Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21310 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21310 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12067/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE personalmente, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME -con domicilio telematico agli indirizzi PEC EMAIL e EMAIL–
-ricorrenti- contro
PUNTO RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME -con domicilio telematico agli indirizzi PEC EMAIL.ordineavvocatitreviso.it e EMAILordineavvocatitrevisoEMAIL–
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 3389/2019 depositata il 27/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, indicato quale fideiussore, per il residuo affermato dovuto a saldo di una fornitura di serramenti concordata il 13.5.2009.
COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME avevano proposto opposizione, producendo un documento negoziale non coincidente con quello della controparte e lamentando l’inadempimento della pretesa creditrice: essa avrebbe montato i serramenti in ritardo e non a regola d’arte rendendo necessarie verifiche, affidate all’ing. COGNOME evidenzianti la necessità della sostituzione delle guarnizioni e una nuova registrazione dei serramenti; lo spessore dei vetri non sarebbe stato corrispondente a quello pattuito. L’opponente aveva chiesto fosse accertata l’insussistenza della pretesa creditoria azionata e la nullità della fideiussione e aveva formulato domanda di condanna al risarcimento dei danni.
All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Treviso aveva respinto l’opposizione e le domande riconvenzionali di danni svolte dagli opponenti.
Proposto appello da RAGIONE_SOCIALE e dal fideiussore, la Corte d’Appello di Venezia aveva respinto l’impugnazione in base alle seguenti considerazioni: -il documento negoziale prodotto con il ricorso ingiuntivo è diverso da quello prodotto dagli opponenti; secondo COGNOME sarebbe corretto il documento in suo possesso mentre secondo Punto Infissi il documento allegato al ricorso, prospettato come valido ed effettivamente disciplinante il rapporto, avrebbe contenuto modifiche concordate con l’opponente; -il Tribunale, rilevata la diversità tra le due copie, ha osservato come ‘ l’opponente, pur avendo censurato l’asserita unilaterale integrazione del documento operata dall’opposta, non aveva tuttavia disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto, limitandosi a rilevarne l’invalidità in quanto la dicitura a penna sarebbe stata inserita successivamente alla sottoscrizione. Secondo il Tribunale, dal tenore complessivo dell’ordine deve ricavarsi che la modifica del contratto era stata concordata tra le parti in quanto i materiali installati e i minori prezzi praticati corrispondevano a quelli indicati nella clausola aggiunta manoscritta ‘; -i prezzi praticati e i parziali pagamenti effettuati dovevano ritenersi chiari indici di sussistenza di accordi; -il preteso ritardo nella consegna non era stato
mai rilevato prima della diffida del 20.10.2010 e comunque non era stato previsto per la consegna un termine vincolante; -si concorda con il Tribunale sul fatto che la modifica del testo negoziale fu concordata e non unilateralmente imposta, tenuto conto del comportamento successivo delle parti e cioè dei prezzi effettivamente applicati, come ribassati con l’annotazione manoscritta, e del fatto che NOME ritirò, installò e pagò le finestre con il tipo di vetro indicato nella dicitura a mano del contratto, espressamente indicato nella fattura n.8 del 30.1.2010; -il vetro fu sostituito su richiesta di COGNOME con quello riportato nella fattura 133 del 20.9.2010, cui seguì senza contestazioni l’effettuazione di pagamenti a parziale saldo con tre bonifici; si concorda con il primo Giudice anche sull’irrilevanza dell’annotazione unilaterale, dal momento che la sottoscrizione apposta al contratto non era stata disconosciuta e che i prezzi applicati corrispondevano a quelli ivi indicati; -è stato rispettato il disposto dell’art.2697 c.c. perché, come osservato dal Tribunale, la convenuta opposta ha dimostrato le intervenute concordi modificazioni del contratto originario in base alle quali l’opponente aveva ottenuto, accettato e in parte saldato la fornitura, mentre l’opponente non è stato in grado di provare il contestato inadempimento dell’opposta.
Contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE affidandolo a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle difese già svolte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME prospettano la ‘nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione in relazione all’art.360 co 1 n.4 c.p.c.’
La Corte di merito avrebbe posto a fondamento della decisione un fatto giuridicamente inesistente nel processo, contrario alle allegazioni di RAGIONE_SOCIALE, affermando che tra le parti intervenne un successivo accordo modificativo delle originarie pattuizioni; RAGIONE_SOCIALE avrebbe invece sempre affermato che la proposta d’ordine 11.5.2009, con le aggiunte scritte a mano, non costituiva una aggiunta unilaterale e postuma ma conseguiva dagli accordi diretti presi in occasione dell’ordine.
RAGIONE_SOCIALE prospetta l’inammissibilità -prima che l’infondatezza – del motivo perché verterebbe su circostanze non ritualmente introdotte nel giudizio di appello. L’eccezione di inammissibilità deve essere disattesa perché, al di là dell’esistenza o meno di riferimenti normativi espliciti alle norme di interpretazione dei contratti, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno sempre contestato, ancora in sede di appello, proprio la valorizzazione documentale e l’interpretazione degli accordi negoziali seguita dal Giudice di primo grado e poi dal Giudice d’appello -, rimettendo pertanto anche in sede di impugnazione la rivalutazione di tutti i profili inerenti non solo all’interpretazione ma anche alla formazione e alle caratteristiche del rapporto contrattuale oggetto di controversia: tutto ciò nel rispetto del disposto dell’art.342 c.p.c., che richiede un’identificazione chiara dei punti del deciso sottoposti a critica ma non necessita anche della specifica identificazione delle norme che si ritengono violate -il riferimento alle quali ben può emergere dal contesto della critica rivolta al deciso di primo grado con effetto devolutivo nel giudizio di appello-, coinvolgendo in tal caso comunque tutto il rapporto controverso del quale si sollecita l’integrale riesame, fermo il limite costituito dal disposto dell’art.345 c.p.c. -cfr., sull’ambito del giudizio di appello, Cass. a SSUU n.36481/2022 –
Poiché inoltre sono sempre stati in discussione i termini del rapporto contrattuale sul quale RAGIONE_SOCIALE fonda il suo diritto di credito, il rilievo di intervenuta violazione del disposto dell’art.112 c.p.c. avrebbe potuto essere svolto anche per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, perchè esso viene prospettato dai ricorrenti come fondato su una pretesa difformità in ordine alla formazione del contenuto del rapporto contrattuale, che RAGIONE_SOCIALE avrebbe affermato essersi definita a seguito di accordi diretti intercorsi alla data dell’ordine tali da comportare l’integrazione a mano della proposta d’ordine in stampa utilizzata come base di riferimento, e che i Giudici di merito, in particolare la Corte d’Appello, avrebbero affermato essere stata conseguente invece ad un accordo originario poi modificato. I ricorrenti si dolgono quindi del fatto che, ancora o quantomeno in sede di appello, vi sia stata una ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto acquisite al processo che, superando la prospettazione in fatto operata dalla parte onerata della prova dell’esistenza e dell’ampiezza del titolo originante il credito fatto valere in giudizio, sia andata al di là dei poteri di qualificazione giuridica, oltre che di interpretazione del materiale probatorio, propri del Giudice di merito ed abbia quindi integrato una violazione del disposto dell’art.112 c.p.c. perché incidente sugli
elementi costitutivi della domanda proposta -cfr., per spunti di riflessione in proposito, Cass. n.513/2019; Cass. n.6533/2024-.
Il motivo in esame, ammissibile per quanto sopra detto, deve essere invece respinto.
In tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. l’indirizzo interpretativo costante e consolidato di questa Corte è nel senso che nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame -cfr., da ultimo, Cass. n.27551/2024-; non costituisce una violazione del disposto dell’art.112 c.p.c. nemmeno l’ipotesi in cui il Giudice di merito renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, ‘ né incorre nella violazione del principio consacrato nella norma richiamata il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice ‘ -cfr., in tal senso, Cass. 6533/2024-.
I ricorrenti pretendono di derivare l’introduzione da parte del Giudice di appello di un fatto nuovo, costituito dall’esistenza di un contratto originario in seguito modificato -con le conseguenze di cui agli art.2722 e s. c.c. in tema di prova, diretta o presuntiva-, in particolare da un passaggio della motivazione della sentenza d’appello, in cui la Corte afferma che come ‘ ha correttamente rilevato il Tribunale, la convenuta opposta ha allegato e provato le intervenute concordi modificazioni del contratto originario in base alle quali l’opponente aveva ottenuto, accettato e in gran parte saldato la fornitura … ‘: il passaggio riportato viene però valorizzato senza considerare il contesto complessivo della motivazione della sentenza impugnata, che tiene conto -come già aveva fatto il Tribunaledell’esistenza di due documenti contrattuali non coincidenti uno dei quali contenente, rispetto all’altro, aggiunte a mano- e aderisce espressamente alla ricostruzione in fatto, oltre che alla valutazione in diritto, operata dal primo Giudice che è nel senso di un unico rapporto
negoziale regolato dal documento contenente integrazioni scritte, prodotto da RAGIONE_SOCIALE
Alla luce dei principi interpretativi di legittimità sopra evidenziati, si deve rilevare che la Corte d’Appello non ha quindi introdotto nuovi fatti costitutivi rispetto alla domanda di RAGIONE_SOCIALE già esaminata in primo grado ma, come già aveva evidenziato il Tribunale, ha ribadito che, in assenza di disconoscimento della sottoscrizione apposta al documento negoziale e tenuto conto del comportamento delle parti in sede di esecuzione del contratto, la modifica risultante dalle integrazioni a mano presenti sul contratto prodotto da RAGIONE_SOCIALE fosse stata concordata e fosse conseguentemente irrilevante l’unilaterale introduzione delle annotazioni -che la sentenza d’appello non esclude affatto sia stata effettuata al momento della stipula come unica regolamentazione concordata del rapporto, pure se effettuata sul documento negoziale di RAGIONE_SOCIALE e non anche su quello, in questo senso ‘originario’, in mano a RAGIONE_SOCIALE.
Dalle doglianze dei ricorrenti non è pertanto desumibile alcuna ipotesi di violazione riconducibile al disposto dell’art.112 c.p.c., idonea a fondare il rilievo di nullità della sentenza impugnata, perché non sussiste il preteso ampliamento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria operato da parte della Corte d’Appello rispetto alla domanda proposta dall’impresa creditrice.
Essendo le decisioni di merito pienamente conformi, non sarebbe possibile, nemmeno previa riqualificazione del motivo per inquadrarlo nell’ambito di operatività dell’art.360 n.5 c.p.c., rimettere in discussione il deciso d’appello sotto un profilo motivazionale correlabile a carenze istruttorie, per la preclusione emergente dall’art.348 ter co 4 e 5 c.p.c., applicabile ratione temporis .
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la ‘Violazione e/o falsa applicazione degli art.1326 e 1327 c.c. in relazione all’art.360, co 1, n.3 c.p.c.’
La sentenza avrebbe violato anche il disposto delle norme richiamate quanto all’individuazione del momento di conclusione del contratto. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale, ai sensi dell’art.1326 c.c., ad nuova proposta e, in tal caso, il contratto si perfeziona quando la parte che ha accettato con modifiche l’originaria proposta abbia contezza dell’accettazione dell’altra. In base all’art.1327 c.c. il contratto si può ritenere concluso nel tempo e nel luogo di iniziata esecuzione solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla stessa norma. La Corte avrebbe quindi ‘ fondato la decisione sul presupposto erroneo di un’avvenuta concorde modifica
delle originarie pattuizioni e/o di un’accettazione tacita, da parte di RAGIONE_SOCIALE, mediante l’inizio dell’esecuzione, della controproposta formulata da RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il materiale così come indicato nella dicitura apposta a penna, successivamente ‘.
Anche questo motivo -pur di non chiarissimo contenuto-, ammissibile in base alle stesse considerazioni sopra svolte, è infondato, perché non appare essere coerente con la ratio decidendi della sentenza d’appello.
La Corte non ha fatto riferimento, nemmeno implicitamente, al disposto dell’art.1327 c.c. per affermare l’intervenuto perfezionamento di un contratto a condizioni diverse da quelle originariamente proposte da RAGIONE_SOCIALE, stipulato in tesi all’esito dell’accettazione da parte della stessa società delle modifiche apportate da RAGIONE_SOCIALE attraverso l’esecuzione della prestazione secondo dette modifiche. Di questa ricostruzione in diritto non vi è traccia nella motivazione della sentenza ricorsa poiché, come evidenziato trattando del primo motivo di ricorso, la Corte di merito, in adesione a quanto rilevato dal primo Giudice, ha considerato concordato tra le parti il testo negoziale comprendente le integrazioni/rettificazioni aggiunte a mano presenti nel documento contrattuale prodotto da RAGIONE_SOCIALE -anche attraverso la valorizzazione del mancato disconoscimento della sottoscrizione del documento da parte della società ricorrente, oltre che attraverso la constatazione in fatto, supportata documentalmente con il richiamo specifico delle ulteriori produzioni effettuate dalle parti, che il contratto era stato eseguito secondo il testo negoziale prodotto dalla controricorrente-.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della ‘Violazione e/o falsa applicazione degli art.2722, 2723 e 2729 c.c., in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.’ La Corte di merito avrebbe tratto la prova dell’avvenuta modificazione delle pattuizioni originarie da circostanze asseritamente presuntive, dedotte da documenti tratti dalla controparte di formazione unilaterale. In questo modo il Giudice d’Appello avrebbe violato le regole in tema di prova delle modifiche al contenuto di un documento negoziale, in particolare quelle dettate dagli art.2722, 2723 e 2729 c.c., che vietano la prova per testi o per presunzioni di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, laddove si alleghi la loro stipulazione coeva o anteriore allo stesso.
Anche questo motivo di ricorso, pur ammissibile per quanto esposto in riferimento al primo motivo di ricorso, è infondato, perché anch’esso non coglie la ratio della decisione.
Si richiama quanto esposto nell’esaminare i motivi di ricorso precedenti per osservare ancora che i Giudici di merito hanno operato un’interpretazione concorde degli accordi negoziali intervenuti tra le parti, riconoscendo come contenuto effettivo degli stessi solo quello risultante dal testo scritto prodotto da RAGIONE_SOCIALE -i Giudici di merito non hanno verificato l’esistenza e la legittimità di patti aggiunti o contrari, intervenuti prima, contestualmente o dopo la stipula di un primo contratto ma hanno individuato le caratteristiche effettive delle prestazioni in concreto concordate nell’ambito dell’unico accordo realmente intervenuto tra le parti -. Tutto ciò nello svolgimento di poteri di interpretazione e valutazione del materiale istruttorio documentale propriamente meritali.
Con il quarto motivo COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME propongono la ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1362 c.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.’
Rilevano i ricorrenti che il testo negoziale si deve prima di tutto valutare nel suo significato letterale e solo se questo non risulti chiaro si deve valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti dopo la conclusione del negozio. La Corte di merito avrebbe sovvertito tale modo di procedere, interpretando la volontà delle parti con esclusivo riferimento al loro comportamento successivo, in particolare al comportamento di RAGIONE_SOCIALE senza fornire una motivazione adeguata sulla ritenuta equivocità del dato letterale. Se il Giudice d’appello avesse operato correttamente avrebbe dovuto considerare valido il solo teso contrattuale condiviso che, secondo i ricorrenti, sarebbe quello del documento negoziale da loro prodotto. Sarebbe stata mal interpretata anche la clausola 9 delle condizioni generali di contratto sulla cui base la Corte di merito, come già il Tribunale, aveva escluso il ritardo della prestazione resa da RAGIONE_SOCIALE: se è vero infatti che la clausola esclude la tassatività dei termini di approntamento e spedizione delle merci previsti in contratto, affermandone il carattere di previsioni approssimative, avrebbe comunque dovuto essere valorizzato, al di là del senso letterale delle parole, il fatto che non sarebbe giustificato rimettere alla sola discrezione del venditore i tempi di consegna.
Il motivo in esame, richiamate anche per esso le considerazioni in ordine all’ammissibilità riportate nel valutare il primo motivo di ricorso, è parzialmente fondato per quanto di ragione.
I ricorrenti propongono due profili diversi di erronea applicazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti, l’una relativa all’intero testo negoziale, l’altra comunque riguardante la clausola 9 del contratto, di cui si contesta la giustificatezza anche ove si confermasse la legittima interpretazione del contenuto degli accordi intervenuti tra le parti.
Sotto il primo profilo, si richiama prima di tutto l’orientamento interpretativo di legittimità costante espresso da questa Corte, nel senso che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Quest’ultima violazione ‘ deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità ‘ -così, da ultimo, Cass. n.353/2025, che applica un indirizzo interpretativo consolidato-.
Questa parte del motivo in esame è infondata.
In concreto i ricorrenti, dopo aver ricostruito in teoria le regole che presiedono all’interpretazione dei contratti, ribadiscono che i Giudici di merito non avrebbero tenuto conto del criterio interpretativo principale, costituito dal tenore letterale degli accordi da identificare nel solo contenuto scritto del contratto da loro prodotto, ed avrebbero quindi valorizzato il comportamento successivo delle parti nell’esecuzione degli accordi in una situazione in cui vi era già un testo scritto che li identificava compiutamente.
Ma, come sopra rilevato, i Giudici di merito hanno identificato il testo negoziale regolante il rapporto sorto tra le parti in quello prodotto da RAGIONE_SOCIALE valorizzando, ai sensi dell’art.1362 co 2 c.c., il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla stipula, per determinarne la comune intenzione proprio in presenza di due scritti non pienamente coincidenti, dando conto del procedimento interpretativo seguito attraverso un percorso logico concorde scevro da contraddizioni.
Non emergono dal corpo del motivo in esame reali indicazioni sulle modalità attraverso le quali i Giudici di merito avrebbero violato i canoni interpretativi, poiché la sostanza della critica rivolta all’interpretazione seguita nella sentenza d’appello e prima in quella di primo grado è che si sarebbe dovuto fare riferimento al solo testo negoziale non integrato prodotto dai ricorrenti: si mette quindi in discussione non la violazione delle disposizioni ex art.1362 c.c. ma l’interpretazione degli accordi e del complesso del materiale istruttorio documentale acquisito agli atti operata da ultimo dalla Corte d’Appello di Venezia, nell’esercizio di poteri propriamente meritali la cui rivalutazione in sede di legittimità è preclusa.
Non è prospettabile, pertanto, alcuna violazione di legge nell’interpretazione degli accordi negoziali intervenuti tra le parti, mentre la conformità delle pronunce di primo e di secondo grado sulle questioni esaminate esclude la possibilità di qualsivoglia rivalutazione riferibile, previa riqualificazione del motivo, al disposto dell’art.360 n.5 c.p.c.
Sotto il secondo profilo i ricorrenti si dolgono dell’interpretazione della clausola 9 del contratto -di cui riportano integralmente il testo- operata dalla Corte di merito, evidenziando come non sia ipotizzabile che il venditore possa adempiere a propria discrezione quando le parti abbiano fissato un termine di consegna, e come il testo stesso della clausola non permetterebbe una lettura del genere perché esonererebbe il venditore da responsabilità solo in caso di inadempimento determinato da forza maggiore.
Questo profilo di doglianza è fondato nei termini che seguono.
La clausola 9 del contratto dispone che ‘ I tempi di approntamento e di spedizione della merce, riferito alle varie fasi del presente ordinativo, comunque e dovunque indicati, non hanno valore tassativo e devono intendersi pertanto come previsione approssimativa, senza cioè alcun impegno per la venditrice. Eventuali ritardi ‘ non potranno dar luogo ‘ a risarcimento dei danni o alla risoluzione anche parziale del contratto. Onde permettere, con un certo anticipo, la definizione del contenuto esatto della merce in ordine, per quantità e qualità, ed evitare che i termini contrattuali vengano, in caso contrario, di conseguenza posticipati, il compratore deve far pervenire le distinte d’ordine definitive, o come tali ritenute al momento del loro inoltro, prima di determinati periodi di tempo, variabili a seconda della qualità della merce in ordine e più sotto specificati. In considerazione dell’approssimatività dei termini contrattuali, …, la mancata evasione dell’ordinativo nelle varie fasi, in cui lo
stesso sia suddiviso, non potrà essere considerata inadempienza contrattuale da imputarsi alla venditrice, qualora il compratore non provveda per iscritto, di volta in volta, le relative esecuzioni, con un preavviso minimo di trenta giorni per quanto riguarda la merce e di quindici giorni per quanto riguarda la posa in opera della stessa. Anche qualora le prescrizioni di cui sopra vengano regolarmente ottemperate dal compratore, resta inteso che la venditrice non potrà essere considerata inadempiente al contratto, nel caso che la medesima non abbia la possibilità di procedere all’evasione dell’ordine entro i termini richiesti per cause di forza maggiore. … ‘.
Oltre alla difficoltà di coordinare con la sua parte finale la prima parte della clausola 9, questa prima parte sembra disciplinare, in via generale, l’esonero di responsabilità della venditrice in relazione ai tempi dell’obbligazione di consegna della merce ceduta: essa attribuisce infatti ‘ approssimatività ‘ ai tempi di approntamento e spedizione della merce previsti in contratto, senza impegno per la venditrice e senza possibilità di chiedere per ciò il risarcimento dei danni e/o la risoluzione del contratto, ‘ anche parziale ‘.
La Corte non ha peraltro esplicitato alcuna verifica della clausola ai sensi del disposto dell’art.1363 c.c. e nulla ha detto in relazione alle caratteristiche dell’eventuale ritardo nella consegna da parte di RAGIONE_SOCIALE limitandosi a desumerne l’irrilevanza dal fatto dell’esistenza di per sé della clausola 9, prima parte, senza tenere alcun conto del disposto dell’art.1229 c.c.: detta norma permette l’esonero di responsabilità del debitore solo per colpa lieve, l’onere della dimostrazione della quale incombe al debitore stesso -e presuppone pertanto, in relazione alla consegna di merce, una valutazione quantomeno in termini di tollerabilità del comportamento dell’obbligato che la ritardi -, non invece per colpa grave (o dolo), prevedendo in tal caso la nullità della pattuizione di esonero.
L’art. 1229 c.c. si deve leggere infatti in relazione al disposto dell’art.1218 c.c.: in linea generale l’onere del debitore ‘che non esegue esattamente la prestazione dovuta’ di provare la non imputabilità dell’inadempimento della prestazione a suo carico, disciplinato dall’art.1218 c.c., è da correlare al fatto che detta prestazione ricade nella sua sfera di controllo e non al fatto che la colpa, pur presunta, sia considerata la normalità; ne consegue che l’esistenza della clausola di esonero da responsabilità per l’inadempimento della prestazione di cui all’art.1229 c.c., che si fonda sulla valorizzazione dell’elemento soggettivo dell’agire del debitore, opera in
relazione all’esclusione di responsabilità in ipotesi di colpa e più precisamente in ipotesi di colpa lieve del debitore, essendo specificamente colpite da nullità le pattuizioni di esonero di responsabilità per dolo o colpa grave; ciò comporta comunque per il debitore inadempiente esonerato l’onere di provare o l’esistenza di una causa al di fuori del suo potere di controllo -che escluderebbe una sua responsabilità già ai sensi dell’art.1218 c.c. , escludendo in radice anche la colpa- o una situazione di colpa lieve che non rileverebbe ai sensi dell’art.1218 c.c. ma attiverebbe l’esonero di cui all’art.1229 c.c. – (cfr., al riguardo, Cass. n.1656/1981, secondo cui ‘ Dal coordinamento delle Disposizioni di cui agli artt 1229 – che consente le clausole che escludono o limitano la responsabilita del debitore per colpa lieve nell’inadempimento e nell’inesatto adempimento – e 1218 cod civ – che pone, in via presuntiva, tale responsabilita a carico del debitore, salva la prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato esclusivamente da causa, esattamente individuata, a lui non imputabile – deriva che – in presenza di una clausola siffatta e qualora l’adempimento sia mancato o sia stato inesatto – il debitore ha l’onere di provare o l’esistenza di una causa a lui estranea, cioe al di fuori del suo potere di controllo, che abbia determinato l’inadempimento (o l’inesatto adempimento), oppure che la sua attività (od inattività) concreti semplicemente una colpa lieve, senza trascendere nella colpa grave o nel dolo, restando altrimenti a suo carico la responsabilità per l’inadempimento (od inesatto adempimento) ‘; in termini Cass. n.4020/1984; Cass. n.9810/1997; Cass. n.6826/1998).
Manca completamente da parte della Corte di merito una valutazione della clausola 9 del contratto intervenuto tra le parti nei termini indicati.
Con il quinto motivo i ricorrenti affermano la ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 co 1 n.4 c.p.c.’
In via riconvenzionale i ricorrenti avevano chiesto la condanna di RAGIONE_SOCIALE a pagare i costi delle indagini fonometriche eseguite dall’ing. COGNOME in ordine alle quali era stato allegato l’intervento di un accordo di accollo delle relative spese da parte della controricorrente; su questa domanda, reiterata in appello, i Giudici di merito non avrebbero deciso (nel ricorso si riporta quanto allegato a pag.10 dell’atto di citazione in opposizione e quanto esposto in atto di citazione in appello a pag.28 e 29 -riprodotto letteralmente-).
Il motivo è fondato.
Effettivamente la domanda di rimborso degli importi degli onorari dovuti all’ing . COGNOME era stata prospettata non solo come domanda risarcitoria ma anche come domanda di adempimento fondata sull’impegno negoziale autonomo che, nella prospettazione di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME offerta fin dall’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, RAGIONE_SOCIALE avrebbe specificamente assunto.
Su questa domanda nulla ha detto il primo Giudice e, a fronte dell’appello proposto anche per questo profilo, nulla ha detto la Corte d’Appello di Venezia: su di essa vi è stata pertanto omissione di pronuncia.
In conclusione, devono essere respinti il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; il quarto motivo deve essere accolto solo in parte, nei limiti di cui sopra; deve essere accolto il quinto motivo di ricorso.
In particolare, con riferimento al quarto motivo, il Giudice del rinvio dovrà rivalutare la clausola 9, da interpretare tenendo conto del contesto del contratto intervenuto tra le parti, ex art.1363 c.c., anche alla luce del combinato disposto degli art.1218 e 1229 c.c., considerando che l’esonero di responsabilità del debitore per l’inadempimento della prestazione, che le parti possono negoziare, è legittimo solo limitatamente alle ipotesi di colpa lieve e non esime il debitore esonerato dalla necessità di provare l’esistenza di una causa a lui estranea, cioè al di fuori del suo potere di controllo, che abbia determinato l’inadempimento (o l’inesatto adempimento), oppure di dimostrare che la sua attività (o inattività) concreti semplicemente una colpa lieve, senza trascendere nella colpa grave o nel dolo, restando altrimenti a suo carico la responsabilità per l’inadempimento (o inesatto adempimento).
La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il quarto e il quinto motivo; rigetta il primo, il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.3.2025