Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27251 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30750/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale Roma di cui al procedimento nr. 79930/2016 depositato il 28/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (divenuta RAGIONE_SOCIALE), proprietaria dell’unità immobiliare sita in Roma alla INDIRIZZO, sc. A, int. 7, concessa in locazione alla fallita, chiese, per quanto di interesse in questa sede, che fossero ammessi al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE, in via chirografaria, il credito di € 5.153,17 per canoni di locazione non corrisposti dalla conduttrice dal 1° gennaio 2016 fino al 15 marzo 2016 (giorno antecedente alla dichiarazione di fallimento) e, in prededuzione ex art. 111 l.fall., il credito per la somma di € 5.219,98 per canoni di locazione non versati dal RAGIONE_SOCIALE dal 16 marzo 2016 (dichiarazione di fallimento) al 30.5.2016 (giorno del ricevimento della comunicazione di recesso inviata dal Curatore ex art. 80 LF), nonché gli ulteriori canoni ovvero indennità ed oneri che sarebbero venuti a maturazione fino all’effettivo rilascio del bene immobile, avvenuto nelle more del giudizio di opposizione per effetto del recesso del curatore; per tale motivo la ricorrente chiese anche la liquidazione dell’equo indennizzo ex art. 80 3° comma l.fall.
2 Il Giudice Delegato ammise il credito in chirografo ed escluse quello in prededuzione relativo all’occupazione dell’immobile successivamente alla dichiarazione di fallimento, così come per il periodo intercorrente tra la dichiarazione di fallimento e la comunicazione di recesso.
Sull’impugnazione della società locatrice, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione, con decreto del 28/10/2021, ha ammesso la società immobiliare al passivo del fallimento, in prededuzione, per l’ulteriore somma di € 3.753,69; rigettando « ogni altra domanda perché non provata »; successivamente con decreto del 20/11/2021, all’esito della procedura di correzione di errore materiale, il Tribunale di Roma, rilevando che risultava evidente che, per un lapsus calami , il
precedente decreto era mancante della seconda pagina, procedeva all’integrazione del provvedimento con inserimento della seconda pagina.
4 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.fall., 135 c.p.c., 287 e 288 c.p.c., 118 disp att. c.p.c. e 111 Cost.: lamenta la ricorrente che, in considerazione della irritualità della procedura di correzione materiale non utilizzabile per inserire una pagina mancante, il decreto impugnato, privo di una parte del documento, risulta affetto da totale difetto di motivazione dal punto di vista grafico.
1.2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 80 e 111 e 99 l.fall., 113 ,135 c.p.c. , 287 e 288 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. 111 Cost. e 1590 e 1591 c.c. , in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3,4 e 5 c.p.c. : si sostiene che, anche con l’integrazione, irritualmente operata con la correzione di errore materiale, il provvedimento risulta comunque inficiato da motivazione apparente ed incomprensibile, non essendo state per nulla esplicitate le ragioni per le quali sono state disattese le richieste di ammissione: 1) del credito di euro 5.219,98 per canoni non pagati dalla dichiarazione del fallimento alla comunicazione del recesso da parte del Curatore; 2) della somma di euro 24.797,16, ex art. 1591 c.c., per canoni/indennità decorrenti dalla comunicazione del recesso fino al rilascio avvenuto oltre un anno dopo; 3) dell’ulteriore credito per equo indennizzo ex art. 80 l.fall. per recesso anticipato.
2 Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente secondo il principio della ragione più liquida, è fondato ed il suo buon esito determina l’assorbimento del primo motivo.
2.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c. omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
2.2 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano «una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U., n. 8053/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di «comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da esse al risultato enunciato», non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. Sez. U., n. 22232/2016), non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., n. 22232 /2016; Cass., 14927 /2017).
2.2 Ora, il thema decidendum del giudizio di opposizione era costituito dalla richiesta di ammissione al passivo dei crediti sorti per indennità/canoni relativi al periodo in cui il Curatore mantenne la detenzione dell’immobile locato prima di rilasciarlo nel maggio 2017, nonché la richiesta di liquidazione dell’equo indennizzo per il recesso anticipato del curatore dal contratto di locazione.
2.3 La statuizione del giudice dell’opposizione di ammettere in prededuzione il credito dell’opponente per la minor e somma di €
3.753,69 non è sorretta da una intellegibile motivazione anche nella seconda pagina «recuperata» dal decreto di correzione dell’errore materiale.
2.4 In particolare il decreto del Tribunale ritiene non provato il credito opposto dalla curatela in compensazione, accenna al fatto che non sarebbe stata « sufficientemente smentita la circostanza di un certo ritardo nella riconsegna dell’immobile locato » e, infine, afferma che il ritardo non sarebbe addebitabile al Curatore, « atteso che la locatrice aveva ricevuto la comunicazione di recesso », e comunque sarebbe « valutabile equitativamente ed economicamente ».
In definitiva non è dato comprendere per quale ragione e a che titolo il Tribunale abbia ammesso il creditore al passivo per la minor somma di € 3.753,69 rispetto all’importo richiesto dal locatore.
3 In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Tribunale di Roma, in diversa composizione, per un