Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2374 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10757/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 19692/2016 depositato il 27/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
AVV_NOTAIO dottoressa NOME COGNOME ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in privilegio, per i compensi maturati in relazione alla carica di componente del collegio sindacale della società dal 1° gennaio 2011 al 30 novembre 2015.
La domanda è stata respinta dal giudice delegato.
Avverso il provvedimento l’interessata ha proposto opposizione.
Nella resistenza del Fallimento, e dinanzi a un ‘eccezione di inadempimento facente leva sulla responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi in relazione ai danni patiti dalla società, il tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione .
Avverso il decreto, comunicato il 28-2-2019, è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi.
Il Fallimento ha replicato con controricorso.
Ragioni della decisione
-Col primo motivo la ricorrente assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 99 legge fall. in relazione al vizio di ultrapetizione, avendo il tribunale respinto l’opposizione sulla base di una circostanza allegata in giudizio tardivamente, relativa ad addebiti peraltro indicati senza specificazione del danno cagionato al patrimonio sociale.
-Col secondo motivo la ricorrente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, 115 e 132 cod. proc. civ., per essere in ogni caso il provvedimento del tribunale completamente carente sul piano della motivazione.
III. – Il primo motivo è infondato.
È vero che l ‘eccezione di inadempimento, essendo rimessa all’esclusiva iniziativa di parte (v. Cass. Sez. 1 n. 15807-21, significativamente richiamata anche da Cass. Sez U n. 42093-21 per il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo), ha natura di eccezione in senso stretto così da non essere rilevabile d’ufficio (v. in generale Cass. Sez. 2 n. 6168-11).
La proposizione dell ‘eccezione è però avvinta dalla regola di cui all’art. 99 , sesto e settimo comma, legge fall., a tenore della quale la parte resistente deve costituirsi ‘ almeno dieci giorni prima dell’udienza ‘ mediante il deposito in cancelleria ‘ di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti ‘ .
Nel caso concreto non risulta che la curatela avesse formulato l’eccezione intempestivamente, ma solo che non l’avesse fatto nella sede di verifica dei crediti.
Questa però non è ragione per dire che non lo potesse fare, per la prima volta, nella sede dell’opposizione, essendo ciò consentito proprio dal testo richiamato dell’art. 99, settimo comma, legge fall.
IV. – Il secondo motivo è invece fondato.
Il tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione co n una motivazione apodittica.
Lo ha fatto semplicemente (e testualmente) dicendo questo:
-‘ considerato infatti che i soli interessi maturati sul debito bancario dall’anno 2012 (allorquando venne operata la svalutazione delle partecipazioni) alla data della dichiarazione del fallimento (allorquando si è verificata l’effettiva cristallizzazione degli interessi) supera di gran lunga la prestazione richiesta ed è certamente ascrivibile alla negligenza degli organi di controllo che, in mancanza di un concreto attivo patrimoniale, avrebbero dovuto rilevare l’ insufficienza patrimoniale e sollecitare le opportune iniziative per favorire l’immediata cristallizzazione dell’indebitamento (comunicazione al p.m.; istanza ai sensi dell’art. 2409 c.c.; richiesta di autofallimento, ecc…)’ .
La motivazione è a tal punto laconica da rendere incomprensibile la ratio decidendi .
Nel testo del provvedimento l ‘unico legame con l’eccepito inadempimento è consegnato al rilievo preliminare per cui ‘ gli eventuali crediti azionati dagli opponenti nella presente sede (..) rimangono ampiamente assorbiti da ognuno degli addebiti specificamente indicati dalla curatela nei propri scritti difensivi’ .
Quali fossero però codesti addebiti, sulla scorta di quali elementi fosse stata eccepita e poi ravvisata la responsabilità concorrente dei sindaci e quali conseguenze dannose a loro imputabili si fossero in effetti determinate secondo la ricostruzione in fatto il decreto non dice in alcun modo.
Ne segue che la motivazione non integra il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 cost.
V. – Va ricordato che secondo una giurisprudenza costante il vizio di motivazione ex art. 111 cost. si converte in violazione di legge non solo quando la motivazione risulti omessa sul piano grafico, ma anche quando la motivazione sia solo apparente o incomprensibile, perché la garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali deve essere correlata alla garanzia costituzionale del vaglio di legalità della Corte di cassazione, funzionale ad assicurare l’uniformità dell’interpretazione e applicazione del diritto oggettivo a tutela dell’uguaglianza dei cittadini; sicché l’anomalia motivazionale è denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge, ove attenga al profilo costituzionalmente rilevante dell’esistenza in sé di una motivazione rispondente allo scopo di delineare una ratio comprensibile della decisione assunta.
In altre parole, l ‘ inosservanza del giudice all’obbligo della motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, e come tale è denunciabile in cassazione quando si traduca in mancanza della motivazione stessa. Una tale mancanza determina la nullità del provvedimento e si verifica tanto nei casi di radicale carenza di motivazione, quanto in quelli di suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), perché fra di loro logicamente inconciliabili, perplesse o comunque obiettivamente incomprensibili, alla sola condizione che i vizi ‘ emergano dal
provvedimento in sé ‘ , senza determinare alcuna conseguente verifica di sufficienza o razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (v. già Cass. Sez. U n. 5888-92, Cass. Sez. U n. 11095-92, Cass. Sez. U n. 11846-92, Cass. Sez. U n. 9674-93, Cass. Sez. U n. 3171-96, Cass. Sez. U n. 4469-96, e di lì in poi pressoché tutta la giurisprudenza delle sezioni semplici, fino alla oggi essenziale Cass. Sez. U n. 8053-14 che ha ribadito l’insegnamento anche in relaz ione al nuovo testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) ;
VI. – Il decreto deve esser cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame.
Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì