Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8243 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 32492-2018 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in atti, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare.
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato in data 3.10.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con il decreto n. 2540/2018, qui oggetto di ricorso per cassazione, il Tribunale di Napoli ha ammesso, in sede di giudizio di opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall., la società RAGIONE_SOCIALE al passivo del RAGIONE_SOCIALE per euro 25.775,75, in via chirografaria , compensando le spese per ‘ l’accordo tra le parti per la minor somma accolta ‘.
Il Tribunale ha così motivato: ‘ Sono presenti per il ricorrente l’AVV_NOTAIO per AVV_NOTAIO NOME, la quale si riporta al ricorso, nonché il curatore p.t. AVV_NOTAIO che evidenzia che il credito è documentato da fatture prive di DDT regolarmente firmati connessi alle fatture. Al più potrebbe valorizzarsi l’effetto rilasciato dal fallito e tornato insoluto per euro 25775,75, che per i tempi di emissione potrebbe correlarsi alla fornitura in oggetto. Evidenzia che il credito è chirografario e che non esiste alcuna prospettiva di pagamento per tali creditori. Il tribunale rilevato che con riferimento all’effetto tornato insoluto non vi è specifica contestazione e che comunque comprova la quota di debito evocata ammette limitatamente ad euro 25.775,75, al chirografo ‘.
2.Il decreto, pubblicato il 3.10.2018, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
La società ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto, sul rilievo che lo stesso non avrebbe illustrato né i motivi di rigetto delle censure sollevate avverso lo stato passivo, né le argomentazioni che avevano indotto il Collegio giudicante a disattenderli, con conseguente impossibilità di individuare il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l. fall. , sul rilievo che il Tribunale avrebbe palesemente violato la norma indicata per l’omessa esposizione dei motivi e delle argomentazioni determinanti il solo accoglimento parziale del l’opposizione.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio’, quale ‘la valutazione dell’anteriorità della scrittura privata del 6 giugno 2016 rispetto alla dichiarazione di fallimento’, sul rilievo che, qualora il Tribunale avesse esaminato i riscontri per tabulas attestanti la anteriorità di tale scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento, detta circostanza avrebbe imped ito l’accoglimento solo parziale della proposta opposizione allo stato passivo. Osserva ancora la società ricorrente che il decreto impugnato non si sarebbe espresso in alcun modo sulla questione, così non spiegando le ragioni per le quali il Tribunale sarebbe pervenuto ad una ammissione solo parziale del credito.
3.1 Ricorda inoltre la ricorrente che la questione dall ‘ opponibilità alla curatela non riguarda il negozio, ma la data ed attiene, cioè, non all’efficacia dell’atto, ma solamente alla prova della sua anteriorità rispetto al fallimento; aggiunge che la corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata intercorsa nei mesi di aprile e maggio 2016 era stata finalizzata alla sottoscrizione della scrittura privata del 6 giugno 2016, includendo atti identici a quello prodotto con la domanda di ammissione, ripor tanti l’espresso riconoscimento del suo credito. mezzo pec costituirebbe ex se de terzi ‘dal giorno in cui si verifica un alt egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento’.
3.2 Si evidenzia, sempre da parte della ricorrente, che la comunicazione a data certa, sussistendo tutti gli elementi e i riscontri di fatto per collocare la sottoscrizione della scrittura privata in un periodo antecedente la dichiarazione di fallimento e che, secondo il disposto ll’art. 2704, 1 comma, cod. civ., ‘la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione’ risulta certa e computabile riguardo ai ro fatto che stabilisca in modo Osserva sempre la ricorrente che la comunicazione pec rientra nella categoria di questi ‘fatti’ e dunque dovrebbe attestare con indiscutibile certezza l’esistenza del
documento quantomeno da quella data, con la conseguenza che, alla luce di quanto detto, la scrittura privata del 6 giugno 2016 sarebbe opponibile alla curatela e costituirebbe valido elemento di prova del credito.
4. Il quarto mezzo denuncia vizio di ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., quale la valutazione in ordine alla terzietà del curatore nei confronti della ricorrente’, sul rilievo che il Tribunale avrebbe omesso l’esame del fatto decisivo -che nella scrittura privata del 6 giugno 2016, oltre al riconoscimento di debito, sarebbe stata formalizzata anche una promessa di pagamento.
4.1 I primi quattro motivi -che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione tra i vizi denunciati -sono fondati.
In realtà, la società ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte all’esame dei giudici del merito in sede di opposizione allo stato passivo, ovvero l ‘ opponibilità alla procedura di fallimento della scrittura privata del 6 giugno 2016 contenente ricognizione di debito e promessa di pagamento, allegando peraltro come fatti equipollenti ex art. 2704 cod. civ. nel fornire certezza dell ‘ anteriorità del predetto documento rispetto alla declaratoria di fallimento lo scambio di corrispondenza a mezzo pec, come tale idonea a fornire un valido elemento dimostrativo in tal senso (v. Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 20039 del 24/09/2020; Cass.S ez. 1, Sentenza n. 15035 de l 21/07/2016).
Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive della ricorrente, il Tribunale, senza alcuna specifica motivazione, ha limitato l’ammissione del credito alla sola e minor somma di euro 25.775,75, argomentando unicamente che ‘con riferimento all’effetto ritornato insoluto non vi è specifica contestazione’.
Non vi è dubbio che – a fronte del thema decidendum , come cristalizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dalla ricorrente nel proprio atto di opposizione – i giudici di merito abbiano reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014,
non avendo preso, cioè, alcuna posizione sui punti sottoposti dalla ricorrente alla loro attenzione.
Senza contare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, deve ritenersi meramente apparente la motivazione che sia manchevole, come avvenuto anche nel caso di specie, dell ‘ esposizione relativa alla ricostruzione in fatto della vicenda processuale sottoposta all’esame dei giudici del merito (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38367 del 03/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014; Sez. 3, Ordinanza n. 24479 del 02/10/2008).
4.2 L’accoglimento dei primi quattro motivi determina l’assorbimento dei restanti due motivi, articolati come ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2709, 2710 c.c. e 93 l. fall ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’ e ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 93 l. fall .’.
P.Q.M.
accoglie i primi quattro motivi e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13.2.2024