Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16835 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16835 Anno 2025
Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
di appello, che la ricorrente avesse partecipato alla mobilità in fase B1 e che, all’esito della fase B, fossero disponibili sedi nella Provincia per la quale la Renda aveva fatto domanda e che essi non le siano stati assegnati, venendo poi attribuiti, mediante conciliazioni, a docenti che avevano partecipato alla mobilità in fasi successive;
secondo la Corte d’Appello, pur in tal contesto fattuale, la ricorrente, per ottenere una pronuncia giudiziale favorevole, avrebbe dovuto dimostrare che, sulla base delle graduatorie dei docenti partecipi della fase B, se quei posti fossero stati in quel contesto assegnati, almeno uno di essi le sarebbe stato attribuito, appunto in base alla posizione ricoperta nell’ambito di tali graduatorie;
7.
va intanto detto come l’attribuzione de i posti – rimasti incollocati in esito alla procedura di mobilità -ad altri docenti, mediante conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 è in sé successiva in senso stretto alla procedura di mobilità stessa e mira ad evitare il sorgere o protrarsi di contenzioso, nell’interesse delle parti e della P.A.;
ciò posto, a fronte della pretesa giudiziale di altri che, sul presupposto per cui il regolare svolgimento della procedura di
mobilità avrebbe comportato l’assegnazione in proprio favore di quei posti, insistano genericamente per l’assegnazione di posti nella Provincia e negli Ambiti rivendicati, non vi è luogo ad ipotizzare la caducazione di collocazioni realizzate in sede di conciliazione, come anche, in ipotesi, in esito a mobilità successive; la domanda giudiziale nel caso di specie, quanto a petitum , è appunto formulata genericamente e riguarda l’attribuzione di un posto in quella Provincia, negli Ambiti rivendicati, in ipotesi seguendo l’ordine delle preferenze indicate ed è stata così accolta in primo grado, attraverso la condanna all’attribuzione di una sede nella Provincia di Agrigento e ciò è da ritenere del tutto legittimo; infatti, se la domanda si fonda sull’esistenza – al momento della procedura di mobilità – di posti disponibili e non assegnati, e che invece dovevano essere attribuiti, ma sia poi formulata genericamente richiedendo l’assegnazione di un posto nella Provincia e negli Ambiti rivendicati, essa è pur sempre azione di adempimento, ma non riguarda più coloro cui quei posti siano stati successivamente assegnati in base ad altre ed autonome procedure, anche conciliative o per effetto di successive mobilità; l’obbligo di adempimento che viene perseguito in tali casi ha per oggetto il diritto ad ottenere il posto nella Provincia e negli Ambiti rivendicati, se possibile rispettando l’ordine delle preferenze espresse al momento della domanda, non appena esso sia disponibile e prima di qualsiasi altra ulteriore assegnazione, salva la retrodatazione giuridica dell’appartenenza alle dotazioni di quella Provincia e di quegli Ambiti o il risarcimento del danno, per i pregiudizi maturati medio tempore , se e quando richiesto; ciò giustifica anche, nel caso di specie, l’assenza di estensione del contraddittorio ad altri concorrenti, su cui non mette dunque conto interrogarsi anche per il prosieguo di causa; 8.
il tema concerne dunque l’inadempimento del Ministero agli obblighi in capo ad esso esistenti all’epoca della mobilità in contestazione, alla cui sanatoria la ricorrente mira perseguendo l’accertamento all’attualità di un diritto al trasferimento presso quella Provincia e quegli Ambiti , fondato sull’indebito diniego del trasferimento secondo le regole della procedura svolta illo tempore ; l’azione è di adempimento, per quanto ora per allora e soggiace alle regole proprie di una tale tipologia di domanda;
in particolare, oggetto di causa è il mancato trasferimento ad Agrigento, nonostante sia pacifico che i posti esistenti presso quella Provincia esistevano ed erano disponibili già in fase B e non sono stati in quella fase -e poi neanche nelle fasi C e D -assegnati, vedendo attribuiti ad altri solo successivamente, in sede di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL cit.;
8.1 sul piano delle allegazioni, pur nella logica di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, è pur sempre onere di chi agisca a titolo contrattuale allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento (v. Cass. 17 gennaio 2024, n. 1838 e Cass. 10 gennaio 2024, n. 1055, punto 12.2, in tema di adempimento; Cass. 16 marzo 2018, n. 6618 in tema di risarcimento da inadempimento), anche per evidenti ragioni di contraddittorio sull’oggetto del contendere; ciò nel caso di specie è stato fatto, perché è pacifico che quanto addotto consistesse nell’inadempimento del Ministero all’obbligo di assegnare i posti disponibili in fase B a chi avesse partecipato alla stessa, non lasciandoli incollocati (come invece avvenuto) e neanche assegnandoli nelle fasi successive;
8.2 sul piano probatorio, una volta addotto con specificità l’inadempimento di un’obbligazione esistente, è onere del debitore dimostrare che vi fossero ragioni idonee a giustificare che non
fosse fatto ciò che doveva essere, ovverosia assegnare al docente di fase B il posto ancora disponibile all’esito di essa;
8.3
ciò è stato già detto in plurimi precedenti di questa S.C.;
Cass 1055/2024, cit. ha infatti chiarito che « dedotto l’inadempimento, spetta al Ministero comprovare l’adempimento. L’obbligazione datoriale sottesa all’intero sistema dei trasferimenti è obbligazione di fare, ovverosia di prescegliere i beneficiari in modo conforme con l’assetto di diritto delineato dalle varie norme coinvolte e chi agisce denunciando la violazione delle regole che governano la procedura e chiedendo l’assegnazione del posto rivendicato, domanda tale adempimento alla propria controparte.
Vale pertanto il consolidato e risalente principio per cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione di fare, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13353). 12.2 Sono tuttavia opportune alcune precisazioni, da calibrare rispetto allo specifico contenzioso che qui interessa. Iniziando dagli oneri di allegazione e muovendo in una linea di continuità con Cass. 23 ottobre 2021, n. 36356, deve ritenersi che la domanda di chi adduce l’inadempimento altrui vada formulata individuando quale sia l’obbligo che si assume violato. Inoltre, tanto più per il trattarsi di rapporti soggetti al diritto privato, non è tutelato un interesse astratto alla regolarità della procedura, sicché va anche indicato l’effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento e, con esso, il concorrente o (anche come categoria) i concorrenti che sono stati favoriti dall’affermato inadempimento datoriale. È rispetto a tali circostanze che si calibra
l’onere probatorio della controparte. Si tratta di conclusioni che si pongono in linea di continuità con il principio, di carattere generale, secondo cui chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, con la conseguenza che, ove l’azione esercitata concerna l’inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare non solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell’onere di allegazione (cfr. Cass. 16 marzo 2018, n. 6618)»;
analogamente, Cass. 23 febbraio 2022, n. 11382, cui va parimenti data continuità, ha affermato che, una volta assolto dal lavoratore l’onere di allegazione dell’inadempimento denunciato, grava sul datore di lavoro, che è tenuto a governare i trasferimenti secondo diritto, i fatti impeditivi di quell’obbligo tra cui, in via esemplificativa rispetto al caso di specie, che, secondo le graduatorie della fase B, pur se i posti fossero stati assegnati, essi sarebbero andati ad altri concorrenti o che vi fosse una qualche altra ragione ostativa a che avvenisse l’assegnazione alla docente che aveva fatto l’istanza;
9.
la Corte d’Appello si è posta in contrasto con tali principi e quindi la sentenza va cassata;
10.
possono anche esprimersi i seguenti principi:
« in tema di mobilità scolastica, il docente che aveva richiesto il trasferimento in posti che sono poi rimasti non assegnati in esito allo svolgimento delle procedure quali disciplinati dalle ordinanze ministeriali e contratti integrativi, può proporre azione di adempimento, sul presupposto che quei posti gli sarebbero stati attribuiti se la procedura avesse avuto regolare svolgimento, al fine
di ottenere genericamente l’attribuzione di un a sede nella Provincia e negli Ambiti territoriali richiesti non appena essa sia disponibile e prima di qualsiasi altra ulteriore assegnazione ad altri, oltre alla retrodatazione meramente giuridica ed al risarcimento del danno, se richiesto, senza che ciò coinvolga la definitiva assegnazione dei posti originariamente domandati che sia successivamente intervenuta, mediante altre procedure, ivi comprese quelle di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 o mediante successive mobilità »;
-« il docente che agisca nei confronti del Ministero per l’adempimento a quanto deriva dalle regole di disciplina della mobilità per un dato anno scolastico ha l’onere di allegare con specificità l’obbligo inadempiuto, come ad es. quello di assegnare ai candidati i posti disponibili al momento in cui si svolge la fase delle assegnazioni loro pertinente, spettando in ragione di ciò al Ministero dimostrare che tale obbligo non sussisteva, in ipotesi anche per il fatto che, in ragione della posizione in graduatoria ricoperta da chi agisce, quei posti sarebbero stati, in caso di assegnazione, da destinare ad altri »;
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro