Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11513 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1809/2023 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) in Roma, INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro, QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore
-intimati- avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE TORINO n. 8104/2022 depositata il 24/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il ricorrente, cittadino algerino, il 10 marzo 2022 veniva fotosegnalato in Bulgaria, dove avanzava domanda di protezione internazionale: trasferitosi in Italia, il 21 giugno 2022 veniva
sottoposto ad un controllo da parte delle autorità a Ventimiglia; tramite EURODAC si riscontrava il precedente.
Il medesimo giorno era notificato un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Imperia con contestuale decreto di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE. Alla udienza di convalida, la difesa eccepiva l’incompetenza del Giudice di pace. La pubblica amministrazione insisteva per la convalida del trattenimento. Il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il cittadino straniero affidandosi a due motivi. Non costituita la controparte.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 112, c.p.c., 13 e 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. e la motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento. Il ricorrente deduce che il decreto impugnato non offre alcuna risposta alla specifiche censure sollevate dalla difesa, in particolare quelle legate alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto del trattenimento.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, Direttiva115/08, 18, 24, Regolamento (UE) 604/13; la inespellibilità dello straniero richiedente la protezione internazionale in altro Stato membro dell’Unione europea; la illegittimità della convalida del trattenimento per illegittimità derivata. Il ricorrente deduce che la difesa si era opposta alla richiesta di convalida del trattenimento in ragione della presentazione della domanda di protezione internazionale in Bulgaria, circostanza attestata dalla stessa pubblica amministrazione. Per tale motivo, aveva verbalizzato in udienza che il ricorrente ‘ non può essere espulso dal territorio e
rimpatriato in Algeria in quanto è richiedente protezione internazionale in Bulgaria ‘
3. -Il primo motivo è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass. S.U. 8053/2014).
Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, poiché essa, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione. Ciò in violazione dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 il quale prevede espressamente che il giudice provveda alla convalida con decreto motivato (Cass. 18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022M Cass. 2826/2023; Cass. 9068/2023; Cass. 13324/2023).
Il Giudice di pace si è invece limitato ad una motivazione stereotipata e apodittica, così espressa ‘ rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98; atteso che: non sussistendo allo stato degli atti profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione anche alla luce di quanto dedotto dalla P.A., né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 T.U.I.; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 dovendosi procedere all’identificazione e reperire idoneo vettore ‘; la motivazione non contiene alcuna disamina delle difese del ricorrente e alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura, né esamina la pur rilevante questione della competenza in ragione della applicazione del Regolamento UE 604/2013(c.d. Dublino III).
Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo. Il provvedimento impugnato, decidendo nel merito, va cassato posto che il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti (v. Cass. 31/10/2023, n.30178).
4 -. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più
precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R. n., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dal contributo stesso.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 13/02/2024.