Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 772 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 772 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32323/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CASTIGLIONE SUL LAGO, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 794/2019 depositata il 19.12.2019.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 2.2.2016 il Tribunale di Perugia si è pronunciato in controversia che contrapponeva la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) al Comune di Castiglione del Lago e alla compagnia assicurativa RAGIONE_SOCIALE, attualmente RAGIONE_SOCIALE, relativa al contratto di appalto per i lavori di realizzazione dell’acquario del Trasimeno, secondo il progetto esecutivo elaborato dal Comune.
Il Tribunale ha escluso la risoluzione del contratto per inadempimento, ha negato l’applicazione della penale da ritardo, ha applicato varie detrazioni accertate dal collaudatore, ha rigettato le domande di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di opere non contabilizzate e interessi di mora, ha rigettato la domanda risarcitoria del Comune per errata posa di alcuni pannelli, ha compensato i contrapposti crediti derivanti dal saldo del corrispettivo a favore dell’impresa dai danni arrecati alla committente e ha dichiarato estinta la garanzia fideiussoria.
Proposto appello in via principale da RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale dal Comune di Castiglione del Lago, la Corte di appello di Perugia con sentenza del 19.12.2019 ha rigettato entrambi i gravami, a spese compensate tra RAGIONE_SOCIALE e Comune; inoltre la Corte territoriale ha condannato entrambi al pagamento delle spese del grado a RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti ha ritenuto passata in giudicato la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 16.12.2020 ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, svolgendo quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 22.1.2021 il Comune di Castiglione del Lago, chiedendone il rigetto. È stata proposta ai sensi dell’art.380 -bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e 4, cod.proc.civ., la ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.111 Cost., 132, comma 2, n.4, 112 e 156 cod.proc.civ., 118 disp.att. cod.proc.civ. e nullità della sentenza.
Il motivo denuncia violazione di legge, sostanziale e processuale, in ragione della motivazione assente o meramente apparente sul motivo di appello, risultante dalla stessa sentenza impugnata e sintetizzato e richiamato alle pagine 15 e 16 del ricorso, proposto da RAGIONE_SOCIALE relativamente alla copertura transattiva della responsabilità per vizi delle opere eseguite ascrivibi le all’accordo bonario del 4.7.2005 intercorso fra le parti. Esso appare manifestamente fondato: vi è difatti assenza grafica di alcuna motivazione al riguardo nella sentenza impugnata, mentre il
contro
ricorrente si difende nel merito della questione.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale ex art.1362 e segg. cod.civ. nonché degli artt.1965 e segg. cod.civ.
Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 1218 cod.civ. nonché dell’art.23 del capitolato speciale di appalto.
Il motivo, proposto in tema di interessi per ritardato pagamento, appare inammissibile.
La ricorrente, infatti, censura in modo specifico e puntuale solo l’errata attribuzione dell’onere probatorio circa il momento dell’effettiva disponibilità delle somme oggetto di finanziamento al
creditore e non già al Comune debitore, ma affronta solo in modo del tutto generico (pag.30, 2° cpv) la seconda concorrente autonoma ratio decidendi, di per sé idonea a sorreggere la decisione, circa la mancata produzione da parte dell’impresa del certificato di regolarità contributiva, fatto questo che opera in modo del tutto indipendente rispetto al finanziamento dell’opera pubblica.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatto storico e violazione e falsa applicazione dell’art.50 del c apitolato speciale di appalto.
Il motivo, relativo al ritardo nelle operazioni di collaudo e all’omesso esame di fatto decisivo al riguardo, appare manifestamente fondato; infatti la Corte di appello ha del tutto ignorato l’esistenza di due verbali sep arati di ultimazione delle opere a cavallo dell’accordo bonario e il ritardo accertato dal C.t.u.
Pertanto il ricorso deve essere accolto nel suo primo e quarto motivo, assorbito il secondo e inammissibile il terzo, con la correlativa cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo e inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione