Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 244 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 244 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21133/2021 R.G. proposto da :
NOME, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO n. cron. 2396 del 17.6.2021 NUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di Roma.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Secondo quanto si evince dal decreto impugnato, NOME COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di seguito, COGNOME), esponendo di avere diritto all’ammissione al passivo di importi per differenze retributive riconosciute in suo favore dal giudice amministrativo, oltre interessi e rivalutazione, nonché per tredicesima mensilità, sempre oltre interessi e rivalutazione e per il t.f.r. maturato su dette differenze retributive.
Sempre dal decreto impugnato si evince che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto altresì di accertare che COGNOME aveva omesso di versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) i contributi previdenziali relativi a tali differenze retributive, sicché la ricorrente aveva insistito per la condanna al pagamento in favore dell’ente di previdenza dei contributi non prescritti e in proprio favore di quanto relativo ai contributi prescritti, a titolo di risarcimento del danno ed infine aveva domandato una rendita vitalizia -da costituirsi -in ragione di quanto necessario per sopperire RAGIONE_SOCIALE differenza tra quanto percepito o da percepire a titolo di pensione sulla base dei contributi versati e quanto avrebbe avuto diritto a percepire se non vi fosse stata alcuna omissione contributiva.
In particolare, secondo quanto si desume ancora dal decreto impugnato e da ulteriori dettagli contenuti nel ricorso per cassazione, ciò era chiesto sulla base di una prima pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 6021/2011) che aveva riconosciuto il diritto a differenze retributive, cui era seguit a un’ulteriore sentenza sempre del Consiglio di Stato (sentenza n. 1731/2014), resa in sede di giudizio di ottemperanza rispetto RAGIONE_SOCIALE prima pronuncia.
Si era quindi avuto il pagamento di un importo e la nomina di un commissario ad acta che aveva assunto una determinazione con conteggi di somme ancora dovute.
Avverso tale determinazione era stato proposto peraltro altro giudizio, concluso con nuova sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2694 del 2017), che ordinava di procedere agli ulteriori pagamenti rivendicati dRAGIONE_SOCIALE ricorrente, come anche al ricalcolo RAGIONE_SOCIALE contribuzione dovuta in ragione delle differenze retributive e di procedere RAGIONE_SOCIALE presentazione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del modello necessario RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia sostitutiva, previo riparto delle somme a tal fine necessarie tra lavoratore e datore di lavoro, secondo le previsioni di legge.
Le richieste sopra delineate e formulate in sede di opposizione allo stato passivo, sono state disattese dal Tribunale, con decreto i cui contenuti motivazionali saranno di seguito riportati, avverso il quale la COGNOME ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso di COGNOME, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Veniva formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., con la quale era rilevata, in coerenza con la corrispondente eccezione contenuta nel controricorso, la tardività dell’impugnazione, perché proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 99, u.c., l. fall. con decorrenza dRAGIONE_SOCIALE comunicazione a cura RAGIONE_SOCIALE Cancelleria.
La ricorrente formulava tuttavia istanza di decisione e la causa veniva avviata a trattazione camerale.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
I l termine per l’impugnazione del decreto del Tribunale non è stato superato e quindi il giudizio non può essere definito sulla base di quanto indicato nella proposta di decisione accelerata.
Infatti, i l termine di trenta giorni di cui all’art. 99, u.c., l. fall ., applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 209 l. fall., decorre dRAGIONE_SOCIALE comunicazione di cancelleria, che pacificamente è avvenuta il 17.6.2021.
Esso scadeva quindi il 17.7.2021 ma, trattandosi di giornata di sabato, si è avuto lo slittamento ai sensi dell’art. 155, co. 5, c.p.c., al 19.7.2021, data in cui si è avuta la notificazione, che è stata quindi tempestiva.
Il primo motivo di ricorso è rubricato come riguardante « errores in giudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione degli art. 2909, 2116 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e per violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 comma 7 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 » e concerne il merito delle domande avanzate dRAGIONE_SOCIALE lavoratrice.
Seguendo l’ordine logico -giuridico delle questioni riguardanti i crediti azionati, si rileva che il decreto impugnato, sul tema delle differenze retributive – cui evidentemente si riferisce il passaggio motivazionale che, dopo aver parlato degli accessori e dei profili previdenziali, fa menzione di un « restante quantum » – assume che « i calcoli proposti sono stati specificamente contestati dRAGIONE_SOCIALE ricorrente e comunque non tengono conto dei criteri indicati dal giudice amministrativo », aggiungendo che « COGNOME ha -in sede di ricostruzione RAGIONE_SOCIALE massa passiva -esattamente calcolato gli importi dovuti e sulla base di essi ha ammesso -per gli importi corrispondenti -la domanda di insinuazione presentata dRAGIONE_SOCIALE ricorrente ».
Sul punto il motivo di ricorso -in base al combinato richiamo de ll’art. 2909 c.c. e de ll’art. 132 c.p.c., ed attraverso la trascrizione di passaggi dell’ultima pronuncia del Consiglio di Stato sul contenzioso inter partes -propone il tema RAGIONE_SOCIALE portata meramente apparente RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale, con riferimento anche all’attuazione dei giudicati intercorsi e in questa prospettiva esso -per quanto di formulazione non del tutto lineare -è da ritenere fondato.
4.1 Infatti, sul merito delle differenze retributive, l’affermazione per cui « i calcoli proposti sono stati specificamente contestati dRAGIONE_SOCIALE ricorrente e comunque non tengono conto dei criteri indicati dal giudice amministrativo » -oltre al palese errore del farsi riferimento RAGIONE_SOCIALE ricorrente, mentre va ipotizzato che la contestazione venisse semmai dRAGIONE_SOCIALE controparte, che contrastava le pretese -nulla spiega sul perché vi sarebbe difformità RAGIONE_SOCIALE pretesa rispetto a quanto statuito dal giudice amministrativo e in che cosa consisterebbero gli errori commessi nell’insistere su quelle pretese.
Quanto poi all’aggiunta per cui « COGNOME ha -in sede di ricostruzione RAGIONE_SOCIALE massa passiva -esattamente calcolato gli importi dovuti e sulla base di essi ha ammesso -per gli importi corrispondenti -la domanda di insinuazione presentata dRAGIONE_SOCIALE ricorrente », essa è pianamente apodittica e manifesta solo che la mancata ammissione derivava dall’essersi ritenuti corretti i calcoli di COGNOME, senza dire perché, ma solo affidando alle determinazioni RAGIONE_SOCIALE parte debitrice il riconoscimento o meno dei diritti altrui, tra l’altro conseguenti a giudicati.
4.2 Si deve dunque ritenere che il decreto impugnato non risponda ai requisiti propri dell’atto giurisdizionale decisorio munito di reale motivazione e vi sia dunque contrasto con l’art. 132 n. 4 c.p.c.
Ma non diversamente è per il cumulo di rivalutazione ed interessi.
Non è in discussione che, da un certo momento in poi, la normativa (art. 22, co. 36, RAGIONE_SOCIALE legge n. 724 del 1994, come da intendere anche in esito a Corte Costituzionale 27 marzo 2003, n. 82) abbia impedito tale cumulo per i crediti vantati verso le P.A.
Ma i crediti risalgono a molti anni più indietro e il giudice amministrativo ha espressamente precisato che gli accessori erano dovuti « secondo la disciplina di tempo in tempo in vigore dRAGIONE_SOCIALE data di maturazione delle differenze retributive fino al saldo » (così nello stralcio RAGIONE_SOCIALE sentenza inter
partes del Consiglio di Stato n. 1731 del 2014 riportato nel ricorso per cassazione).
È dunque evidente che non basta richiamare, senza altre precisazioni, distinguo o argomentazioni, quel divieto di cumulo, per motivare il rigetto d ell’ ammissione al passivo.
I crediti, in quanto conseguenti al giudicato, di certo sono esistiti e quindi una risposta di merito sul tema degli accessori non può prescindere dRAGIONE_SOCIALE valutazione in concreto di quanto dovuto, RAGIONE_SOCIALE decorrenza di esso e di quanto eventualmente residuato in esito alle debite imputazioni dei pagamenti eseguiti, con verifica dei diversi regimi di legge da applicare nel corso del tempo e di quant’altro rilevante anche in ragione del succedersi delle diverse pronunce, peraltro a quanto consta sempre favorevoli RAGIONE_SOCIALE ricorrente, del giudice amministrativo.
La sola affermazione sul divieto di cumulo nulla spiega rispetto a quanto sopra e dunque si tratta di motivazione in sé apparente.
6. Analoghe conclusioni valgono per il tema previdenziale.
Sul punto il Tribunale dice che « non è accogliibile la domanda di cumulo del risarcimento del danno derivante dRAGIONE_SOCIALE prescrizione dei contributi previdenziali e la domanda di costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita vitalizia in quanto inammissibile in questa sede che è deputata esclusivamente all’accertamento dei crediti verso la procedura ».
Per quanto possa convenirsi che, effettivamente, il giudizio di accertamento del passivo -riguardando solo diritti di credito – non può essere utilizzato per la costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita, non è da ciò che può derivare (« in quanto ») il divieto di cumulo, perché, semmai, se la rendita non è costituita, ciò vorrebbe dire che manca proprio un presupposto del cumulo di cui si intende denegare il riconoscimento; non è chiaro quindi quale sia il nesso logico tra l’impossibilità di disporre la rendita vitalizia in sede di ammissione al passivo ed il divieto di cumulo di essa con l’azione risarcitoria.
Sfugge quindi il senso ultimo dell’argomentare , stante tale difetto di consequenzialità e ciò riporta anche questo passaggio sul piano del mero rigetto apodittico di ogni pretesa in ambito previdenziale e quindi ad una motivazione apparente per contraddittorietà e significato non chiaro delle argomentazioni.
Ciò detto, va disaminato tuttavia anche il secondo motivo, riguardante la prescrizione e formulato con riferimento sia a profili sostanziali (violazione art. 2943, 2944 e 2953 c.c.) sia ad aspetti processuali (art. 132 c.p.c. e 111 Cost.).
È infatti evidente che, se si fossero in tal senso verificati effetti estintivi, il fatto basterebbe a fondare il rigetto delle pretese.
7.1 Sulla prescrizione il decreto impugnato torna per due volte, con riferimento dapprima agli accessori e poi ai profili contributivi, ritenendo -almeno implicitamente -la fondatezza dell’eccezione e ciò per essere mancate contestazioni in proposito da parte RAGIONE_SOCIALE difesa RAGIONE_SOCIALE opponente.
Va premesso che l’azione si fonda su giudicati intervenuti a partire dal 2011, sicché , stante la decennalità discendente dal disposto dell’art. 2953 c.c., è in sé difficile pensare vi potesse essere stata maturazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dato che la causa di opposizione al passivo è rubricata all’anno 2019 .
Ma l’errore assorbente è comunque anche un altro e consiste nel non essersi considerato che la prescrizione è fenomeno giuridico rispetto al quale la mancata contestazione -che riguarda solo fatti storici e non le questioni giuridiche (Cass. 30 gennaio 2024, n. 2844) -non può essere portata a (tra l’altro unico) fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione.
Quanto sopra comporta l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei termini fin qui esposti, con assorbimento del terzo motivo, riguardante la mancata ammissione di c.t.u. per verifiche contabili.
Il decreto va quindi cassato, con rinvio al medesimo Tribunale affinché decida la causa tenuto conto di tutto quanto sopra precisato.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 3.12.2025.
La Presidente NOME COGNOME