Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22927 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22927 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3043/2021 R.G. proposto da Unicredit S.p.A. RAGIONE_SOCIALE domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso il decreto cron. n. 1310/2020 del Tribunale di Nuoro, depositato il 9.12.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Unicredit S.p.A. propose domanda per essere ammessa al passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE per un credito complessivo di € 1.132.716,79, vantato in forza di tre contratti di finanziamento e dei saldi negativi di due conti correnti bancari.
Il giudice delegato respinse integralmente la domanda, per «mancata dimostrazione del credito» (così si legge nel decreto qui impugnato).
Contro il decreto del giudice delegato Unicredit S.p.ARAGIONE_SOCIALE propose opposizione, che il Tribunale di Nuoro, instauratosi il contraddittorio, accolse parzialmente, ammettendo al passivo la parte del credito relativa ai saldi di conto corrente (€ 348.948,33) e confermando il rigetto per la parte riferita ai tre contratti di finanziamento.
Contro il decreto del Tribunale Unicredit S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il fallimento si è difeso con controricorso.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il decreto è censurato per «violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c., e comunque di legge costituzionalmente rilevante, con riferimento all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per totale mancanza … di argomentazioni motivazionali, lì dove è stato apoditticamente ritenuto che ‘la BANCA non ha assolto tale onere ‘ di dare dimostrazione del proprio complessivo credito risultante dal mancato rimborso di tre finanziamenti chirografari … a suo tempo erogati alla società fallita »).
Il motivo è fondato, perché è pienamente condivisibile il giudizio della ricorrente secondo cui il parziale rigetto dell’insinuazione al passivo -riferito alla mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda -è privo di una effettiva e comprensibile motivazione a sostegno.
2.1. Quanto al credito derivante dai tre contratti di finanziamento, l’intera motivazione del Tribunale di Nuoro s i riduce ai due paragrafi di seguito riportati:
«In primo luogo, deve essere osservato che non vi è agli atti alcuna prova del credito derivante dai contratti di finanziamento nn. 4283056, 3920009 e 6472537: lo stesso CTU, al riguardo, ha dato atto di non aver ‘ potuto rilevare il saldo finale per mancanza documentale ‘ (v. pagg. 6 e 7 della CTU depositata il 18.12.2018).
In proposito, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell’esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell’ammortamento , con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. I Ord., 10.2.2020, n. 3015); nel caso di specie, la BANCA non ha assolto tale onere, con le conseguenze che non possono certamente essere ammessi al passivo i relativi crediti ammontanti a complessivi € 768 .216,46».
2.2. In sostanza, viene dapprima enunciata una regola sulla ripartizione degli oneri probatori e poi si aggiunge una apodittica affermazione che «la BANCA non ha assolto tale onere», senza alcuna ulteriore spiegazione, salvo il richiamo all’altrettanto apodittica affermazione del consulente d’ufficio di
non avere potuto «rilevare il saldo finale per mancanza documentale».
Sebbene l’oggetto dell’onere della prova sia ripartito dal Tribunale di Nuoro in più elementi, con il richiamo al citato precedente di legittimità (esistenza del titolo, anteriorità al fallimento, disciplina dell’ammortamento, con scadenze temporali e tasso di interesse convenuti), non viene fornita alcuna indicazione su quali e quanti di questi elementi siano rimasti sforniti di prova.
Una volta che la causa viene decisa con applicazione delle regole sulla ripartizione degli oneri probatori, costituisce parte essenziale di una effettiva motivazione della decisione adottata una sia pur minima spiegazione su quali siano i fatti rilevanti che il giudice ha ritenuto non provati e sul perché sono state ritenute irrilevanti o insufficienti le prove offerte e acquisite in merito. La totale assenza di siffatte spiegazioni integra gli estremi della «motivazione apparente», secondo il consolidato insegnamento risalente a Cass. S.u. n. 8053/2014, ovverosia di una motivazione meramente tautologica, che non fa altro che affermare il risultato di un giudizio, senza darne alcuna giustificazione in termini di illustrazione del ragionamento che ha condotto a quel risultato.
2.3. Alla totale assenza di una effettiva motivazione sulla decisione assunta consegue la nullità della sentenza (nel caso di specie del decreto), censurabile come violazione della legge processuale (art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), anche di rango costituzionale (art. 111, comma 6, Cost), e, quindi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n n. 32343/2024; 22598/2018). Tuttavia, l ‘erroneo riferimento, nella rubrica del
motivo, all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non rende il ricorso inammissibile, essendo il vizio denunciato comunque descritto chiaramente e univocamente individuato nella successiva illustrazione (Cass. nn. 23381/2017; 1370/2013; Cass. S.u. n. 17931/2013).
Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c., 115, comma 1, c.p.c. e 99 legge fall. , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale di Nuoro ritenuto, nell’ambito dell’accertamento del credito di complessivi € 768.216,46, di cui l’esponente ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE la Banca onerata della prova, invero incombente sul debitore mutuatario, in ordine a pagamento delle rate di ammortamento relative ai tre finanziamenti chirografari …» .
Questo secondo motivo rimane assorbito per l’accoglimento del primo, che comp orta la cassazione del decreto con rinvio al Tribunale di Nuoro, in diversa composizione, perché esamini nuovamente la domanda (nella parte in cui non è stata accolta) e provveda a motivare la relativa decisione.
Del resto, il riferimento, nel decreto impugnato, alla mancanza di prova delle «eventuali restituzioni» compare solo nella parte in cui si riassumono le deduzioni del fallimento costituitosi per resister e all’opposizione (pag. 2 del decreto) e non è ripreso nella apparente e tautologica motivazione della decisione adottata (pag. 5 del decreto), che qui sopra è stata integralmente riprodotta.
Il Tribunale di Nuoro dovrà provvedere anche a regolare le spese dell’intero processo, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Nuoro, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del