Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22509 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22509 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2694 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
COGNOME (C.F.: TARGA_VEICOLO COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CPP CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: GGL NTN 75D01
C349Y)
-ricorrenti-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CPD CODICE_FISCALE
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Ancona n. 1003/2023, pubblicata in data 21 giugno 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME si è costituita parte civile in un processo penale promosso nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, imputati, in concorso, del reato di molestia o disturbo alle persone in suo danno. Avendo il Tribunale di Ancona -Sezione distaccata di Osimo dichiarato non doversi
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE COGNOME
Ad. 20/06/2025 C.C.
R.G. n. 2694/2024
Rep.
procedere nei confronti degli imputati per intervenuta oblazione, la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato accolto da questa Corte (Cass. penale, sentenza n. 749 del 10 gennaio 2014) ai soli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte d’appello di Ancona in sede civile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p..
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato la domanda risarcitoria della Cupido (con sentenza n. 1850 del 29 agosto 2018), ma la sua decisione è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 9129 del 1° aprile 2021).
Il nuovo giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte d’a ppello di Ancona con l’accoglimento della domanda della COGNOME e la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 3.000,00, oltre accessori.
Avverso tale ultima pronuncia, ricorrono lo COGNOME e la COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso la Cupido.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Si premette che è principio ormai acquisito nella giurisprudenza di queste Corte quello per cui « qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice » (Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25/10/2013; Sez. L, sentenza n. 3980 del 29/02/2016; Sez. 3, ordinanza n.
14655 del 18/07/2016; Sez. 3, ordinanza n. 1542 del 25/01/2021; Sez. L, sentenza n. 2872 del 31/01/2024).
Nessun vizio processuale potrebbe, quindi, derivare dalla circostanza che il consigliere relatore ed estensore della presente decisione abbia fatto parte del collegio di questa stessa Corte che (con l’ordinanza n. 9129 del 1° aprile 2021) ha disposto il giudizio rinvio all’esito del quale è stata pronunciata la decisione impugnata nella presente sede.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 co. II n. 4 cpc, in relazione all’art. 360 co. I n. 4 c.p.c., in punto di vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente) sull’accoglimento della domanda di risarcimento del danno ».
I ricorrenti deducono che « la motivazione dell’impugnata sentenza sia da ritenersi del tutto apparente ».
Il motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento di tutti i successivi.
2.1 Nella pronuncia di questa Corte che ha disposto il nuovo giudizio di rinvio è stato espressamente affermato quanto segue: « la Corte territoriale avrebbe effettivamente dovuto compiere una valutazione concreta, autonoma ed analitica degli elementi probatori disponibili; al contrario, essa si è limitata a constatare che dagli atti del procedimento penale non risulta la prova della commissione da parte della convenuta stessa delle condotte a lei ascritte in sede penale, individuate quale fonte dell ‘ obbligazione risarcitoria fatta valere dalla Cupido, senza chiarire quali atti siano stati oggetto di valutazione, secondo quali criteri e regole, se propri del processo penale o, al contrario, del processo civile, e per quali ragioni è giunta a tale conclusione, risolvendosi la parte motiva della decisione impugnata in espressioni assolutamente generiche e non univoche ».
2.2 Nella decisione impugnata, la Corte d’appello, premesso che « l a verifica dell’an e del quantum del danno non può,
ovviamente, essere condotta su prove orali o altre prove che tipicamente sono costituende, ma alla luce degli atti già acquisiti, sia che li si voglia esaminare ai fini di una c.d. ‘prova logica’ sia che si voglia da essi desumere una serie di presunzioni utilizzabili ai fini della verifica stessa », ha motivato l’accoglimento della domanda limitandosi ad affermare quanto segue: « Ora, non è seriamente contestabile che emergano i seguenti fatti, sia pure nei limiti appena descritti: a) Vi era sicuramente uno stato di aperta inimicizia fra i due nuclei familiari. b) Che tale inimicizia sfociasse in condotte di reciproca avversione, dispetto, comportamenti disdicevoli, appare altrettanto verosimile. Qui, peraltro, ci si occupa solamente delle condotte portate avanti dai due appellati, e con specifico riferimento agli atti che hanno portato all’emissione del decreto penale di condanna, cui poi è succeduta la domanda di oblazione, il ricorso per cassazione ed il rinvio alla Corte per decidere sull’azione civile esercitata in sede penale. c) Provata nei termini e nei limiti sub a) e b) -e dunque non potendo dare ingresso a considerazioni su fatti che escano dal perimetro come sopra delineato -la condotta ascritta ai due coniugi appellati, va determinata la misura del danno … ».
2.3 È evidente che, in tal modo, la Corte territoriale ha del tutto omesso di compiere la « valutazione concreta, autonoma ed analitica degli elementi probatori disponibili » che le era stata demandata nella pronuncia che ha disposto il rinvio, ai fini dell’accertamento di specifici e concreti elementi di prova in ordine alla effettiva sussistenza delle condotte illecite e dannose allegate dagli attori (elementi di prova ritenuti del tutto insussistenti nella originaria decisione cassata).
Essa si è, invece, sostanzialmente limitata a sostituire la apodittica constatazione -ritenuta da questa Corte una motivazione risolventesi « in espressioni assolutamente generiche e non univoche » -secondo la quale « dagli atti del procedimento
penale non risulta la prova della commissione da parte della convenuta stessa delle condotte a lei ascritte in sede penale, individuate quale fonte dell’obbligazione risarcitoria fatta valere dalla RAGIONE_SOCIALE » con una altrettanto apodittica e generica, anche se diametralmente contraria, conclusione (anche in questo caso operata, come la precedente, « senza chiarire quali atti siano stati oggetto di valutazione, secondo quali criteri e regole, se propri del processo penale o, al contrario, del processo civile, e per quali ragioni è giunta a tale conclusione »).
Sull’assunto, del tutto generico e certamente di per sé non decisivo ai fini dell’accertamento in ordine alle specifiche condotte illecite dei convenuti allegate a fondamento della domanda risarcitoria (oltre che privo di qualunque argomentazione a sostegno), per cui non sarebbe « seriamente contestabile » che vi fosse « uno stato di aperta inimicizia fra i due nuclei familiari » e che « tale inimicizia sfociasse in condotte di reciproca avversione, dispetto, comportamenti disdicevoli », e precisato che « qui, peraltro, ci si occupa solamente delle condotte portate avanti dai due appellati, e con specifico riferimento agli atti che hanno portato all’emissione del decreto penale di condanna », la Corte è giunta alla affermazione per cui sarebbe, per ciò solo, « provata nei termini e nei limiti sub a) e b) -e dunque non potendo dare ingresso a considerazioni su fatti che escano dal perimetro come sopra delineato – la condotta ascritta ai due coniugi appellati », onde andrebbe solo « determinata la misura del danno ».
2.4 N on vi è dubbio che l’affermazione censurata, in ordine alla sussistenza della prova delle specifiche condotte illecite addebitate ai convenuti (che risulta addirittura preceduta dall’erronea affermazione, in diritto, secondo la quale « l a verifica dell’an e del quantum del danno » non potrebbe avvenire sulla base di prove orali o altre prove costituende, ma dovrebbe avvenire esclusivamente « alla luce degli atti già acquisiti ») non solo non
è stata compiuta all’esito di una « valutazione concreta, autonoma ed analitica degli elementi probatori disponibili », come stabilito nella decisione di questa Corte che aveva disposto il rinvio, elementi neanche in qualche modo richiamati (e, tanto meno, analizzati e valutati in concreto), ma è assolutamente priva di una effettiva motivazione, risolvendosi -ancora una volta -in una affermazione del tutto apodittica, argomentata sulla base « di espressioni assolutamente generiche e non univoche », a fondamento di una conclusione espressa « senza chiarire quali atti siano stati oggetto di valutazione, secondo quali criteri e regole, se propri del processo penale o, al contrario, del processo civile, e per quali ragioni è giunta a tale conclusione ».
2.5 Tanto impone la cassazione della decisione impugnata, affinché, in sede di ulteriore rinvio sia finalmente effettuata la « valutazione concreta, autonoma ed analitica degli elementi probatori disponibili », al fine dell’accertamento dell’effettiva sussistenza o meno di una sufficiente prova -nell’ottica della valutazione sul piano civilistico della dedotta fattispecie di illecito aquiliano -delle specifiche e concrete condotte illecite addebitate dagli attori ai convenuti, nonché, eventualmente, del relativo conseguente danno, come già disposto nella originaria decisione di questa Corte in sede civile.
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c., perché il Giudice di merito ha operato una valutazione delle prove del tutto arbitraria ».
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c., perché il Giudice di merito, nell’emettere sentenza di condanna, ha totalmente obliterato i criteri di valutazione della responsabilità di natura aquiliana, nella
prospettazione di una diversità tra illecito penale ed illecito civile di natura extracontrattuale ».
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 622 c.p.p., nonché degli artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 co. I nn. 3) e 4) c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di procedere ad autonomo accertamento dei fatti ».
Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. I n. 3) c.p.c., per avere il giudice di merito disatteso il procedimento logico da seguire in caso di prova per presunzioni ». I motivi dal secondo al quinto restano assorbiti, in ragione dell’accoglimento del primo motivo .
Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’a ppello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-