Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25412 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
Oggetto: Indebito arricchimento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8656/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente
C.C. 26.05.2025
r.g.n. 8656/2023
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE); -intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 189/2023, pubblicata il 30 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con atto di citazione del 2015 RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale sofferto.
La società attrice deduceva in fatto: – di aver intrattenuto sin dal 1988 un rapporto di consulenza finanziaria e fiduciaria con il rag. NOME COGNOME che fino al giugno 2005 era stato Direttore Generale di RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, Amministratore Delegato di RAGIONE_SOCIALE (di seguito: RAGIONE_SOCIALE); – che tra i rapporti contrattuali intercorsi con BKN, quello rilevante ai fini della presente causa riguardava il mandato fiduciario del 7 maggio 2008 avente ad oggetto la stipula da parte della fiduciaria (BKN), in nome proprio ma per conto della fiduciante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di una RAGIONE_SOCIALE assicurativa emessa da RAGIONE_SOCIALE, compagnia di diritto lussemburghese; -che la fiduciaria BKN poteva raccogliere esclusivamente mandati di tipo ‘statico’ cioè limitati alla custodia, amministrazione e restituzione a fine contratto dei cespiti del fiduciante, senza alcun potere di disposizione di essi, salva specifica autorizzazione; – che la componente finanziaria della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE veniva gestita da RAGIONE_SOCIALE, società con sede in Svizzera, di cui era socio e amministratore NOME
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Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME, figlio di NOME, in forza di mandato di gestione concluso in nome della fiduciaria ma per conto della fiduciante; – che le parti del mandato fiduciario in data 7 maggio 2008 avevano stabilito che il portafoglio della polizza doveva essere costituito da 614.966 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non avrebbero dovuto essere movimentate; – il premio della polizza di euro 11.907.347 veniva pagato in unica soluzione da RAGIONE_SOCIALE mediante conferimento (girata in favore della fiduciaria) delle predette RAGIONE_SOCIALE e, come da accordi, quale gestore della polizza veniva indicata la società RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratore NOME COGNOME.
La società attrice deduceva, inoltre, di aver appreso dal Commissario liquidatore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, una volta che BKN era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, che in data 27 gennaio 2009 NOME COGNOME, collaboratore di fiducia di NOME COGNOME, pressochè nullatenente e con un reddito di lavoro minimale, aveva ottenuto da RAGIONE_SOCIALE con sede a Basilea, un’apertura di credito della ragguardevole somma di euro 5.000.000, aumentata nei mesi successivi a euro 8.000.000 e finalizzata a costituire una Sicav lussemburghese, grazie alle rassicurazioni sulla sua solvibilità fornite da NOME e NOME COGNOME e alla garanzia prestata, all’insaputa della fiduciante NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla costituzione in pegno della RAGIONE_SOCIALE; risultava, in particolare, che in data 29 gennaio 2009 BKN, Banca RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.A. e il AVV_NOTAIO COGNOME (leg. rapp. di RAGIONE_SOCIALE SS) avevano sottoscritto due accordi: la ‘RAGIONE_SOCIALE Policy Charge Agreement’ (‘Contratto di vincolo di garanzia assicurativa’) e la ‘RAGIONE_SOCIALE Agreement’ (Contratto di cessione di garanzia assicurativa’) e che, costituito il vincolo pignoratizio sulla polizza, all’insaputa del fiduciante (RAGIONE_SOCIALE), a garanzia di una linea di credito a soggetto sprovvisto di qualsivoglia capacità di rimborso delle somme, NOME COGNOME dirottava su di un conto estero la somma mutuata (complessivamente euro 8.000.000) e che Banca RAGIONE_SOCIALE, a fronte del mancato rimborso della somma erogata, l’1 luglio 2010 riscattava la polizza RAGIONE_SOCIALE ricevuta in pegno, – che beneficiario finale della somma
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Pres. NOME COGNOME
NOMEAVV_NOTAIO COGNOME risultò essere COGNOME NOME il quale, al solo fine di ricevere il danaro da NOME COGNOME (e non da BKN di cui non risultava essere fiduciante) – danaro che, a detta di COGNOME, doveva essergli restituito da NOME COGNOME cui anni addietro aveva consegnato venti miliardi di lire – aveva costituito in Lussemburgo la società RAGIONE_SOCIALE ed aperto un conto corrente.
Tanto premesso, la società attrice assumendo che NOME COGNOME non poteva non conoscere la provenienza illecita del danaro a lui bonificato da parte di un soggetto (NOME COGNOME) del tutto estraneo e che RAGIONE_SOCIALE aveva violato l’interesse contrattuale della fiduciante, chiedeva la loro condanna al risarcimento del danno o in subordine, ai sensi dell’art. 2041 c.c. .
Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 109/2019, accoglieva la domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e condannava quest’ultima a risarcire il danno sofferto dalla società attrice pari a Euro 8.070.957 nonché al rimborso delle spese legali; respingeva la domanda risarcitoria proposta nei confronti di NOME COGNOME e condannava la società attrice alla rifusione in suo favore delle spese di lite. In particolare, il Tribunale riteneva che la partecipazione di NOME COGNOME al fatto illecito non fosse stata provata tant’è che nel giudizio penale egli aveva ricoperto il ruolo di teste del Pubblico Ministero; respingeva infine la domanda di condanna di COGNOME ex art. 2041 c.c. in ragione della natura residuale di tale azione.
Avverso la sentenza di prime cure, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Brescia con la sentenza qui impugnata. Per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e respinto sia la domanda risarcitoria sia quella ex art. 2041 c.c..
Avverso la sentenza qui impugnata, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Ha resistito con controricorso NOME COGNOMECOGNOME Sebbene intimata, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) non ha ritenuto di svolgere difese nel rpesente giudizio di legittimità.
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Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
La società ricorrente con un primo gruppo di motivi (in particolare, dal primo al sesto) contesta il rigetto dei motivi d’appello concernenti la domanda risarcitoria da parte della sentenza impugnata.
1.1. Con il primo motivo denuncia il ‘ Vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.: assenza e mera apparenza della motivazione sul motivo 1.a§ di appello ‘ ; in particolare, dopo aver, in sintesi, esposto le ragioni di doglianza formulate con il primo motivo d’appello, la società ricorrente ha premesso che il Tribunale in prime cure ‘aveva distinto il complesso illecito per cui è causa fra un c.d. ‘primo segmento (quello cioè che ha avuto ad oggetto il vincolo invito domino della polizza di RAGIONE_SOCIALE da parte della fiduciaria BKN, il conseguimento del mutuo da parte del sig. COGNOME presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la disposizione, da parte del sig. COGNOME, del denaro mutuato) la responsabilità della sola RAGIONE_SOCIALE, la quale, in veste di gestore della polizza e quindi contro l’interesse della fiduciante, odierna ricorrente, aveva agevolato, con le consapevoli e false referenze del patrimonio del COGNOME, un’operazione di mutuo caratterizzata da una falsa istruttoria ai danni del sostanziale garante inconsapevole ‘ ed un ‘secondo segmento’ (‘ovvero, nel trasferimento della somma finanziata [nds d]al sig. COGNOME sul conto corrente intestato alla società RAGIONE_SOCIALE riferibile a COGNOME‘ cfr pag. 20 della sentenza di 1° grado) ‘, specificando appunto che ‘la posizione del sig. COGNOME NOME. quale beneficiario ultimo della somma pari ad Euro 8.070.957,63 viene in rilievo nel secondo segmento…’ e che, solo a quest’ultimo specifico riguardo, seppur in modo del tutto apodittico, il Tribunale aveva ritenuto che ‘la sua partecipazione…dolosa o colposa, al fatto illecito non risulta provata…’ (ossia, non risulterebbe provato che COGNOME abbia accettato le somme di cui sopra, con la già nota preparazione, cosciente –
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ovvero ignorando colposamente -non trattarsi di denaro suo, e quindi di illecita provenienza) ‘ (pag. 19 in ricorso) .
Parte ricorrente lamenta che l’ iter logico seguito della decisione della Corte d’appello ‘ appare puramente apparente, ovvero integralmente perplesso, assolutamente inidoneo ‘ a rendere edotta la parte appellante, che ne chiedeva conto, di quali elementi istruttori suffragassero l’ affermazione svolta dal Tribunale in prime cure (oggetto di gravame) che, senza alcun cenno di puntuale riscontro con gli atti di causa, aveva affermato che COGNOME non avrebbe avuto contezza (su un piano doloso od anche solo colposo) della provenienza illecita del denaro ricevuto.
In proposito, lamenta che la Corte d’ appello di Brescia non solo non è stata in grado di indicare quali fossero i puntuali riferimenti istruttori che sorreggevano il decisum del Tribunale di Mantova riguardo al c.d. primo segmento, ma ha aggiunto al riguardo anche una ricostruzione di illecito in termini del tutto estranei a quella fatta dal Tribunale di Mantova (in ricorso pag. 20), affermando che «gli elementi probatori acquisiti non consentivano di ritenere esistente un’intesa tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME in forza della quale il primo dovesse favorire l’eroga zione del mutuo, dando rassicurazioni sulla solvibilità del mutuatario, essendo a conoscenza dell’illiceità della costituzione in pegno della polizza RAGIONE_SOCIALE (conoscenza che invece RAGIONE_SOCIALE non poteva non avere in quanto gestore della polizza)» (cfr pag. 9 sentenza impugnata).
A parere della società ricorrente, in conclusione, la sentenza impugnata sarebbe nulla, in quanto mancante del requisito di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., per come orientato dall’art. 111 , comma 6, Cost. (richiama, in proposito, l’ indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in particolare Cass. n. 7090/22).
1.2. Con il secondo motivo, denuncia il ‘ Vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sulla domanda relativa al possibile profilo colposo oggetto del motivo 1.b§ d’appello’ ; nello specifico, sostiene che a conferma della travisata chiave di lettura della
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vicenda data dalla Corte d’appello , questa avrebbe ritenuto ‘ «si tratta tuttavia, di accertare se, al di fuori del caso di concorso nell’illecito commesso da RAGIONE_SOCIALE [nds che per il vero, di contro, il Tribunale di Mantova non aveva affatto ipotizzato], nella condotta tenuta da COGNOME COGNOME siano o meno ravvisabili gli estremi di un’ipotesi delittuosa e, in particolare, di quella della ricettazione come prospettata da parte appellante.» (pagg. 9-10 sentenza impugnata) ‘ (in ricorso, pag. 22) .
Sostiene parte ricorrente che, pur avendo il Giudice di secondo grado correttamente colto e ripercorso, nella sua interezza, il tema di fondo del secondo motivo di appello ove era denunciata l’erroneità del giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla mancanza di prova della responsabilità di NOME COGNOME, considerato che «la condotta contestata era costituita dall’avere il COGNOME accettato enormi somme di denaro sapendo o ignorando con grave colpa della loro illecita provenienza… » (pag. 8 della sentenza impugnata), ha poi focalizzato il proprio scrutinio in ordine alla sola prospettiva della condotta dolosa, totalmente pretermettendo qualsiasi cenno di disamina alla sussistenza di un profilo soggettivo anche solo colposo (da considerarsi non meno rilevante e fondante il diritto al risarcimento del danno patrimoniale accertato, ancorchè ad oggi ascritto alla sola responsabilità di RAGIONE_SOCIALE). Pertanto, parte ricorrente denuncia che la Corte d’appello di Brescia, a dispetto del corretto inquadramento del capo della sentenza di primo grado che era stato impugnato e del tenore del motivo d’appello 1.b§, si è soffermata su un giudizio di mera disamina della prospettiva dolosa del comportamento di COGNOME, senza cioè spendere una sola parola onde giustificare se e, nel caso, perché, detto comportamento potesse anche essere ritenuto eventualmente esente da qualsivoglia censura a titolo di colpa.
1.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta il ‘ Vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.: assenza e mera apparenza della motivazione sul motivo 1.b§ di appello (la vicenda viene motivata e ricostruita senza in alcun modo considerare che COGNOME richiese infine, come da suo doc. 10, a BKN il pagamento per cui è causa); in
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RAGIONE_SOCIALE subordine, vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., per aver la sentenza impugnata totalmente pretermesso la considerazione del fatto per cui COGNOME richiese infine (come da suo doc. 10) a BKN il pagamento per cui è causa ‘; denuncia nello specifico che la motivazione della sentenza impugnata si pone sotto la soglia del minimo costituzionale per aver fatto ‘scomparire del tutto’, dalla ricostruzione della fase preparatoria dell’afflusso del danaro in Lussemburgo, qualsivoglia riferimento a BKN, società cui fu poi indirizzata la formale richiesta di pagamento da parte di COGNOMECOGNOME Difatti, COGNOME, asserito creditore di NOME COGNOME, veniva dal predetto invitato a chiedere -o, ad ogni buon conto, chiede -a BKN, ‘di cui non risultava essere fiduciante’ (pag. 6 d ella sentenza impugnata), un pagamento di Euro 5.000.000,00, ricevendone poi 8.000.000,00, oltretutto, poi, bonificatigli da una persona fisica sconosciuta (NOME COGNOME).
1.4. Con il quarto motivo, denuncia il ‘ Vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.: assenza e mera apparenza della motivazione sul motivo 1.b§ di appello; in parte qua, vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 116 c.p.c.; od, in subordine , vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione degli artt. 2730 -2735 c.c. ‘; lamenta l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all’affermazione (cfr pag. 10 sentenza impugnata) sulla sussistenza di un credito dello stesso COGNOME nei confronti di NOME COGNOME avente misura compatibile, intanto con la misura della richiesta fatta da COGNOME come nel suddetto proprio doc. 10 (Euro 5.000.000,00), e poi, comunque, con la misura effettivamente percepita (Euro 8.000.000,00); e quindi, per tale via, ha accertato l’esistenza di un animus non riprovevole.
Denuncia, inoltre, che tale scelta di giudizio riveli ‘un plateale abuso del potere di libero e prudente apprezzamento del materiale istruttorio ex art. 116 c.p.c., essendosi attribuito valore istruttorio a dichiarazioni stragiudizialmente rese dalla stessa parte processuale alla quale le stesse giovano, di contro al chiaro disposto degli art. 27302735 c.c.’ (in ricorso pag. 32).
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1.5. Con il quinto motivo, la società ricorrente denuncia il ‘ Vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.: assenza e mera apparenza della motivazione sul motivo 1.b§ di appello, per travisamento dei contenuti oggettivi del doc. 21 di RAGIONE_SOCIALE (deposizione teste Prof. COGNOME) ‘ .
1.6. Con il sesto motivo, lamenta il ‘ Vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.: ancora, assenza e mera apparenza della motivazione sul motivo 1.b§ di appello; in subordine, vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. ‘.
Con gli ultimi due motivi di ricorso, infine, la parte ricorrente contesta il rigetto del motivo d’appello concernent e la domanda di indennizzo per ingiusto arricchimento da parte della sentenza impugnata;
2.1. In particolare, con il settimo motivo, lamenta il ‘ Vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 2042 c.c.: applicazione della preclusione derivante dal principio di sussidiarietà in ipotesi di concorso con altra azione di carattere generale (quella di cui all’art. 2043 c.c.) . ‘ ; nello specifico, denuncia che Corte d’ appello di Brescia, appiattendosi su una sbrigativa ed erronea considerazione del Tribunale di Mantova, ha fatto applicazione del principio di sussidiarietà disciplinato dall’art. 2042 c.c. respingendo l’azione di ingiusto arricchimento che, in via subordinata, l’odierna ricorrente aveva svolto per l’ipotesi in cui non fosse stata accolta per qualunque ragione quella principale proposta ex art. 2043 c.c..
Assume la ricorrente che la decisione di rigetto si porrebbe in contrasto con quanto già affermato in giurisprudenza (Cass. Civ. 7348/94; ed ancora Cass. Civ. 4620/12) e poi, di recente, ribadito dalla sentenza n. 843/20, secondo cui è ammissibile l’azione di arricchimento quando l’azione, teoricamente spettante all’impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’a rt. 2043 c.c., riportata nell’ultima pagina della memoria di replica d epositata da RAGIONE_SOCIALE al termine del processo d’appello. Poiché RAGIONE_SOCIALE ha svolto, appunto,
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in cumulo l’azione generale da illecito (artt. 2043 – 185 c.p.) e, in via subordinata, quella di cui all’art. 2041 c.c .
2.2. Con l’ottavo motivo, lamenta il ‘ Vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.: applicazione della preclusione derivante dal principio di necessaria unicità del fatto alla base dell’art. 2041 c.c. in ipotesi arricchimento/impoverimento mediato puramente preordinata e strumentale, ossia a titolo gratuito; in subordine, vizio di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.: assenza e mera apparenza della motivazione sulla 2 ratio di rigetto del motivo 2.§ di appello. ‘ ; in particolare contesta che la ‘sentenza impugnata sovverte, senza alcun cenno di rafforzata motivazione, anche il consolidato principio in forza del quale è ammessa eccezione al requisito in disamina (quello cioè dell’esperibilità dell’azione ex art. 2041 c.c. solo allorchè si sia in presenza della cd ‘unicità del fatto causat ivo’) allorchè l’arricchimento sia stato ‘mediato’ (ossia prodotto più fatti di arricchimento/impoverimento) da uno o più passaggi a titolo gratuito, il che avviene, solitamente, proprio nei casi come quello della specie, allorchè tutti i termini soggettiv i attraversati dall’arricchimento abbiano inteso avvalersi a fini illeciti (ossia, di frode delle ragioni dell’impoverita RAGIONE_SOCIALE) della provvista per attuare quello che era l’approdo finale, ossia, lo spostamento patrimoniale sin da principio pianifi cato’ (in ricorso pag. 43).
3. In via preliminare, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente NOME COGNOME perché infondate.
In primo luogo, il ricorso è ampiamente autosufficiente e rispettoso dei canoni previsti dall’art. 366 c.p.c. .
Inoltre, l’asserita erroneità dello svolgimento della censura di nullità della sentenza che avrebbe dovuto essere formulato ai sensi del n. 5 dell’art. 360 comma 1 c.p.c. non sussiste, tenuto conto che contrariamento a quanto sostenuto dal controricorrente il profilo di critica viene adeguatamente posto secondo il modello di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (e art. 111, commma 6, Cost.).
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Ancora, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 2, 10/03/2014 n. 5528, Cass. Sez. 3, 28/02/2023 n. 5947), indicazione che la società ricorrente ha fornito adeguatamente nel caso in esame nel corpo del ricorso.
Quanto alla circostanza che i singoli motivi siano articolati in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, essa non costituisce di per sé, come da tempo affermato da questa Corte, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez U, 06/05/2015 n. 9100; Cass. Sez. 1 9/12/2021 n.39169).
Venendo all’esame del merito del ricorso, il primo e secondo motivi sono fondati.
4.1. Quanto al primo motivo, effettivamente l’ impianto motivazionale della sentenza impugnata si rivela apparente, obiettivamente assertivo e non rispettoso del c.d. ‘minimo costituzionale’ .
4.1.1. In proposito, è stato già ripetutamente affermato da questa Corte che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed
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RAGIONE_SOCIALE obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del RAGIONE_SOCIALE difetto di «sufficienza» della motivazione’ (cfr. Cass. Sez. U, 7/04/2014 n. 8053 e, più di recente, Cass. Sez. 3, 14/11/2019, n. 29495; Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248; Cass. Sez. 3, n. 4166 del 15/02/2024).
Nello stesso solco è stato evidenziato che non è possibile dedurre una censura di nullità della sentenza basandola su un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra tante, di recente, Cass. Sez. 1, 1/03/2022 n. 6774). Violazioni, che, nella specie, risultano sussistenti dalla mera lettura della sentenza impugnata.
4.1.2. Ebbene, l a Corte d’appello dopo aver premesso che l’appellante aveva denunciato la parziale nullità della sentenza, per difetto di motivazione del capo decisorio di rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di NOME COGNOME, giustificato in prime cure dalla mancata prova dell’elemento soggettivo dell’illecito, non ha spiegato, se non formalmente, quali elementi istruttori suffragassero l’argomentazione svolta dal Tribunale in prime cure al riguardo che, a sua volta, si era limitato ad affermare come il convenuto COGNOME non avesse avuto contezza (su un piano doloso od anche solo colposo) della provenienza illecita del denaro ricevuto.
Sul punto, la Corte bresciana si è limitata ad affermare che «il Tribunale di Mantova ha ritenuto non provata la partecipazione di NOME COGNOME all’illecito commesso da RAGIONE_SOCIALE », soggiungendo nel contempo che tale conclusione fosse « senz’altro condivisibile in quanto gli elementi probatori acquisiti non consentivano di ritenere esistente un’intesa tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME in forza della quale il primo dovesse favorire l’erogazione del mutuo, dando rassicurazio ni sulla solvibilità del mutuatario, essendo a conoscenza dell’illiceità della costituzione in pegno della polizza
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COGNOME (conoscenza che, invece, RAGIONE_SOCIALE non poteva non avere in quanto gestore della polizza)» (cfr pag. 9 della sentenza impugnata)..
In proposito, il Giudice d’appello non indica quali siano ‘ gli elementi probatori acquisiti ‘ tali da fondare la decisione del Tribunale di Mantova e non spiega in modo comprensibile le ragioni del perchè non potesse ritenersi sussistente ‘un’intesa’ tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, limitandosi sul punto ad esprimere una argomentazione laconica e assertiva, ai limiti del tautologico, come sopra meglio trascritto.
4.2. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso.
In effetti, la sentenza impugnata omette qualsiasi riferimento ad una parte della domanda, svolta in via principale dall’originaria società attrice, odierna ricorrente, ai sensi dell’ art. 2043 c.c. (riproposta con il primo motivo d’appello) , incentrata sulla disamina dell’elemento psicologico colposo che pure ne avrebbe consentito l’accoglimento ; in particolare, a fronte dell’espl icita affermazione del Tribunale di Mantova che escludeva, in relazione al COGNOME, la domanda attorea veicolata dal disposto dell’art. 2043 c.c. di una ‘sua partecipazione … dolosa o colposa al fatto illecito’ e dello specifico motivo d’impugnazione riproposto da parte appellante, la Corte bresciana ha omesso del tutto di esaminare il profilo psicologico colposo del COGNOME.
All’evidenza, il sillogismo seguito dalla Corte d’appello non è percepibile , risultando la motivazione effettivamente carente del giudizio di fatto; si tratta di motivazione, benché graficamente esistente, tuttavia intrinsecamente contraddittoria che non consente di individuare il procedimento logicogiuridico seguito dal giudice dell’appello per la formazione del proprio convincimento e posto a base della decisione (tra tante, v. Cass. Sez. L, 17/05/2018 n. 12096).
Il ricorso va accolto in relazione al primo e secondo motivi di ricorso, assorbiti tutti i restanti.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione personale, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
C.C. 26.05.2025
r.g.n. 8656/2023
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Per questi motivi
La Corte accoglie il primo e secondo motivi di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia a diversa sezione della Corte d’appello di Brescia che, comunque, in diversa composizione personale, provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 26 maggio 2025.
Il PRESIDENTE NOME COGNOME