Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2520 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2520 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso N. 20640/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Ancona recante il n. 1104/2024 e pubblicata in data 15.7.2024;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 28.11.2025 dal Consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ( olim , RAGIONE_SOCIALE) era proprietaria di un immobile destinato ad uso industriale sito a Treia (MC).
Nel 2003 l’immobile fu concesso in locazione finanziaria alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (che il ricorso indica ora come ‘RAGIONE_SOCIALE‘, a p. 5; ora come ‘RAGIONE_SOCIALE‘, a p. 6).
La RAGIONE_SOCIALE a sua volta stipulò un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto anche il suddetto contratto di leasing, con la società RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima entrò nel possesso dell’immobile e lo destinò a magazzino per le proprie merci. La RAGIONE_SOCIALE stipulò altresì con la società RAGIONE_SOCIALE un contratto di assicurazione contro i danni ‘alle cose assicurate’.
Nel 2008 la NOME divenne morosa nel pagamento dei canoni di leasing; la RAGIONE_SOCIALE recedette allora dal contratto e intimò in via monitoria alla RAGIONE_SOCIALE la restituzione dell’immobile.
Nelle more dell’esecuzione per rilascio, il 2.11.2019 l’immobile e le merci in esso contenute furono gravemente danneggiati da un incendio.
Da questa vicenda scaturirono quattro processi:
un procedimento sommario per a.t.p., introdotto nel 2009 dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Macerata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, al fine di accertare cause e conseguenze dell’incendio;
un giudizio ordinario di cognizione, introdotto tre anni dopo dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Macerata (r.g. 1985/12) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dall’incendio;
un secondo giudizio ordinario di cognizione, introdotto nel 2012 dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Roma (r.g. 35986/12) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere l’indennizzo assicurativo per i danni alle merci andate perdute nell’incendio;
un terzo giudizio ordinario di cognizione, introdotto nel 2013 dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Macerata (r.g. 5248/13) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, al fine di:
d’) accertare l’assenza di proprie obbligazioni nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
d”) in subordine, dichiarare la RAGIONE_SOCIALE obbligata a manlevare la GAP dalle pretese della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Macerata riunì i due giudizi dinanzi ad esso proposti e con sentenza 5.12.2020 n. 1128:
interpretò il contratto stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE come un’assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c. (con conseguente individuazione della RAGIONE_SOCIALE quale soggetto ‘assicurato’ ex art. 1904 c.c.);
b) ritenne di accogliere la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del solo assicuratore.
La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Nel giudizio di appello si costituì la società RAGIONE_SOCIALE dichiarando che la RAGIONE_SOCIALE con atto del 19.12.2019 le aveva ceduto ‘ex art. 58 TUB il cespite colpito da sinistro e il contratto di leasing, nell’ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione’.
Con sentenza 15.7.2024 n. 1104 (corretta con ordinanza del 6.5.2025) la Corte d’appello di Ancona rigettò tutte le domande nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello – recependo pressoché alla lettera gli argomenti spesi dalla società appellante – ritenne che:
-) il contratto stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE non era un’assicurazione della responsabilità civile, ma un’assicurazione contro i danni;
-) la RAGIONE_SOCIALE pertanto nulla poteva pretendere dalla RAGIONE_SOCIALE, perché non era la proprietaria dell’immobile e quindi non era il soggetto assicurato ex art. 1904 c.c.;
-) anche la RAGIONE_SOCIALE però nulla poteva pretendere dalla RAGIONE_SOCIALE, perché non aveva formulato nei confronti di questa nessuna domanda ‘diretta’ (si desume dal contesto della motivazione che la Corte d’appello chiama in questo modo l’azione spettante all’assicurato nell’assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c.).
Ad abundantiam, la Corte territoriale ritenne di aggiungere (p. 9) che le caratteristiche della vicenda lasciavano sospettare l’esistenza di una tentata truffa in danno della società assicuratrice, mercé l’esagerazione dolosa del danno.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che propongono anche autonomi ricorsi incidentali, rispettivamente basati su uno e su sei motivi; le ricorrenti incidentali hanno resistito alle rispettive impugnazioni con distinti controricorsi.
RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Col terzo motivo del ricorso principale, da esaminarsi prioritariamente perché logicamente preliminare ex art. 276, secondo comma, c.c., RAGIONE_SOCIALE denuncia la ‘Nullità della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per viola zione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., in quanto recante motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo, ma di una generica condivisione delle argomentazioni della difesa della RAGIONE_SOCIALE svolte nel giudizio di appello, senza un esame critico delle argomentazioni e delle prove formulate e prodotte dalle appellate’. Si sostiene che la Corte d’appello abbia effettuato un mero collage di alcuni passaggi argomentativi svolti dall’appellante, aderendovi a criticamente,
così restando oscure le reali ragioni a sostegno della disposta riforma della prima decisione.
1.2 -Il motivo è fondato.
Si è al cospetto, infatti, d’una motivazione indubbiamente apparente, per tale dovendo intendersi quella che, ‘benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture’ (così, ex plurimis, la recente Cass. n. 1986/2025).
La struttura della motivazione in parola, infatti, si snoda nei seguenti passaggi: a) dapprima (pp. 6 e 7) si enumerano gli asserti dell’appellante, elencati ai nn. da 1) a 11), indicandoli anche per dati ‘pacificamente risultanti dagli atti’;
poi si afferma che il ragionamento del Tribunale in ordine ai poteri e ai criteri di interpretazione della domanda, da parte del giudice del merito, non è pertinente;
poi si afferma di ‘Non pote che aderire, invece, a quanto sopra prospettato da parte appellante e sintetizzato, punti da 1) a 11)’, ma senza spiegarne le ragioni;
d) poi si afferma che il Tribunale -è da ritenere, quale logica conseguenza di detta adesione -ha rinvenuto la proposizione, non di una, ‘ma di ben due domande espressamente rivolte ad altro’, da parte rispettivamente della RAGIONE_SOCIALE e della Gap, ma in realtà mai proposte;
poi, in forza della così supposta ragione più liquida (oltre che per le considerazioni svolte nel successivo par. 3.3 della motivazione, cioè perché in grado d’appello RAGIONE_SOCIALE aveva domandato l’indennizzo di un danno non coperto dal contratto assicurativo in questione, né avendo essa proposto appello incidentale sulla statuizione di rigetto della domanda ex art. 1588 c.c. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE), si statuisce l’integrale riforma della prima sentenza, accogliendo l’appello di RAGIONE_SOCIALE.
1.3 -L’apparenza della motivazione appena riassunta è dimostrata dalla operazione ‘per sottrazione’ prospettata dalla ricorrente principale alle pp. 42 -43 del ricorso: infatti, eliminando dalla motivazione i già descritti punti da 1) a 11) -che costituis cono gli argomenti dell’atto d’appello di RAGIONE_SOCIALE, così come percepiti e riassunti dalla Corte territoriale -resta solo l’affermazione per cui ‘Non che aderir, invece, a quanto sopra prospettato da parte appellante e sintetizzato, punti da 1) a 11)’.
In particolare la Corte territoriale non spiega:
donde abbia tratto il convincimento che quella stipulato dalla GAP fosse un’assicurazione danni e non un’assicurazione della responsabilità civile;
donde abbia tratto il convincimento che quella stipulata dalla RAGIONE_SOCIALE non potesse qualificarsi come assicurazione (danni) per conto altrui ex art. 1891 c.c.;
-in cosa esattamente sia consistita la ‘trasformazione della domanda’ da parte del Tribunale.
L’adesione del giudice d’appello alle ragioni di gravame della RAGIONE_SOCIALE, in sostanza, è secca e non argomentata, cioè apodittica. Quanto prospettato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE -che, a ben vedere, sostiene anche in questa sede che la
polizza in parola sia effettivamente un contratto per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. (ma v. infra) non viene vagliato dal giudice d’appello in chiave critica, né alla luce delle difese delle controparti, né del compendio istruttorio; per di più, vengono descritti come dati pacificamente risultanti dagli atti quelli che, indubbiamente, costituiscono invece mere argomentazioni giuridiche di parte, da sottoporre al dovuto scrutinio.
1.4 -Né, del resto, risulta decisivo quanto osservato dal giudice d’appello in altri passaggi della motivazione, in particolare ai parr. 3.2 e 3.3.
Quanto al par. 3.2, illustrato dalla Corte dorica ‘per completezza’, onde evidenziare che nella vicenda vi sarebbe stato un doloso incremento del danno relativo ai beni custoditi nel capannone, ascrivibile a RAGIONE_SOCIALE, perché si tratta questione in realtà assolutamente avulsa dal presente giudizio (concernente i danni subiti dall’immobile), in quanto oggetto del giudizio ‘parallelo’ originariamente proposto da RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Roma contro la stessa RAGIONE_SOCIALE, peraltro ormai definito a seguito di Cass. n. 15605/2025.
Quanto al par. 3.3 perché la conclusione della stessa Corte territoriale per cui l’oggetto della pretesa di RAGIONE_SOCIALE, in appello, concerneva il ristoro di un danno che però ‘non era in alcun modo coperto dal contratto invocato’ riposa pur sempre sulle ‘ragioni sopra esposte’ (così la sentenza, p. 10 della motivazione), ragioni della cui oscurità s’è già detto.
1.5 -Infine, sempre con riguardo al par. 3.3 della motivazione dell’impugnata sentenza, è ben vero che nessuna censura la ricorrente ha proposto verso quanto ivi argomentato (come anche evidenziato da RAGIONE_SOCIALE in controricorso, pp. 28-29); tuttavia, la qu estione dell’oggetto della domanda di RAGIONE_SOCIALE
(oggi RAGIONE_SOCIALE) è da considerare tutt’ora sub iudice, al contrario di quanto ritenuto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, benché si sia formato il giudicato sull’inammissibilità della domanda risarcitoria di RAGIONE_SOCIALE ex art. 1588 c.c. verso RAGIONE_SOCIALE, non altrettanto può dirsi per quella dalla stessa proposta verso RAGIONE_SOCIALE, dovendo procedersi ad un nuovo scrutinio dell ‘appello di quest’ultima, stante la ritenuta fondatezza del motivo qui in esame.
Per tale ragione, va quindi disattesa anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata al riguardo da RAGIONE_SOCIALE.
2.1 -Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la ‘Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., della disciplina di cui all’art. 1891, 1904, 1588, 1589 c.c. in relazione a quella contenuta nelle clausole 11, 14 Condizioni Generali ed artt. 25 e 29 della Polizza Assicurativa n. 00001104493, che si configura come un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, per aver la Corte d’Appello di Ancona erroneamente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Macerata, la quale aveva correttamente ricostruito la natura giuridica del negozio stipulato tra le parti. Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. della disciplina di cui all’art. 113 c.p.c. e del principio iura novit curia’.
2.2 -Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia ‘Omessa pronuncia su un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. da parte della Corte d’Appello di Ancona, che ha mancato di accertare l’esistenza ed il contenuto della Polizza Incendio assicurativa n. NUMERO_DOCUMENTO, sottoscritta dalla
RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della beneficiaria RAGIONE_SOCIALE (ed oggi, quale avente causa, RAGIONE_SOCIALE), il quale si rivela fondamentale per evidenziare la natura di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta voluta dalle sottoscriventi e per riconoscere il pacifico diritto della RAGIONE_SOCIALE a ricevere il risarcimento di tutti i danni derivanti dall’incendio dell’immobile assicurato, nonostante tali circostanze fossero state dedotte ed eccep ite a più riprese dalle parti costituite in giudizio’.
2.3 -I suddetti motivi restano conseguentemente assorbiti, posto che l’accoglimento del terzo motivo determina, ex se, la caducazione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 1, c.p.c.
3.1 -Il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
L’unico motivo proposto, infatti, investe l’incerto contenuto del dispositivo della sentenza, così come originariamente adottato dalla Corte dorica. Tuttavia, come già s’è visto, il dispositivo stesso è stato corretto con ordinanza del 6.5.2025 (prodotta in questa sede dalla stessa RAGIONE_SOCIALE), sicché – come pure prospettato nello stesso ricorso incidentale -deve escludersi il persistente interesse alla decisione della proposta impugnazione.
4.1 -Non mette conto, infine, illustrare partitamente i singoli motivi del ricorso incidentale di COGNOME (peraltro, in parte adesivi rispetto al ricorso principale), stante la sua carenza d’interesse all’impugnazione, ex art. 100 c.p.c.
Come s’è già visto, infatti, la statuizione di rigetto della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di essa RAGIONE_SOCIALE, disposta dal Tribunale, è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dalla prima.
Da tanto discende che, quale che sia l’esito di questo giudizio, oramai inerente alla sola domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, deve escludersi ogni possibilità, sia in astratto, sia in concreto, che la ricorrente incidentale possa subire alcun pregiudizio economicamente e giuridicamente valutabile. Né può dirsi che il suo interesse possa rinvenirsi nella circostanza di aver comunque contratto (in ipotesi, ché la questione è ancora sub iudice) un’assicurazione per conto altrui, perché ai sensi dell’art. 1904 c.c. viene in rilievo il solo interesse dell’assicurato (appunto, RAGIONE_SOCIALE One), non anche del contraente (Gap).
5.1 – In definitiva, quanto al ricorso principale, è accolto il terzo motivo, mentre i restanti sono assorbiti; entrambi i ricorsi incidentali sono invece inammissibili. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello d i Ancona, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello di RAGIONE_SOCIALE e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il giudice del rinvio, per sanare le mende della sentenza qui cassata, avrà cura di:
qualificare, sulla base di quanto dedotto ed allegato dalle parti, il contratto oggetto del contendere, e stabilire se esso sia un’assicurazione della responsabilità civile del conduttore (rischio locativo), nel qual caso l’assicurato sarebbe il responsabi le del danno (che nella specie, per quanto detto, non è stato individuato); oppure sia un’assicurazione contro i danni all’immobile stipulata per conto
altrui ex art. 1891 c.c.; nel qual caso, ovviamente, l’assicurato sarebbe il proprietario dell’immobile: solo in questa ultima ipotesi, infatti, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe l’azione contro l’assicuratore e avrebbe dunque un senso appurare se una tale azione sia stata effettivamente proposta o meno da RAGIONE_SOCIALE;
nel caso ritenga di qualificare il contratto stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE come un’assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., procederà ex novo allo scrutinio del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, e stabilirà in base anche alla condotta complessiva delle parti, ex art. 115 c.p.c., se effettivamente RAGIONE_SOCIALE (ora, RAGIONE_SOCIALE) abbia proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE una domanda contrattuale basata sulla dedotta qualità di titolare dell’interesse protetto dal contratto, ex art. 1904 c.c. .
5.2 – In relazione alla data di proposizione del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE (non anche di quello di RAGIONE_SOCIALE, giacché si tratta di carenza d’interesse solo sopravvenuta), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno 28.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME