNOME hanno proposto domanda riconvenzionale subordinata, per l’ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda di nullità del contratto, chiedendo che il loro compenso fosse comunque dovuto nella misura di 2 milioni circa di euro.
1.4Il Tribunale di Taranto ha accolto la domanda di inadempimento e rigettato le altre.
1.5.- Questa decisione è stata appellata sia da parte di RAGIONE_SOCIALE che, con appello incidentale, da parte dei cedenti e degli avvocati COGNOME, e la Corte d’appello di Taranto, sezione distaccata di Lecce, ha rigettato l’appello principale e, in accoglimento degli appelli incidentali, ha dunque rigettato le domande inizialmente proposte da RAGIONE_SOCIALE.
1.6.- Quest’ultima ricorre per cassazione con tre motivi di censura e memoria. Si sono costituiti, con distinti controricorsi, i venditori e gli avvocati COGNOME. Tutti i controricorrenti hanno pure depositato memorie.
Ragioni della decisione
2.Con il primo motivo, RAGIONE_SOCIALE prospetta violazione dell’articolo 132 del codice di procedura civile per difetto assoluto di motivazione, tale da rendere nulla la sentenza.
La questione è la seguente.
Al fine di dimostrare che la convenzione stipulata dai cedenti a favore degli avvocati COGNOME era troppo onerosa per la società, ed era di conseguenza troppo vantaggiosa per gli avvocati, RAGIONE_SOCIALE aveva depositato una diversa convenzione, stipulata cioè con diversi avvocati nel 2007, da cui risultavano corrispettivi molto più bassi, e ciò a dimostrazione del fatto che i compensi pretesi dagli avvocati COGNOME e pattuiti con costoro dai venditori della società, erano eccessivi e potevano essere evitati ricorrendo a contratti diversi.
La Corte d’appello ha replicato a questo argomento sostenendo che invece non era stata fornita alcuna prova della possibilità di stipulare contratti a condizioni più favorevoli, prova necessaria a dimostrare che gli accordi fatti con gli avvocati COGNOME erano pregiudizievoli per la società e di particolare favore per questi ultimi.
A sostegno di tale tesi la Corte d’appello ha addotto l’argomento secondo cui, mentre il contratto con gli avvocati COGNOME era risalente al 2001, prorogato poi nel 2006, i contratti di comparazione erano relativi a un periodo diverso, e cioè al 2007, e dunque non potevano costituire un valido termine di comparazione.
RAGIONE_SOCIALE contesta questo ragionamento e ritiene che sia privo di argomenti che lo giustifichino: la Corte d’appello non chiarisce perché un contratto stipulato solo pochi mesi dopo quello concluso con gli COGNOME non possa costituire termine di paragone, per valutare la congruità dei compensi, a causa del fatto che è stipulato in tempi diversi.
In ciò la ricorrente ravvisa una motivazione apparente poiché priva della sua effettiva ragione giustificatrice.
Il motivo è fondato.
La motivazione è apparente quando gli argomenti utilizzati sono meramente assertivi o comunque apodittici, con la conseguenza che essi appaiono costituire ragioni della decisione ma, in realtà,
avendo essi stessi bisogno di ulteriori argomenti a sostegno, solo apparentemente forniscono ragione di quanto si è deciso, mentre in effetti sono a loro volta da giustificare.
La Corte di appello ha ritenuto che i contratti stipulati a pochi mesi di distanza da quelli conclusi con gli avvocati COGNOME non potessero costituire termine di paragone con questi ultimi, per via del fatto che erano stati stipulati in tempi diversi: questo argomento tuttavia non è sufficiente a sorreggere la decisione poiché non contiene ragioni in base alle quali si possa dire che un contratto stipulato a pochi mesi di distanza da un altro non può costituire valido termine di paragone quanto al prezzo convenuto dalla parti.
Ovviamente non basta replicare che la ragione della inidoneità dell’un contratto, a costituire termine di paragone dell’altro, sta nel fatto, espressamente indicato dalla corte, che tra i due c’è una distanza temporale: non è sufficiente tale replica in quanto la circostanza che quella distanza temporale, di pochi mesi, costituisca ragione perché i prezzi praticati nell’uno non possano essere comparati con i prezzi praticati nell’altro, è esattamente ciò che deve essere spiegato o dimostrato. Va cioè detto perché pochi mesi di distanza rendono non paragonabile i corrispettivi di un contratto rispetto all’altro.
Con la conseguenza che l’argomento della distanza temporale è a sua volta bisognoso di giustificazione, non è di per sé ragione sufficiente della decisione.
2.1.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.
Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe interpretato il contratto, ed in particolar modo quanto in esso previsto relativamente al corrispettivo dei professionisti, in modo parziale, senza tener conto della volontà RAGIONE_SOCIALE parti complessiva e senza dunque un esame complessivo di tutte le clausole.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.
2.2.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1218 e 1375 e seguenti del codice civile.
La questione è la seguente.
Sin dal primo grado, RAGIONE_SOCIALE aveva contestato ai venditori di non aver adempiuto all’obbligo contrattuale di consegnare tutta la documentazione relativa al contenzioso pendente; aveva chiesto che venisse accertato il relativo inadempimento e che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno consistente nel fatto di aver acquistato una società ad un valore superiore a quello che in realtà aveva, e ciò soprattutto per via del fatto di non aver potuto stimare le passività consistenti per l’appunto nelle controversie pendenti.
La sentenza di appello ha replicato a questo argomento che non era stata fornita alcuna prova del danno, in quanto il prezzo, data la controversia pendente con i venditori della società, non risultava ancora pagato, e dunque RAGIONE_SOCIALE non poteva dolersi di aver pagato di più del dovuto una società quando ancora non aveva corrisposto il relativo prezzo.
Il motivo è fondato.
È pacifico che la documentazione relativa al contenzioso non è stata consegnata, in quanto gli stessi venditori hanno sostenuto che essa non era disponibile, non avendo gli avvocati COGNOME ancora messo a disposizione della società la ricognizione del contenzioso.
Per certi versi, la stessa Corte d’appello non nega che inadempimento vi sia stato all’obbligo contrattuale di consegnare tempestivamente la documentazione in questione, piuttosto esclude che sia derivato un qualche danno da tale inadempimento: l’acquirente, infatti, ha potuto comunque stimare il patrimonio della società e, ad ogni modo, non aveva al momento della decisione ancora corrisposto il prezzo.
Il ragionamento compiuto dalla Corte di appello costituisce violazione RAGIONE_SOCIALE norme che qualificano l’inadempimento contrattuale ed il relativo danno.
Infatti, il danno sta nell’aver pattuito quel determinato prezzo, pattuizione che obbliga l’acquirente a corrisponderlo: la circostanza che costui non abbia ancora versato la somma, a cagione della controversia pendente con il venditore, non toglie che la somma sia pattuita e sia dovuta. Il danno subito dall’acquirente in altri termini è dato dalla somma che costui si è obbligato a versare, senza che abbia rilievo la circostanza, meramente accidentale, che fino a quel momento quell’obbligo non è stato adempiuto. In conclusione, il pregiudizio sta nell’avere pattuito un prezzo superiore al valore del bene, poco rilevando che il prezzo non sia stato ancora corrisposto, ben potendo esserlo anche coattivamente in futuro.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, occorrendo accertamenti in fatto qui non esperibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7/06/2024.