Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33609 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33609 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32162/2021 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
ENTE STRUMENTALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende per legge
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE ROMA n. 8943/2019 depositato il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 15.11.2021, ha rigettato l’opposizione ex ar tt. 98 e 209, 2° comma, l. fall. proposta da NOME COGNOME per ottenere l’ammissione al lo stato passivo de ll’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa del credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. di € 10.320,00 (escluso dal liquidatore) preteso a titolo di trattamento incentivante per l’attività di lavoro subordinato a tempo determinato da lui esercitata presso l’ ente.
Il tribunale ha osservato che COGNOME non aveva provato quale fosse il suo l’ inquadramento contrattuale e quale il numero di ore lavorate nel 2010 nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la Croce Rossa Italiana, né aveva allegato gli altri elementi indispensabili per la liquidazione del trattamento incentivante a lui spettante.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un unico motivo , cui l’ Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in LCA ha resistito con controricorso, col quale ha pure proposto ricorso incidentale condizionato per un motivo.
CONSIDERATO CHE
Con il ricorso principale è stata denunciata l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c..
Il ricorrente deduce di aver dimostrato gli elementi costitutivi del proprio rapporto di lavoro con l’ente ora in LCA, avendo allegato (alla pag. 4, punto 3 del ricorso in opposizione) di essere stato dipendente della CRI dal 1.1.2006 al 31.12 2015, inquadramento A 2, mansioni autista soccorritore, ed avendo indicato nei conteggi un monte ore di 1500 ore; aggiunge che la sussistenza del rapporto di lavoro era pacifica e che la procedura non aveva specificamente contestato le predette asserzioni.
2. Il motivo è fondato.
Va preliminarmente osservato che se è pur vero che nella rubrica del motivo di ricorso COGNOME ha richiamato il vecchio testo dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., non più in vigore a seguito della riformulazione della norma per effetto della novella del 2012, ciò che conta è che la censura può essere comunque qualificata, nella sostanza, come denuncia del vizio processuale di omessa o apparente motivazione, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014, le qualiprecisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al cd. ‘minimo costituzionale’ – hanno chiarito che è comunque denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé (purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali); anomalia che consiste nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017).
Ciò premesso, il collegio rileva che il decreto impugnato non risponde al requisito del ‘minimo costituzionale’: il giudice del merito, pur avendo riconosciuto che COGNOME aveva instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, non spiega infatti alla luce di quali considerazioni questi non avrebbe dimostrato il proprio inquadramento contrattuale, né quali sarebbero gli ‘ altri elementi ‘ ritenuti ‘ indispensabili ‘ per la liquidazione del trattamento incentivante (ciò, peraltro, senza neppure tener conto dell’atteggiarsi dell’onere della prova, anche in sede concorsuale,
una volta che non sia contestata la sussistenza del rapporto di lavoro). Del tutto oscura è, infine l’espressione secondo cui ‘ il trattamento in oggetto non può essere liquidato equitativamente sulla base di parametri riferibili ad altri soggetti, essendo determinabile sulla base di parametri specifici che interessano il singolo lavoratore’ : non vengono individuati gli ‘altri soggetti’, né è spiegato quali siano i parametri specifici asseritamente applicabili a tali soggetti e non al ricorrente.
3.Il ricorso incidentale condizionato, col quale la procedura controricorrente lamenta che l’eccezione di prescrizione da essa sollevata in sede di opposizione sia stata rigettata sulla scorta di una lettera di messa in mora prodotta dall’allora opponente solo in corso di causa, è invece inammissibile per difetto di specificità, in quanto non precisa se detta eccezione fosse già stata svolta dal liquidatore in sede di formazione dello stato passivo o fosse stata sollevata per la prima volta con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (circostanza rilevante ai fini dell’accertamento della decadenza dalla prova, perché nel secondo caso COGNOME avrebbe avuto indubbiamente diritto a un termine per replicare e depositare documenti atti a contrastarla).
4. All’accoglimento del ricorso principale conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione anche delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale condizionato; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Ricorrono i presupposti, per l’Ente controricorrente, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma il 25.9.2024