Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27771 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27771 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 17716-2923 r.g. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche CNCP), P_IVA, in persona del suo Amministratore p.t., NOME COGNOME, con sede in INDIRIZZO, ed elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE N. 267/2017, in persona dei Curatori, AVV_NOTAIO COGNOME, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO.
-intimato –
avverso il decreto cron. n. 1808/2023. pubbl. il 24/07/2023, reso dal Tribunale di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE N. 267/2017 – ha rigettato la proposta opposizione, così confermando il provvedimento emesso dal g.d..
RAGIONE_SOCIALE, con domanda del 16 giugno 2017, aveva chiesto infatti l’ammissione al passivo della procedura fallimentare predetta per la somma complessiva di € 1.265.984,70, in virtù di due decreti ingiuntivi. L’istante aveva chiesto l’ammissione del suddetto credito, in via principale, in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; in via subordinata, in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per l’importo di € 1.255.026,98 e per quello di € 10.957,72 in chirografo.
Con decreto del 24 gennaio 2018, il G.D. ‘condivisa la proposta della curatela ‘, disponeva tuttavia che l’istante fosse ‘ ammesso al passivo in grado chirografario per euro 1.265.984,70’.
Proposta opposizione da parte del RAGIONE_SOCIALE e nella resistenza del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) in ordine alla domanda di riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., l ‘opponente , al fine di dare prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio invocato, aveva depositato il certificato di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, nonché copia dei verbali di revisione della RAGIONE_SOCIALE, attestanti lo scopo mutualistico della Cooperativa; (ii) tuttavia, per costante orientamento giurisprudenziale, la natura cooperativa e mutualistica dell’impresa non era di per sé idonea a giustificare l’applicazione del suddetto privilegio , in quanto, affinché il credito vantato da una cooperativa RAGIONE_SOCIALE possa essere ammesso al passivo
fallimentare con il privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., devono sussistere, quali requisiti essenziali, la circostanza che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al RAGIONE_SOCIALE dei soci e che l’apporto lavorativo dei soci sia prevalente rispetto al RAGIONE_SOCIALE dei dipendenti non soci; (iii) nella fattispecie in esame non era tuttavia stata fornita la prova sussistenza del presupposto della prevalenza del RAGIONE_SOCIALE prestato dai soci rispetto a quello svolto dai lavoratori non soci né la prova della correlazione del RAGIONE_SOCIALE prestato dai soci rispetto al credito.
Il decreto, pubblicato il 24/07/2023, è stato impugnato dal RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE N. 267/2017, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il consorzio ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE ‘.
1.1 Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato meriterebbe di essere cassato perché in un punto decisivo della controversia avrebbe espresso una motivazione apparente. Si evidenzia infatti che il Tribunale si sarebbe così espresso: ‘… Nella fattispecie esame, non è stata fornita la prova della sussistenza del presupposto della prevalenza del RAGIONE_SOCIALE prestato dai soci rispetto a quello svolto dai lavoratori non soci né la prova della correlazione del RAGIONE_SOCIALE prestato dai soci rispetto al c redito’. La motivazione sarebbe infatti apparente perché la stessa ‘ si astrae dalla fattispecie senza tenere in considerazione due circostanze ‘ . La prima riguarderebbe la circostanza che ‘ anche le operazioni commerciali svolte (in questo caso dal CNCP) ‘ avevano ‘ una natura, una funzione, mutualistica non essendo possibile sterilizzare all’interno di una compagine cooperativistica transazioni commerciali e transazioni ‘a mutualità prevalente” . L’accettazione di una simile argomentazione varrebbe infatti a parcellizzare attività che rientrano in uno stesso bilancio, ed in una valutazione complessiva, niente affatto atomistica,
ma complessiva di una compagine societaria. La seconda ragione afferirebbe, invece, al fatto che quella prova sarebbe stata anche fornita, visto che i contratti di affidamento indicavano – espressamente – la tipologia di servizi, di attività, sinanche le prestazioni subordinate che il RAGIONE_SOCIALE si era impegnato a svolgere.
Con il secondo mezzo si deduce invece ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti ed art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 ‘ .
2.1 Ricorda la ricorrente il Tribunale – a fronte di una specifica censura da parte dell’opponente – aveva ritenuto la doglianza infondata, osservando che: ‘l’opponente al fine di dare prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio invocato, offre in comunicazione, in particolare, il certificato di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, nonché copia dei verbali di revisione della RAGIONE_SOCIALE, attestanti lo scopo mutualistico della Cooperativa. Sennonché per costante orientamento giurisprudenziale, la natura cooperativa e mutualistica dell’impresa non è di per sé idonea a giustificare l’applicazione del suddetto privilegio (cf r. Cass. ord. n. 7085/2022)’.
2.2 Il Tribunale avrebbe così omesso di considerare un fatto dirimente ai fini dell’accoglimento della sua domanda, vale a dire di considerare che le operazioni (anche commerciali), effettuate sulla scorta della legge del 1971 e dell’art. 2511 c.c., erano state strumentali rispetto allo spirito mutualistico di cui il ricorrente era dotato.
2.3 I due motivi sopra enunciati possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.
Risulta infatti fondata la censura di motivazione apparente.
Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).
Il Tribunale si è espresso, in ordine al profilo di contestazione del mancato riconoscimento del richiesto privilegio, con la seguente lapidaria motivazione:
‘… Nella fattispecie esame, non è stata fornita la prova della sussistenza del presupposto della prevalenza del RAGIONE_SOCIALE prestato dai soci rispetto a quello svolto dai lavoratori non soci né la prova della correlazione del RAGIONE_SOCIALE prestato dai soci rispetto al credito ‘.
Come risulta evidente, i giudici dell’opposizione non hanno dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto non dimostrati i predetti presupposti fattuali applicativi del richiesto privilegio, arrestando il proprio argomentare prima di spiegare i motivi per i quali sia stata ritenuta non idonea l’ampia RAGIONE_SOCIALE documentale fornita dalla parte opponente per fondare l’accoglimento delle sue istanze ammissive.
Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per un nuovo esame dell’intera vicenda processuale, con rinvio al Tribunale competente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24.09.2025
Il Presidente NOME COGNOME