Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21641 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21641 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36841-2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 224/18 del TRIBUNALE DI AVELLINO, depositato il 23/11/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/6/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. L’ingegnere NOME COGNOME, con due distinti ricorsi in seguito riuniti (n. 3336/17 e 3337/17 RG), ha proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della RAGIONE_SOCIALE chiedendo di
esservi ammesso, in collocazione privilegiata, per il credito al residuo compenso maturato in ragione delle prestazioni professionali svolte in favore della RAGIONE_SOCIALE poi assoggettata alla procedura concorsuale, pari ad €. 108.753,50, oltre interessi, per le competenze relative alla ‘ sistemazione delle aree esterne agli edifici ‘, e ad €. 225.836,35, oltre interessi, per le competenze relative ‘ ai soli edifici ‘.
1.2. Il Tribunale di Avellino, con decreto del 23 novembre 2018, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.3. Il tribunale ha premesso che la delibera del 28.04.2005, con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito formalmente l ‘ incarico al professionista, non distingueva tra competenze professionali per la sistemazione di aree esterne agli edifici e competenze professionali per i soli edifici, limitandosi, senza alcuna espressa specificazione, a quantificarne forfettariamente la misura, e che pertanto i diversi crediti richiesti erano entrambi ricompresi nel generico e omnicomprensivo conferimento dell ‘ incarico; ha quindi osservato che i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi prodotti in giudizio da NOME, essendo privi del visto di esecutorietà di cui all ‘ art. 647 c.p.c., erano inopponibili alla procedura opposta; ha infine ritenuto che l ‘ opponente, pur avendone l ‘ onere in ragione dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dal Commissario liquidatore, non avesse fornito la prova del l’ esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, emergendo, per contro (dalle due note del Comune di Avellino del 2/7/2013 e del 4/7/2013 ‘ di avviso del procedimento di revoca della certificazione di agibilità sia delle opere seguite a INDIRIZZO che a INDIRIZZO ‘, e dalle SCIA del 18/12/2013 e del 12/12/2014 ‘ per evitare la revoca della agibilità ‘) il suo inadempimento, tant ‘ è che la
RAGIONE_SOCIALE, come pure attestato dalla mail di una socia che ‘ lamentava la non perfetta realizzazione dei lavori ‘, aveva conferito ad altro professionista l’incarico di completare i lavori e effettuare le relative sanatorie.
1.4. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 19/12/2018, ha chiesto, per otto motivi, la cassazione del decreto.
1.5. La liquidazione coatta amministrativa della RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorrente, con il primo motivo, che denuncia la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 1460 c.c., lamenta che il tribunale, nel ritenere che egli non avesse provato di aver diligentemente adempiuto alle obbligazioni professionali assunte nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, non abbia considerato che le contestazioni sollevate dalla procedura nei giudizi di opposizione allo stato passivo poi riuniti riguardavano esclusivamente l ‘ attività di completamento delle aree esterne e non anche le distinte prestazioni da lui svolte, sia pur in esecuzione di un unico incarico, relativamente agli edifici.
2.2. Con il secondo motivo, che denuncia l ‘ errata applicazione degli artt. 2909 c.c. e 647 c.p.c., deduce che i decreti ingiuntivi da lui prodotti in giudizio erano opponibili alla procedura, in quanto, non essendo stati opposti dalla RAGIONE_SOCIALE, erano divenuti definitivi anteriormente all ‘ apertura della LCA, non rilevando, a tal fine, la mancata pronuncia del decreto di cui all’ art. 647 c.p.c., che è atto funzionale non ad accertare la definitività del provvedimento monitorio ma solo la sua esecutività per mancata opposizione.
2.3. Con il terzo motivo, che prospetta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 99 l.fall. e 167 c.p.c., si duole dell’accoglimento dell’eccezione di inadempimento osservando che, nel giudizio di opposizione contrassegnato dal n. NUMERO_DOCUMENTO R.NUMERO_DOCUMENTO., la procedura opposta si è costituita con comparsa depositata in data 31/10/2017, e cioè oltre il termine di dieci giorni prima dell ‘ udienza di comparizione delle parti, fissata per il 2/11/2017, entro il quale, a norma dell ‘ art. 99, comma 6°, l.fall., avrebbe invece dovuto costituirsi per poter sollevare detta eccezione , non rilevabile d’ufficio .
2.4. Con il quarto motivo, che denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., invoca la nullità del decreto impugnato per aver il tribunale escluso che egli avesse fornito la prova del credito azionato in base a una motivazione meramente apparente, limitata ad osservazioni assolutamente generiche e, quindi, tali da non consentire in alcun modo la verifica dell ‘ esattezza dell ‘ iter logico posto a sostegno della decisione.
2.5. Con il quinto motivo lamenta l ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’atto per AVV_NOTAIO del 19/10/2011 col quale la RAGIONE_SOCIALE gli aveva ceduto il credito vantato nei confronti della Regione Campania, nel contempo riconoscendo il proprio debito nei suoi confronti.
2.6. Con il sesto motivo lamenta l ‘ omesso esame di altro fatto decisivo, per aver il tribunale accolto l ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dall ‘ opposta sul rilievo che i documenti, anche di natura amministrativa, prodotti in giudizio dalla stessa dimostravano che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva conferito l ‘ incarico ad altro professionista per completare i lavori ed effettuare le relative sanatorie, senza considerare che ‘ le
attività, anche professionali, relative al nuovo ed ulteriore accesso alla RAGIONE_SOCIALE, oggetto dell ‘ eccezione di inadempimento, esulavano dalle attività di cui all ‘ incarico professionale conferitogli con la delibera del 28 aprile 2005 ‘ , che erano da tempo regolarmente terminate, e che i provvedimenti amministrativi posti a fondamento dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento risalivano al mese di luglio del 2013.
2.7. Con il settimo e l’ottavo motivo, che denunciano violazione degli artt. 1460 e 1455 c.c., lamenta che il tribunale abbia respinto l’opposizione senza tener conto che le contestazioni solle vate dall’opposta nel giudizio di opposizione attenevano a un inadempimento non grave ed erano, come tali, contrarie alla buona fede.
2.8. Vanno in primo luogo esaminati il secondo e il terzo motivo di ricorso, attinenti a questioni pregiudiziali infondate da cui è opportuno sgombrare il campo.
2.9. I l secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., perché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento (o, come ne lla specie, dell’apertura della LCA) non è opponibile alla procedura concorsuale: il passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo consegue infatti solo alla dichiarazione giudiziale di sua esecutorietà, cui è sottostante un’atti vità del giudice di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione del provvedimento monitorio (cfr., fra moltissime, Cass. n. 8260 del 2024; Cass. n. 24157 del 2020; Cass. n. 21583 del 2018).
2.10. Anche il terzo motivo è inammissibile, ancorché non sia dubbio che la riunione dei giudizi d’opposizione allo stato
passivo non ne escluda l’autonomia e che, di conseguenza, l’eccezione d’inadempimento (costituente eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio) sollevata tempestivamente con riguardo alle prestazioni dedotte nell’uno non si estenda automaticamente alle prestazioni dedotte a fondamento dell’altro. Resta, nondimeno, che nel caso in esame, come riconosciuto dallo stesso ricorrente ( v. ricorso, pagg. 9, 10 ), le comparse di costituzione depositate dalla procedura opposta erano praticamente identiche e che, pertanto, l’eccezione d’inadempimento sollevata in quella ( pacificamente) depositata nel termine previsto dall’art. 99, comma 6°, l.fall. ( v. controricorso, p. 14 ), con riguardo all’intera attività professionale svolta dall’opponente per conto della RAGIONE_SOCIALE, era di per sé astrattamente idonea a fondare, come poi è stato, il rigetto della domanda di ammissione al passivo dell’intero credito al compenso asseritamente maturato.
2.11. Si può, a questo punto , passare all’esame del quarto motivo del ricorso, che é fondato e va accolto.
2.12. Il tribunale ha ritenuto che NOME non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi del credito azionato (e cioè la prova della diligente esecuzione delle prestazioni professionali che avrebbero determinato il suo diritto al compenso nella misura residua invocata) limitandosi sul punto ad affermare che l ‘ inadempimento del professionista opponente emergeva dai documenti prodotti in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE, vale a dire dalle due note del Comune di Avellino del 2/7/2013 e del 4/7/2013 ‘di avviso del procedimento di revoca della certificazione di agibilità sia delle opere seguite a INDIRIZZO che a INDIRIZZO‘, dal la SCIA del 18/12/2013 e del 12/12/2014 ‘per evitare la revoca della agibilità’ e dalla mail di una socia che ‘lamentava la non perfetta realizzazione dei lavori’ e dal fatto
che la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito l ‘ incarico ad altro professionista ‘per completare i lavori e per effettuare le relative sanatorie’.
2.13. Si tratta, tuttavia, di una motivazione che, pur se graficamente esistente, risulta meramente apparente, o comunque non rispettosa del c.d. minimo costituzionale, perché nulla chiarisce in ordine al contenuto dei documenti allegati dalla procedura e alla loro effettiva inerenza alle prestazioni che erano state espletate da NOME (a fronte di un incarico conferitogli quasi dieci anni prima e sicuramente ultimato nel 2011), né in ordine alla gravità dei contestati inadempimenti (sia in assoluto che risp etto all’intera attività commissionata gli), e al perché, quindi, oltre che sicuramente attribuibili al ricorrente, gli stessi siano stati ritenuti tali da precludergli il riconoscimento di qualsivoglia ulteriore spettanza.
2.14. Ricorre inoltre, indubbiamente, il vizio di motivazione denunciato col quinto motivo , che va anch’esso accolto.
2.15. COGNOME, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ha infatti precisato di aver prodotto (sub. doc. 57 del fascicolo dell’opposizione) ed ha allegato anche nella presente sede (sub. doc. 22) l’atto per AVV_NOTAIO del 19/10/2011 col quale la RAGIONE_SOCIALE, all’epoca ancora in bonis , riconobbe il proprio debito nei suoi confronti, cedendogli, pro solvendo, il credito vantato nei confronti della Regione Campania: ebbene, il tribunale ha totalmente ignorato tale atto, di per sé sufficiente (essendo munito di data certa e dunque opponibile alla LCA) a f ar presumere l’esistenza del rapporto sottostante e a porre a carico della procedura opposta l’onere di provarne l’in esistenza o l’invalidità (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 24690/017, 9929/018, 3722/2023, 12567/2023, 34733/2023).
2.16. All’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Avellino in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
2.17. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, attinenti a questioni logicamente subordinate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo e il terzo e assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Avellino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima