Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5366 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5366 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8665/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (MPLMGB74C52L667U)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2792/2023 depositata il 2/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/1/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per quanto qui interessa, concludevano un contratto per cui la prima doveva fornire alla seconda due lavacentrifughe industriali. La vicenda però giungeva alla diffida di RAGIONE_SOCIALE ad adempiere – COGNOME non ritenendosi però inadempiente e successivamente, il 5 dicembre 2018, alla sua comunicazione di intervenuta risoluzione di diritto del contratto.
COGNOME reagiva convenendo controparte davanti al Tribunale di Milano perché fosse accertato il proprio esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, fosse dichiarata inefficace la risoluzione di diritto e fosse dichiarata inadempiente RAGIONE_SOCIALE condannandola al saldo del prezzo concordato per le due macchine, per euro 133.600, oltre ad euro 500 per ogni mese di deposito di esse presso il trasportatore; in subordine, perché fosse dichiarata la risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c. per inadempimento della convenuta con risarcimento per le macchine nella misura di euro 133.000 nonché per euro 500 mensili per la permanenza presso il trasportatore.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva, resistendo e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attrice a restituire quanto versatole come acconto (euro 33.440 oltre interessi) e a risarcirle i danni.
Il Tribunale, con sentenza n. 4715/2022, dichiarava intervenuta la risoluzione di diritto per il solo contratto riguardante la centrifuga a cabina 750 E LC, e condannava PCM a pagare la somma di euro 84.800, oltre interessi, quale saldo del prezzo per l’altra macchina, ritenendo che vi erano stati due contratti e che l’attrice era inadempiente, con conseguente risoluzione, solo per una delle due
macchine quella non brevettata, l’altra invece essendo oggetto di brevetto -.
PCM ha presentato appello principale e COGNOME appello incidentale.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2792/2023, ha rigettato entrambi i gravami.
PCM ha proposto ricorso, suddiviso in cinque motivi e illustrato anche con memoria, da cui COGNOME si è difeso con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1322, 1362, 1363 e 1364 c.c.
1.1 Si sostiene che il giudice d’appello abbia violato l’articolo 1322 c.c. mediante il diniego del ‘valore alla comune volontà delle parti non considerando che l’unico contratto sottoscritto … è quello formato dalla conferma d’ordine di Bonfiglio del 30/04/2018 accettata con modifiche, concordate, da PCM’. Si argomenta sull’interpretazione del contratto, invocando anche le norme ermeneutiche indicate in rubrica, che la corte territoriale avrebbe ‘errato nell’applicare’.
Si indica, poi, in che cosa risiederebbero i requisiti oggettivo e soggettivo del collegamento negoziale, per concludere che, ‘quand’anche si dovesse ritenere di essere in presenza di due distinti contratti, e non di uno solo’, ex articolo 1322 c.c. i contratti si dovrebbero ritenere collegati.
1.2 La censura è palesemente fattuale, diretta ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. Si incorre pertanto nella inammissibilità.
Con il secondo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1476 e 1510 c.p.c. in relazione all’articolo 1218 c.c.
2.1 Il giudice d’appello ha ritenuto che la diffida ad adempiere inviata da RAGIONE_SOCIALE e la ‘successiva risoluzione relativamente al contratto afferente l’offerta 49GI17’ non siano state legittime perché nessun inadempimento avrebbe commesso controparte, la quale avrebbe invece ‘messo a disposizione la macchina nei termini contrattuali consegnandola al trasportatore’ il 3 ottobre 2018.
Si contesta ciò, invocando l’articolo 3 delle condizioni generali del contratto e deducendo che COGNOME aveva ‘assunto l’onere del trasporto fino all’assemblatore dell’isola cioè RAGIONE_SOCIALE‘, per cui, ai sensi dell’articolo 1510 c.c., ‘il luogo della consegna non era più la sede’ di COGNOME, che non si poteva ‘liberare dell’obbligo con la sola rimessione del bene al trasportatore, dovendo viceversa dare corso al trasporto fino alla sede dell’assemblatore’. Invece controparte non avrebbe ‘effettuato alcun trasporto limitandosi a consegnare il bene ad un suo trasportatore al quale non ha dato alcuno specifico incarico tanto che … dal dicembre 2018 ad oggi non ha mai chiamato PCM per sapere cosa fare di questa merce’. Quindi non si potrebbe ritenere che controparte ‘abbia legittimamente consegnato la merce’, onde ‘il contratto anche relativo a questo bene si è risolto per inadempimento del venditore all’obbligo di consegnare’.
Prima poi di verificare se era avvenuta la consegna, il giudice d’appello avrebbe dovuto indagare, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., ‘se COGNOME avesse correttamente adempiuto alla sua obbligazione visto che in atti non c’è prova, neppure fotografica, di ciò che ha consegnato al trasportatore né … che la macchina corrispondesse a quanto pattuito e fosse funzionante’; si argomenta ulteriormente al riguardo, giungendo a ricordare che la presa in consegna del committente non equivale ad accettazione, accettazione che infatti PCM non avrebbe dato. Pertanto ‘COGNOME, al di là della dichiarazione di aver consegnato la macchina ad un suo trasportatore, avrebbe dovuto dimostrare l’esatto adempimento ex
art. 1218 c.c., dimostrando quindi che la lavatrice … esisteva ed era funzionante e conforme alle specifiche di contratto, cosa che non ha fatto’.
2.2 Questa ampia sintesi del motivo dimostra agevolmente che anch’esso costituisce una ricostruzione fattuale (alla quale la corte territoriale ha comunque opposto una sua diversa ricostruzione), in cui le norme sono invocate come conseguenze dell’inammissibile -in questa sede – accertamento fattuale, proposto, si ripete, come alternativo a quello espletato dal giudice d’appello.
Il motivo è dunque inammissibile.
Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1322 e 1362 c.c.
3.1 La Corte d’appello afferma che, ‘se è vero che nella conferma d’ordine veniva pattuito un prezzo unitario’, comunque in essa le parti avevano indicato ‘il costo specifico di ciascun macchinario’, per cui ‘la somma forfettariamente determinata era presumibilmente subordinata alla corretta esecuzione di entrambi i contratti, senza tuttavia sostituire l’importo pattuito ab origine nelle singole offerte’. La corte territoriale avrebbe così ‘malamente interpretato’ il contratto e la comune volontà dei contraenti; e il motivo prosegue argomentando in tal senso.
3.2 Anche questa è una censura che sarebbe adeguata per un gravame; davanti al giudice di legittimità si manifesta, infatti, come inammissibile perché palesemente fattuale.
‘Quarto motivo’ è la rubrica della quarta censura, che come rubrica è così limitata, ma il cui contenuto come doglianza è tuttavia comprensibile.
4.1.1 Invero, si riporta (ricorso, pagine 26-27) il passo motivazionale della sentenza riguardante il rigetto della domanda di risarcimento del danno, rilevando poi che ‘a dimostrazione di quanto argomentato PCM ha capitolato prove per testi e chiesto ctu
tecnica’, entrambe non ammesse dal giudice d’appello ‘senza alcuna motivazione’. Si argomenta al riguardo, affermando infine che l’acquisto dell’altra lavacentrifuga ‘non è il frutto di una libera scelta ma la necessaria conseguenza dell’inadempimento di COGNOME, … acclarato con la dichiarata risoluzione contrattuale’. 4.1.2 Si censura con questo motivo della decisione presa dal giudice d’appello, a pagina 13 della sentenza, sul quarto motivo del gravame, dichiarandolo effettivamente ‘infondato’ per avere PCM ‘genericamente chiesto il risarcimento dei danni determinati dalla condotta inadempiente della COGNOME omettendo di allegare e provare l’ an , il quantum e il nesso eziologico posto alla base della propria pretesa’, poi argomentando sulla vicenda sinteticamente. Però, in effetti, la corte territoriale non si presta a dire alcunché sull’ampio capitolato testimoniale (in primo grado non ammesso, come emerge dal ricorso, pagina 7), che l’appellante aveva ribadito nelle precisate conclusioni. E qui, allora, il motivo è ictu oculi fondato: per affermare che nulla è stato provato, il giudice non può essere del tutto implicito, al contrario dovendo necessario spiegare, prova testimoniale sono tutti – e del tutto – inammissibili e irrilevanti. La in si rende apparente, e pertanto non può sostenere la pur sinteticamente, perché venti capitoli proposti per motivazione, nella sentenza impugnata, tacendo su questo, parte qua decisione.
4.2.1 A questa prima parte del quarto motivo fa pure seguito una seconda, che ancora argomenta sul danno, in ordine alla ‘isola robotizzata’ e alla mancata produzione che la ricorrente avrebbe subito come danno, qualificando ‘scorretta’ l’affermazione del giudice d’appello per cui ‘PCM non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere la necessità della riprogettazione … Ne è desumibile in atti la tipologia di lavoro cui i macchinari erano destinati e come siano state computate le ore di lavoro e i mancati guadagni’; scorretta sarebbe sia per la presenza di fattura di MTT
(doc. 13), sia perché ‘sul punto si sono capitolate prove’, chiedendo pure consulenza tecnica d’ufficio.
4.2.2 Quanto alle prove testimoniali, riproposte nell’atto d’appello e presenti nelle precisate conclusioni, vale, con assoluta evidenza, quanto affermato per la prima parte del motivo. Ne consegue che tutto il quarto motivo è fondato.
Con il quinto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. in ordine alla condanna integrale alle spese del primo grado.
La censura è assorbita dall’accoglimento del quarto motivo.
Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’ Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2025