Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 708 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26559/2018 R.G. proposto da:
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA POPOLARE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME , in persona del legale rappresentante pro tempore , ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
Oggetto:
Contratto
d’opera – Prova
R.G.N. 26559/2018
Ud. 30/11/2023 CC
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 3208/2018 depositata il 15/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA (di seguito ‘ASSOCIAZIONE’) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3208/2018, depositata il 15 maggio 2018, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 7224/2013 del 5 aprile 2013, ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME condannando l’ASSOCIAZIONE alla corresponsione in favore di quest’ultimo, della somma di € 6.000,00, oltre interessi, e gravando l’ASSOCIAZIONE appellata delle spese dei due gradi di giudizio.
NOME COGNOME aveva adito il Tribunale di Roma, deducendo di avere ricevuto dall’ASSOCIAZIONE alla quale era già legato da un contratto d’opera l’incarico di realizzare l’adattamento musicale di un cartone animato canadese, destinato alla trasmissione televisiva ed oggetto di una commissione da parte della RAI alla stessa ASSOCIAZIONE.
Costituitasi regolarmente l’ASSOCIAZIONE la quale aveva riconosciuto di aver ricevuto la commissione da parte della RAI ma aveva contestato il ruolo dell’attore, deducendo che l’adattamento era stato realizzato da altra persona, mentre l’attore si era li mitato al ruolo di coordinamento del coro di allievi della stessa ASSOCIAZIONE -il Tribunale di Roma aveva disatteso la domanda, ritenendo non provati né l’affidamento dell’incarico in via esclusiva all’attore, né l’effettivo svolgimento dell’attività asseritamente oggetto dell’incarico.
Proposto appello da NOME COGNOME e costituitasi regolarmente l’appellata, la Corte d’appello di Roma ha richiamato il contenuto delle deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado e, valorizzando alcuni elementi fattuali -e cioè il fatto che l’appellante non era stato retribuito secondo quanto previsto dal precedente contratto d’opera e che il coro non era formato da suoi allievi ha concluso che l’attività di partecipazione dell’appellante al progetto di adattamento non poteva ritenersi marginale bensì ‘incidente in termini rilevanti sulle modalità di espletamento del contratto’ .
Ritenuta, poi, l’assenza di prova della pattuizione sulla misura del compenso, la Corte ha proceduto alla sua quantificazione in via equitativa.
Al ricorso dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA POPOLARE DI MUSICA NOME COGNOME resiste con controricorso NOME COGNOME
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a sette motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, avendo la Corte territoriale affermato l’esistenza del contratto di incarico con una motivazione meramente apparente.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per avere la Corte d’appello reso una motivazione apparente in ordine all’ iter logico-giuridico che l’avrebbe condotta ad affermare che NOME COGNOME aveva
proceduto all’elaborazione dei testi ed al loro adattamento metrico, risultando tale affermazione priva di riscontri sul piano delle prove assunte in giudizio.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte ‘implicitamente assunto’ che l’odierno controricorrente aveva fornito la prova del titolo costitutivo del rapporto obbligatorio.
Deduce la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe -implicitamente ma erroneamente -ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza dell’incarico all’odierno controricorrente, in tal modo violando la regola di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce:
-in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.;
-in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale:
-avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova della partecipazione dell’odierno controricorrente all’attività di adattamento metrico delle canzoni, non solo violando la regola di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. ma affidandosi, senza menzionarlo espressamente, al meccanismo presuntivo, in assenza dei presupposti di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.;
-avrebbe omesso di esaminare il fatto che l’adattamento metrico delle canzoni e di direzione del coro era stato svolto da un’altra persona, sebbene ciò emerga dall e deposizioni testimoniali.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per avere la Corte motivato in modo solamente apparente in ordine all’ iter logico-giuridico che l’avrebbe condotta a quantificare il compenso riconosciuto all’odierno controricorrente.
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1709, 2225 e 1226 c.c., per avere la Corte d’appello determinato equitativamente il compenso del controricorrente, omettendo di applicare il criterio del risultato ottenuto e del lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del maggior danno riproposta in appello da NOME COGNOME dal cui rigetto sarebbe potuta scaturire anche una compensazione delle spese del giudizio ex art. 92 c.p.c.
Il primo e secondo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, stante la reciproca correlazione, e sono fondati.
Avendo la ricorrente dedotto, ex artt. 132, n. 4), e 360, n. 4), c.p.c., il vizio di motivazione inesistente, è opportuno rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale
e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 – 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Svolta tale premessa, e tornando al caso di specie, si deve constatare che la motivazione della sentenza della Corte capitolina -nell’affermare la sussistenza della prova sia del conferimento dell’incarico sia del suo espletamento tramite l’adattamento metrico dei testi – si caratterizza sia per la presenza di salti logico-argomentativi sia per la valorizzazione di elementi privi di concreta connessione con il thema decidendum , in tal modo seguendo un percorso motivazionale affetto da paralogismi e carenze, di gravità tale da integrare il vizio radicale di obiettiva incomprensibilità della motivazione stessa.
Gravemente lacunoso è, in primo luogo, il passaggio logico che -sulla scorta di una pedissequa rassegna delle deposizioni testimoniali -conduce la Corte a pervenire in modo del tutto apodittico a concludere che tali deposizioni risultano aver confermato lo svolgimento dell’attività di adattamento dei testi e peraltro solo quest’ultima, senza cenno alcuno al pregresso conferimento dell’incarico senza procedere ad alcuna analisi delle deposizioni testimoniali e senza che sia materialmente possibile comprendere sulla scorta di quali inferenza la Corte d’appello sia pervenuta ad affermare l’evidenza probatoria di quello che era il presupposto fondamentale dell’intera controversia, e cioè il conferimento di uno specifico incarico .
Ancora più carente, poi, è il percorso logico che ha condotto la Corte d’appello ad affermare – perentoriamente – che ‘la partecipazione del
COGNOME al progetto di adattamento del cartone animato RAGIONE_SOCIALE non poteva ritenersi marginale ma incidente in termini rilevanti sulle modalità di espletamento del contratto ‘ .
Al di là del fatto che -ancora una volta – il thema probandum era costituito non dalla partecipazione del controricorrente al progetto né dalla rilevanza della partecipazione medesima, bensì dal suo costituire esecuzione di un pregresso e specifico incarico non rientrante nel contratto d’opera pacificamente già esistente tra le parti , è da constatare l’assoluta assenza di nesso di consequenzialità tra tale asserzione e gli elementi fattuali sui quali essa si viene a basare, e cioè: 1) il fatto che l’odiern o controricorrente non era stato retribuito secondo quanto previsto da un precedente contratto di insegnamento; 2) il fatto che il coro non era formato da suoi allievi; 3) il fatto che il controricorrente non si occupava di accompagnare i bambini del corso negli studi televisivi.
Tra le circostanze enumerate dalla Corte d’appello e le conclusioni da essa raggiunte, invero, risulta del tutto carente un nesso (non meramente fattuale, si badi, bensì) logico -dovendosi per contro rilevare l’assenza di concreta connessione tra dette circostanze ed i themata decidendum e probandum – da ciò derivando la sostanziale impossibilità di individuare il concreto iter argomentativo e motivazionale ed il conseguente integrarsi di quel vizio di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” che deve condurre all’accoglimento dei motivi di ricorso .
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso determina l’assorbimento di quelli ulteriori .
Alla luce delle ragioni che precedono la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che provvederà