Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15915 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15915 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24549/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata
contro
ricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 2131/2023 depositato in data 11/11/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 245.327,94 vantato da RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo per la vendita di capi di abbigliamento.
Il Tribunale di Perugia, con decreto in data 11 novembre 2023, rigettava l’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE
Rilevava, in particolare, che la società opponente, pur avendo vista esclusa la propria domanda di ammissione al passivo perché fondata su una scheda contabile e materiali non attendibili, aveva continuato a produrre documentazione del tutto inidonea a provare l’effettiva avvenuta consegna delle merci, costituita da fatture non sottoscritte per accettazione dal presunto debitore e solo in parte accompagnate dai relativi D.D.T., anch’essi n on firmati né dal vettore né dal destinatario.
Osservava che le prove per testi articolate a supporto delle risultanze di fatture e D.D.T. risultavano inammissibili, perché dedotte in relazione a circostanze in parte non contestate, in parte già desumibili dagli atti, in parte irrilevanti o comunque superflue ai fini della decisione.
Constatava, in definitiva, che l’opponente non era riuscito a provare l’effettiva avvenuta consegna della merce indicata all’interno delle fatture allegate, con conseguente impossibilità di ammettere al passivo il credito vantato.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dovuta a un’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: il tr ibunale, pur avendo espressamente sostenuto la necessità di offrire, a suffragio degli elementi probatori forniti dall’opponente con la documentazione prodotta e i D.D.T., prove testimoniali ed elementi
presuntivi, ha rigettato le richieste di prova orale ‘perché dedotte in relazione a circostanze in parte non contestate, in parte già desumibili dagli atti, in parte irrilevanti o comunque superflue’, malgrado le stesse fossero dirette esplicitamente ad avvalorare le risultanze istruttorie già disponibili.
La motivazione del decreto appare -a dire della ricorrente -da un lato omessa o comunque insufficiente, non essendo dato capire perché le circostanze capitolate risultassero inammissibili, quali fossero le circostanze non contestate, quali quelle desumibili dagli atti, quali quelle irrilevanti (e perché) e quali quelle superflue (e perché), dall’altro contraddittoria, perché l’accenno a circostanze capitolate ‘non contestate’, ‘desumibili dagli atti’, ‘irrilevanti’ o comunque ‘superflue’ richiama, evident emente, una prova già raggiunta o comunque non discutibile.
Oltre a ciò manca -aggiunge la ricorrente – ogni e qualsiasi argomentazione in merito agli elementi di presunzione desumibili dall’ulteriore documentazione prodotta, fra cui figurava l’espresso riconoscimento dell’avvenuta consegna della merce proveniente dal legale rappresentante della società fallita, contenuta nella comunicazione e.mail inviata dall ‘ amministratore unico a RAGIONE_SOCIALE in data 25 febbraio 2019, e il documento di trasporto con cui RAGIONE_SOCIALE aveva restituito a RAGIONE_SOCIALE la parte della merce che era rimasta invenduta ed era stata consegnata con i D.D.T. ritenuti privi di valore probatorio.
4.2 Il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, costituito dal contratto estimatorio dell’8 ottobre 2018, dal quale era possibile e vincere che erano stati fatturati i soli capi venduti dalla società fallita, e dallo scambio di corrispondenza del 9 ottobre/10 ottobre 2018, attestante l’avvenuta sottoscrizione del contratto.
I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano ambedue fondati.
5.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 30721/2024, Cass. 18072/2024, Cass. 16214/2019).
Nel caso di specie non vi è dubbio che le prove testimoniali non ammesse -il cui contenuto è stato riportato all’interno del primo mezzo in ossequio all’obbligo previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. – investissero un punto decisivo della controversia, dato che riguardavano la vendita della merce descritta nelle fatture e nei documenti di trasporto prodotti, la consegna della stessa, l’avvenuta stipula di un contratto estimatorio, la causa del credito e il suo ammontare.
5.2 La motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).
All’interno del decreto impugnato nessuna circostanziata giustificazione è stata fornita al fine di dare una concreta rappresentazione della valutazione di ‘ inattendibilità/insufficienza
della documentazione prodotta dall’opponente ‘, se non la constatazione che fatture e documenti di trasporto non erano firmati, spiegazione del tutto inidonea a illustrare il primo giudizio reso.
Del pari non è dato sapere perché ‘ le prove per testi articolate a supporto delle risultanze di fatture e D.D.T .’ siano state ritenute inammissibili, giacché l’assunto del giudice di merito (secondo cui le stesse vertevano su ‘ circostanze in parte non contestate, in parte già desumibili dagli atti, in parte irrilevanti o comunque superflue ai fini della decisione ‘), svolto secondo una valutazione complessiva e non ripartita delle istanze istruttorie, non consente di comprendere quali capitoli fossero irrilevanti o superflui ai fini della decisione e per quali ragioni, quali fossero i capitoli che si riferivano a circostanze non contestate o già desumibili dagli atti e il motivo per cui tali circostanze non fossero idonee a suffragare fatture e documenti di trasporto.
In questo modo il decreto impugnato offre un intreccio di argomentazioni di diversa natura – alcune volte a sottolineare la presenza in atti di una prova già raggiunta su determinate circostanze, non contestate o desumibili dagli atti di causa, che il giudice di merito non ha però valorizzato in alcun modo, altre, all’opposto, dirette a sostenere l’irrilevanza o la superfluità dei capitoli formulati al fine di fornire la prova del diritto vantato -che si risolve in un elenco indistinto di vizi ostativi all ‘ammissione della prova e inidoneo a rendere comprensibile, mezzo per mezzo e nel suo complesso, la ragione posta dal giudice di merito a fondamento della decisione assunta sulle istanze istruttorie.
Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge processuale costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione impugnata si fonda.
5.3 L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. si riferisce a un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e assuma un carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. 17005/2024).
Nel caso di specie il tribunale, pur avendo dato atto che le parti avevano discusso fra loro dell’esistenza di un contratto estimatorio esistente fra le parti, ha completamente omesso di valutare la circostanza, malgrado la stessa, ove fosse effettivamente emersa dagli atti di causa, avesse valore potenzialmente decisivo nell’interpretazione della dinamica dei rapporti fra i contraenti e del contenuto dei documenti prodotti.
L’accoglimento delle censure appena prese in esame comporta l’assorbimento (improprio) delle ulteriori doglianze presentate, il cui vaglio risulta oramai non necessario.
Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Perugia, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 29 aprile 2025.